Dal 4 maggio parte la “fase 2” le cui misure sono indicate nel nuovo decreto del 26 aprile della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nelle ordinanze della Regione Emilia-Romagna del 24 aprile, del 30 aprile e del 6 maggio.
SPOSTAMENTI
- consentito spostarsi per comprovate esigenze lavorative, assoluta urgenza o motivi di salute (anche tra Regioni diverse);
- consentito spostarsi per necessità in ambito regionale (individualmente o insieme a persone conviventi);
- consentiti spostamenti per incontrare congiunti in ambito regionale (individualmente o insieme a persone conviventi);
- è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di questo divieto.
- consentito raggiungere seconde case, camper o roulotte di proprietà per lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione necessarie per la tutela delle condizioni di sicurezza e conservazione del bene; lo spostamento potrà essere esclusivamente individuale (o insieme a persone conviventi) e limitato all'ambito del territorio regionale con obbligo di rientro in giornata presso l’abitazione abituale;
- consentita in forma individuale (o insieme a persone conviventi), ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, l’attività motoria e sportiva all’aperto nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri. È consentito per tali attività lo spostamento individuale in ambito regionale;
- consentita l’attività di allevamento e di addestramento di animali assicurando il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- consentito l’allenamento in forma individuale di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento in strutture a porte chiuse, anche per gli atleti di discipline sportive non individuali. L’ordinanza del 6 maggio inoltre stabilisce che l’attività sportiva sia consentita anche all’interno di strutture e circoli sportivi se svolta in spazi all’aperto, purché consentano il rispetto del distanziamento ed evitino il contatto fisico tra i singoli atleti. Viene però specificato che resta sospesa ogni altra attività collegata all’utilizzo delle strutture in questione compreso l’utilizzo di spogliatoi, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti. L’accesso agli specchi d’acqua per lo svolgimento delle attività sportive acquatiche individuali è consentito e può aver luogo su specifiche modalità definite dalle singole amministrazioni comunali.
- restano sospese le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie residenziali per persone non autosufficienti;
È obbligatorio l’uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico e nei luoghi all’aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro.
Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti
Permangono inoltre i seguenti divieti:
COSA È APERTO E COSA È CHIUSO
Per quel che riguarda attività, imprese, luoghi pubblici, spazi culturali e sociali… ecco in sintesi cosa è chiuso e cosa aperto alla luce degli ultimi provvedimenti.
COSA È APERTO
- Già dal 27 aprile possono ripartire le imprese e i distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all’export e le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Lo potranno fare solo se in condizioni di rispettare i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, firmati dal Governo e da tutte le parti sociali sui due settori il 24 aprile, inviando una comunicazione ai Prefetti.
- Dal 4 maggio possono ripartire tutte le 99 attività indicate nell’allegato 3 del DPCM
Sono inoltre aperti (allegato 1 Dpcm per l’elenco completo):
- L'ordinanza della Regione Emilia-Romagna del 24 aprile, permette inoltre la vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione online o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale. Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto. Via libera anche alle attività di toelettatura degli animali da compagnia.
- Già dal 19 aprile in regione si è decisa la riapertura dei supermercati la domenica, per evitare un’eccessiva affluenza negli altri giorni feriali. Il nuovo atto regionale prevede infatti che nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture è consentita la vendita limitatamente a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale, la pulizia e l’igiene della casa, gli articoli di cartoleria, le sole attività alle quali può essere consentito l’accesso.
- È consentita la riapertura dei cimiteri (ordinanza regionale del 30 aprile). Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal Dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri.
Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
- Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, con ordinanza del 22 aprile (che va ad integrare le misure previste con ordinanza dell'11 aprile) consente: la ripresa dell'attività in orti urbani e comunali ma solo nel comune di residenza, la vendita di prodotti florovivaistici (come semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti…) negli esercizi commerciali al dettaglio.
Il Comune di Bologna ha stabilito le modalità operative per disciplinare l’accesso nelle aree ortive comunali, qui tutti i dettagli.
COSA È CHIUSO
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
È però consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;
Rimangono inoltre in vigore le seguenti misure
LAVORO AGILE
Il Dpcm 26 aprile conferma le precedenti indicazioni indica per le Pubbliche Amministrazioni – oltre a promuovere la fruizione di ferie e congedo ordinario dei dipendenti e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza - assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.
Per le attività produttive e professionali si raccomanda che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Misure igienico sanitarie
Sanzioni previste
Come recita il Decreto Legge del 25 marzo “Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 3.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo.
ALLEGATI
Modulo per gli spostamenti (aggiornato al 3 maggio)
Ordinanza Ministro della Salute 3 aprile
Modifiche al Dpcm 22 marzo (26 marzo)
Ordinanza Ministro della Saltue 22 marzo
Decreto Ministero della Salute 20 marzo
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 6 maggio
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 30 aprile
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 24 aprile
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 22 aprile
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 11 aprile
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 4 aprile
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 25 marzo
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 21 marzo
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 18 marzo
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 16 marzo
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 14 marzo
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 10 marzo
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 9 marzo
Ordinanza Regione Emilia-Romagna 8 marzo
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Parere Istituto Superiore Sanità su lavaggio strade
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