Rilascio/Sostituzione Licenza provvisoria o definitiva per veicoli inferiori e superiori a 3.000 Kg di portata utile per autotrasporto in conto proprio

 
Descrizione:

Il trasporto di cose in conto proprio è un trasporto eseguito da persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, per esigenze proprie nelle seguenti condizioni:

  1. che il trasporto avvenga con mezzi di proprietà, in leasing, in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio dalle persone, siano esse fisiche o giuridiche, che esercitano tale attività;
  2. che i preposti alla guida o alla scorta del veicolo siano il titolare o legale rappresentante dell’impresa (i soci sono equiparati), o collaboratori familiari o risultino lavoratori dipendenti;
  3. che il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente ma rappresenti solo un’attività complementare o accessoria;
  4. che le merci trasportate abbiano le seguenti caratteristiche: appartengano alle stesse persone o siano dalle medesime prodotte o vendute, prese in comodato, in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

L’esercizio dell’attività di trasporto merci in conto proprio può essere legittimamente svolto dalle imprese con sede legale nella provincia di Bologna, solo a seguito del rilascio della LICENZA DEFINITIVA O PROVVISORIA da parte dell’Ufficio Amministrativo Trasporti della Città metropolitana di Bologna – Autotrasporto di cose in conto proprio.

 

La licenza è rilasciata a titolo provvisorio nei seguenti casi:

  • alle Imprese di nuova costituzione a cui viene rilasciata una licenza con validità di 18 mesi, non prorogabile e non rinnovabile. Tale licenza potrà essere sostituita alla sua scadenza con una licenza definitiva subordinatamente alla presentazione dell'istanza con la documentazione economica riferita all'attività di impresa già consolidata;

  • alle Imprese che dispongono di un veicolo in leasing, in usufrutto o acquistato con patto di riservato dominio a cui viene rilasciata una licenza con scadenza coincidente con la durata del contratto/atto di leasing/usufrutto/patto di riservato dominio. Tale licenza potrà essere sostituita alla sua scadenza con una licenza definitiva subordinatamente alla presentazione dell'istanza comprovando l'acquisizione della proprietà.

 

Le imprese già titolari di licenze di autotrasporto merci in conto proprio devono presentare istanza per il rilascio di una nuova licenza in sostituzione nel caso di variazioni relative a:

 

  1. cambio codice di attività

  2. scadenza provvisorietà della licenza rilasciata ad impresa di nuova costituzione

  3. scadenza provvisorietà della licenza per fine contratto di leasing, fine usufrutto o patto di riservato dominio

  4. variazione ragione sociale

  5. variazione della forma giuridica senza variazione del C.F/P.I

  6. conferimento

  7. fusioni societarie

  8. sostituzione di veicolo con altro di classe superiore

  9. sostituzione di veicolo con altro di classe inferiore o equivalente

  10. cambio sede/residenza

  11. variazione di portata utile

  12. aggiunta classi di cose riferite all'attività richiesta in licenza

  13. deterioramento/furto/smarrimento della targa del veicolo o della relativa licenza in conto proprio

 

Nelle ipotesi di sostituzione di licenza di cui ai punti dal n. 8 al n. 13 l'impresa potrà presentare una istanza con la documentazione ridotta ossia non dovrà produrre quella riferita all'attività economica (autocertificazione redditi di impresa e fatture) e quella relativa ai preposti alla guida (autocertificazione preposti alla guida e patenti di guida). Nei suddetti casi, qualora la licenza fosse stata rilasciata da più di 5 anni, l'impresa dovrà presentare l'istanza corredata dalla documentazione economica e quella che riguarda i preposti alla guida al fine di consentire la verifica dei presupposti per il permanere della titolarità della licenza medesima. Il riferimento ai 5 anni è relativo al termine previsto per la verifica delle condizioni in base alle quali la licenza stessa fu rilasciata (L. 298/74 art.36 c.3 ).

 

Nelle ipotesi di attività riguardanti il tema dei rifiuti si rimanda all'approfondimento nel seguente link:  Documento in formato Adobe AcrobatAPPROFONDIMENTO TRASPORTO RIFIUTI(48 KB)

 
Requisiti del richiedente:

Ai fini del rilascio della licenza per trasporto di cose in conto proprio la persona fisica o giuridica, ente pubblico o privato deve dimostrare che:

    1. i mezzi risultino in proprietà o in locazione con facoltà di compera (leasing) o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio con i quali effettuare il relativo trasporto. Qualora il titolare o il legale rappresentante dell’impresa (i soci sono equiparati) non effettui direttamente il trasporto, i preposti alla guida debbono figurare come collaboratori familiari o come lavoratori dipendenti della stessa. Se quest'ultimi fossero assunti a tempo determinato si dovrà prevedere un termine di almeno 6 mesi;

    2. il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente ma rappresenti solo una attività complementare;

    3. le merci trasportate appartengano al richiedente o essere dallo stesso prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione, elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;

    4. il richiedente sia cittadino italiano o di uno degli stati membri della Comunità economica europea o se cittadino di uno stato non appartenente alla Comunità economica europea, sia regolarmente residente/soggiornante in Italia;

    5. l’impresa sia iscritta e risulti attiva alla C.C.I.A.A. di Bologna per l’attività di impresa in relazione alla quale si richiede la licenza,

    6. i preposti alla guida, nel caso si tratti di rilascio di licenze per imprese già titolari, dovranno essere individuati nella misura non inferiore al 70% del numero dei veicoli già autorizzati ed in disponibilità all'atto della domanda ovvero del numero di veicoli per i quali si chiede la licenza, in quanto la Città Metropolitana valuta il rapporto autisti/automezzi, in conformità alla prassi ed ai criteri applicati al comparto dall'Ufficio Amm.vo preposto.

 
Modalità di avvio del procedimento:

L'impresa richiedente dovrà compilare l'apposito modulo presentando direttamente la domanda per il rilascio della licenza di autotrasporto di cose in conto proprio o, in alternativa, delegare un'impresa di consulenza automobilistica sia per la presentazione dell'istanza che per tutte le fasi del procedimento, compresa la consegna del provvedimento finale.

 

Modalità di avvio del procedimento

 

L’Amministrazione svolgerà una fase istruttoria in cui verrà esaminata e valutata la documentazione inviata. Il procedimento potrà essere sospeso se dall’esame della documentazione risultasse necessaria documentazione e/o motivazioni integrative. Il procedimento si concluderà con il rilascio del provvedimento di licenza.

 

Il provvedimento può essere ritirato dal soggetto a ciò legittimato (impresa o delegato) direttamente presso l’Ufficio amministrativo trasporti – Autrotrasporto merci conto proprio negli orari di apertura al pubblico (vedi riquadro a chi rivolgersi).

Il soggetto che, avendo ottenuto il provvedimento richiesto, è impossibilitato al ritiro diretto dello stesso, può, in alternativa, delegare al ritiro anche altra persona di sua fiducia compilando l'apposito modulo DELEGA_RITIRO (vedi fondo pagina).

 

 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare istanza corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.

Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).

 

CONTRIBUZIONI:

 

2 Marche da bollo del valore corrente (nei casi di furto e smarrimento di licenza esenzione da bollo ai sensi dell'art. 7, c.5 L.405/90):

  • n.1 applicata sulla domanda

  • n.1 allegata alla stessa ai fini del rilascio della licenza

 

E' inoltre previsto il pagamento di una somma pari a Euro 10,33 per ciascun veicolo, per diritti di istruttoria a favore della Città metropolitana di Bologna attraverso il sistema di pagamento della Città metropolitana.

Tale pagamento, in nessun caso rimborsabile, è da effettuarsi a nome dell'impresa richiedente oppure dell'impresa di consulenza automobilistica che la rappresenta con delega di incarico, indicando nella causale di versamento il nome del delegante.

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

 

Francesca Rispoli - tel. 051 659 8118 (per i procedimenti di rilascio/sostituzione licenza provvisoria o definitiva per veicoli superiori a 3.000 Kg di portata utile)

 

Carmen Cunsolo - tel. 051 659 8172 (per i procedimenti relativi a veicoli di portata utile inferiore ai 3000 Kg e per quelli in cui è prevista la documentazione ridotta) 

 

e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Orario di apertura al pubblico: martedì 9.00 - 13.00 presso la sede di via Benedetto XIV, 3 - Bologna SOLO SU APPUNTAMENTO DA CONCORDARE CON L'UFFICIO

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

P.O. dell' U.O. Amministrativa Trasporti

 
Termine di conclusione:

Il procedimento di rilascio della licenza definitiva o provvisoria per l'autotrasporto di cose in conto proprio si conclude nel termine di 45 giorni dalla protocollazione dell'istanza, 30 giorni se il veicolo ha una portata utile fino a 3000 Kg e nei casi relativi ai procedimenti con documentazione ridotta.

 

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 

 

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

Contro il provvedimento è proponibile ricorso al TAR Emilia-Romagna sede di Bologna nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica o comunicazione del provvedimento o della piena conoscenza di esso.

In caso di inerzia nell'adozione del provvedimento entro il termine indicato l'interessato potrà rivolgersi all'organo sostitutivo sopra individuato richiedendo, in carta semplice con i riferimenti al procedimento in oggetto, l'adozione del provvedimento entro la metà del termine originario sopra indicato per la conclusione del procedimento.

Nel caso in cui venga attivato il titolare del potere sostitutivo e anch'esso non emani il provvedimento nel termine ridotto previsto (ossia metà del termine originariamente previsto), l'istante può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Emilia Romagna - sede di Bologna.

 
Caso di scia-silenzio assenso:

NO

 
Normativa di riferimento:

 

  1. Legge del 6 giugno 1974 n. 298 "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada";

  2. D.P.R. 16 settembre 1977, n. 783, "Ulteriori norme di esecuzione della Legge del 6 giugno 1974 n. 298"

  3. D.Lgs 285/1992 art. 93 (Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi)

 

 

 
 
Controlli:

Durante il procedimento di rilascio e anche dopo l'emissione del provvedimento, possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali ulteriori controlli ritenuti necessari (come previsto dal regolamento)

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 24-01-2023