Diritto di accesso civico generalizzato

 

È il diritto di chiunque ad accedere, nei limiti previsti dalla legge, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche nonché per promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Sono pertanto accessibili i dati e i documenti richiesti la cui visione ovvero estrazione/invio di copia ottemperi inequivocabilmente a tali finalità.

L’istanza non richiede alcuna motivazione.

E' possibile presentare domanda di accesso civico generalizzato compilando il modulo a cui si accede cliccando Richiesta di accesso generalizzato

  • è possibile accedere sia con le credenziali SPID (https://www.spid.gov.it/) sia con registrazione.
  • si può sottoscrivere la domanda per il Diritto di accesso civico generalizzato con firma digitale (seguendo le istruzioni presenti nel modulo). In alternativa, alla sottoscrizione digitale, occorre scaricare il modulo PDF compilato, sottoscriverlo con firma autografa, scansionarlo e ricaricarlo insieme alla copia del documento di identità (fronte e retro), in corso di validità.

È comunque necessario caricare ogni altro documento necessario a rendere completa la richiesta per il Diritto di accesso civico generalizzato quale la delega di rappresentanza. 


In alternativa è possibile compilare e spedire il modulo(612 KB) all'indirizzo della Città metropolitana di Bologna – via Zamboni n. 13 – 40126 Bologna.


L'Amministrazione decide entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, attestata dal protocollo dell'Ente. In caso di provvedimento sfavorevole può essere presentata richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, Dott. Roberto Finardi - Segretario generale dell'Ente.

È possibile presentare ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) o al Difensore Civico Regionale, entro 30 giorni dal silenzio o dalla conoscenza dell'atto sfavorevole.

Eventuali costi di riproduzione fanno riferimento alla determinazione del Servizio Provveditorato  (I.P. 5488/2007 - Prot. 395420/2007 del 30/11/2007).