La descrizione completa ed approfondita della normativa e dei relativi procedimenti relativi all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (c.d. Agenzia Pratiche Auto) è rimandata alle sezioni sottostanti "Procedimenti e Modulistica" - "Normativa Disposizioni".
L'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province, ai sensi della Legge 8/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 4/01/1994, n. 11 e può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.
Alla Provincia di Bologna è subentrata dall'1/01/2015 la Città metropolitana di Bologna, in capo alla quale è stata confermata la titolarità delle funzioni autorizzatorie e di controllo afferenti al trasporto privato (compresa pertanto l'attività in questione), in forza dell'art. 25 comma 5 della L.R. 13/2015 che dà attuazione all'art. 1 comma 85 lett. b) della L. 56/2014.
Con Determina I.P. n. 4421/2021 P.G. 69505 del 18/11/2021, è stata disposta, anche alla luce di normative intervenute in contrasto con il principio del contingentamento e di pareri formulati dalle autorità competenti, la disapplicazione delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex art. 2 comma 2 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i..Pertanto, attualmente, l'attività di Impresa di consulenza automobilistica non è più soggetta a contingentamento.
Per conseguire l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa di consulenza automobilistica è necessaria la titolarità - in capo ad almeno una delle figure individuate dalla normativa – dell' Attestato di idoneità professionale all'esercizio dell'attività (artt. 4 e 5 L. 264/1991) e dei requisiti morali previsti.
Il procedimento autorizzatorio di nuova apertura per l'esercizio dell'attività di consulenza si conclude nei tempi procedimentali stabiliti dall'Ente, previa verifica positiva della conformità dei requisiti soggettivi del titolare/legale rappresentante, degli altri componenti dell'impresa e del personale dipendente operante nell'organico dell'Impresa di consulenza a quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dell'adeguatezza dei locali, sede dell'attività (composizione, superficie e disponibilità degli stessi), presso i quali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi della fase istruttoria dell'istanza, specifico sopralluogo preliminare. L'impresa al momento dell'istanza deve inoltre disporre di adeguata capacità finanziaria (per ciascuna sede che voglia attivare sul territorio) secondo quanto previsto dal D.M. 11/1992.
Attualmente inoltre, per il personale dipendente operante nell'Impresa di consulenza, in relazione all'inserimento nel relativo organico, l'Ufficio provvede, su richiesta, anche al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso ai pubblici uffici di altre amministrazioni (UMC, PRA.)
Chi è già titolare sul territorio provinciale di un'Impresa di consulenza automobilistica autorizzata, è tenuto a comunicare all'Ufficio competente della Città metropolitana le variazioni riguardanti il personale, la sede e l'impresa, che possono comportare il rilascio di specifica autorizzazione o modifica dell'autorizzazione già rilasciata, per cui si rinvia ai relativi procedimenti.
L'Ufficio rilascia un'autorizzazione in sostituzione, al fine di garantire la continuità dell'attività di impresa, nelle ipotesi di variazione di sede e di modifiche rilevanti e sostanziali secondo criteri che l'Ufficio (recependo la prassi consolidata riferita al comparto autoscuole) ha adottato con la determinazione dirigenziale I.P. n. 3119/2016 successivamente integrata con determinazione dirigenziale I.P. n. 1618/2017 "Criteri e orientamenti dell'ufficio amm.vo trasporti" (si veda la pagina Normativa e disposizioni) , ossia per trasformazioni societarie oppure modifiche dei componenti societari rilevanti (in quanto riguardanti, a seconda dei casi, oltre il 50% delle quote o del capitale sociale), per trasferimento del complesso aziendale e altresì per conferimenti di imprese individuali in società. Negli altri casi, l'ufficio comunica invece solo una presa d'atto.
Può inoltre essere concessa autorizzazione al proseguimento in via provvisoria di attività di consulenza a seguito del decesso o sopravvenuta incapacità fisica del titolare: in tale ipotesi, e negli altri casi previsti dalla legge, l'autorizzazione può esser prorogata per giustificati motivi.
Gli interessati devono inoltre preventivamente comunicare all'Ufficio competente della Città metropolitana lo svolgimento di attività ulteriori e diverse all'interno dei locali dell' Impresa di consulenza autorizzata (si ricorda che sono compatibili solo le attività riconducibili alla circolazione dei mezzi di trasporto, si rinvia alla tabella A) art.1 L.264/91).
Qualora le Imprese intendano ristrutturare e/o ampliare la sede dell'Impresa di consulenza devono informare anticipatamente la Città metropolitana mediante specifica comunicazione impegnandosi a rendere nota l'avvenuta conclusione dei lavori realizzati.
Delegazioni dirette e indirette ACI che svolgono attività di consulenza 264/91
Nelle ipotesi sia di delegazione diretta ACI (ossia Automobile Club provinciale) sia di delegazioni indirette ACI, ossia di uffici in regime di convenzionamento o concessione con l'ACI, istituiti successivamente all'entrata in vigore della L. 264/91 – 5 settembre 1991 – ai sensi della normativa vigente (art. 1 comma 4 della L. 11/94), l'istanza di nuova apertura e successive modifiche societarie e gestionali devono essere presentate dal direttore dell'ACI competente (ad eccezione delle sole procedure di modifica del personale dipendente e delle comunicazioni afferenti alle ulteriori attività compatibili avviate all'interno dei locali dell'impresa, casi in cui l'impresa stessa informerà l'ACI titolare dell'autorizzazione).
Viceversa, in caso di imprese che gestivano uffici di assistenza automobilistica in convenzionamento o concessione con l'Aci, già prima del 5 settembre 1991, e che hanno pertanto conseguito direttamente l'autorizzazione (art. 10 comma 1 della L. 264/91) ed altresì in tutte le ipotesi in cui sia intervenuto un subentro negli stessi, sarà il titolare dell'ufficio (ossia il legale rappresentante dell'impresa individuata) a formalizzare tutte le istanze e comunicazioni afferenti alle modifiche societarie e gestionali relative all'attività di consulenza automobilistica (comprese procedure di modifica del personale dipendente e delle comunicazioni sulle ulteriori attività compatibili avviate all'interno dei locali dell'impresa), dimostrando solo il conseguimento del previsto nulla osta ACI al proseguimento del rapporto convenzionale.
Servizio amministrativo Trasporti
Rossana Tana
Sede: Via Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna
Telefono: 051.659 8191 - 051.659 8373
Fax: 051.659 8890
E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario di apertura al pubblico:martedì dalle 9.00 alle 13.00 (solo su appuntamento telefonico)
Orario di ricevimento telefonico: tel. 051.659 8191 - 8373 lunedì e giovedì dalle 9.00 alle 11.00