Esami per Insegnante e istruttore di autoscuola
Il Consiglio Provinciale con atto Prot. 175764/2011 del 14/11/2011, ha approvato le modifiche al Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida presso le autoscuole. Infatti è stata introdotta la formazione degli insegnanti e degli istruttori di autoscuola, requisito obbligatorio per l'accesso all'esame, prevista dalla Legge 40/2007, che ha modificato l'art. 123 del Codice della Strada, e la conseguente emanazione del Decreto Ministero dei Trasporti 26/1/2011, n. 17, che disciplina i corsi di formazione iniziale e i corsi di formazione periodica, con i relativi programmi.
Esami per Insegnante e istruttore – Formazione obbligatoria
La Regione Emilia Romagna, con propria delibera di Giunta n. 1067/2011 ha recepito il sopra citato Decreto Ministeriale n. 17/2011 in tema di formazione di insegnanti e istruttori.
I corsi di formazione propedeutici all'esame possono essere svolti – tra gli altri – anche dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica appositamente autorizzati.
In calce alla pagina (cliccando sulla voce "procedimenti amministrativi"), si illustra una sintesi dei requisiti richiesti e delle prove da svolgere.
CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE
Gli istruttori di guida militare (residenti sul territorio della Città metropolitana di Bologna) possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame (art. 138 del CDS).
In tal caso per il richiedente si prescinde dal titolo di studio, ma lo stesso deve dimostrare di essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie A e D, ovvero A e DE. In caso di possesso di patente di categoria inferiore, il richiedente può, sempre nel limite di un anno, conseguire la patente per dette categorie.
E' previsto inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, che si dia corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.
L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo civile è soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.
Per richiedere la conversione occorre presentare apposita istanza in bollo (valore vigente € 16,00) allegando alla stessa:
Referente: L. Mazzoni - telefono 051. 659 8514
E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it