Insegnante e istruttore di autoscuola

Esami per Insegnante e istruttore di autoscuola

 

Il Consiglio della Città metropolitana di Bologna con delibera n. 52 del 23/11/2022 ha approvato il Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida presso le autoscuole, aggiornato secondo la normativa prevista dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26 gennaio 2011, e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 30 del 10 gennaio 2014.

 

Si precisa che, a seguito delle modifiche intervenute sul D.M. 17/2011 da parte del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 34 del 1 febbraio 2024, il suddetto regolamento si intende in parte modificato in coerenza con quanto disposto dalla normativa aggiornata.

 

Esami per Insegnante e istruttore – Formazione obbligatoria

 

La Regione Emilia Romagna, con propria delibera di Giunta n. 801 del 14/05/2024 ha recepito il sopra citato Decreto Ministeriale n. 17/2011, come modificato dal D.M. 34/2024, in tema di formazione di insegnanti e istruttori.

I corsi di formazione iniziale propedeutici all'esame possono essere svolti, tra gli altri, anche dalle autoscuole e dai centri di istruzione automobilistica appositamente autorizzati.

In calce alla pagina (cliccando sulla voce "procedimenti amministrativi"), si illustra una sintesi dei requisiti richiesti e delle prove da svolgere.

 

 

CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE

 

Gli istruttori di guida militare (residenti sul territorio della Città metropolitana di Bologna) possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame (art. 138 del CDS).
In tal caso per il richiedente si prescinde dal titolo di studio, ma lo stesso deve dimostrare di essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie minime previste a diritto vigente dalle varie tipologie di istruttore civile. È tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno.
È previsto inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, che si dia corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.

L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo civile è soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.

 

Per richiedere la conversione occorre presentare apposita istanza  in bollo (valore vigente € 16,00) allegando alla stessa:

  • 1 marca da bollo da apporre sull'attestato
  • la fotocopia del congedo militare e dell'attestato di istruttore di guida militare
  • fotocopia della patente di guida posseduta
 
 
 

Referenti:

Dott.ssa Annalisa Autiero - Barbara Zanarini

telefono 051. 659 8390 - 8139 

 


E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

PEC: cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it