SCIA variazione dell'organico dell'autoscuola per inserimento/distrazione di insegnante e/o istruttore (ed eventuale nomina di supplente temporaneo) e/o responsabile didattico

 
Descrizione:

La variazione in oggetto è trattata in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), relativamente alla modifica della dotazione del personale docente di autoscuola (Insegnante di teoria ed Istruttore di guida), nonché del Responsabile didattico.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 317/1995 la variazione può riferirsi altresì alla nomina di personale docente (insegnante ed istruttore) - in qualità di supplente temporaneo - per un periodo di tempo non superiore a sei mesi (non prorogabile) qualora l'autoscuola rimanga sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro.

L'inserimento, la sostituzione e l'estromissione di personale con tali qualifiche determina la modifica della dotazione di organico di autoscuola.

La variazione segnalata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA attestata dalla data di protocollazione, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i. La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine, la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.

 
Requisiti del richiedente:

La SCIA può essere presentata dal Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa esercitante attività di Autoscuola.

1 - Il personale docente (insegnante e/o istruttore) deve possedere:

  • Insegnante di teoria - certificato di idoneità per l'esercizio della professione e la patente di guida almeno della categoria B normale oppure B speciale;

  • Istruttore di guida - certificato di idoneità per l'esercizio della professione e patente di guida della categoria A e D-E ovvero A e D.

Si precisa che, per quanto attiene alle abilitazioni possedute, il soggetto deve aver assolto agli obblighi di formazione periodica nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa (DM 17/2011 e smi).

2  -  Il Responsabile Didattico  in relazione ai contenuti dell'art. 123, comma 5 del CdS e s.m.i., deve possedere i medesimi requisiti del titolare/legale rappresentante, ad eccezione della capacità finanziaria, ovvero:

  • aver compiuto 21 anni;

  • risultare di buona condotta (vedasi  "Criteri ed orientamenti dell'Ufficio Amministrativo Trasporti");

  • essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore;

  • essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida con esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni, documentando fiscalmente l'esercizio effettivo, (vedasi Criteri ed orientamenti dell'ufficio Amministrativo Trasporti; Si precisa che, per quanto attiene alle abilitazioni possedute, il soggetto deve aver assolto agli obblighi di formazione periodica nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa (DM 17/2011 smi);

  • presti la propria collaborazione attraverso i seguenti rapporti di collaborazione: dipendente, collaboratore familiare oppure socio o socio amministratore e per una sola sede di autoscuola, ossia per quella per cui è stato incaricato (in quanto non può svolgere tale ruolo per più sedi o imprese diverse). 
  • A tal proposito si rinvia alla nota di approfondimento pg. 13632 del 09/03/2018.

 

 
 
 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare SCIA, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate. Il materiale è disponibile presso l'Ufficio o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).

A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio.

Contribuzione: Nulla è dovuto

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

tel: 051 659 8390 - 8514 - 8191 - fax: 051.659 8890

e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Orario: MARTEDI  9:00 - 12:00   PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 
Termine di conclusione:

I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2000, possono dare corso alla variazione oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione (ovvero protocollazione) della stessa (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale).

 

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

TAR Bologna

 

 
Caso di scia-silenzio assenso:

Si

 
Normativa di riferimento:
  • Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/92 – Art.120 e 123 e s.m.i.;

  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e successive modificazioni - Artt. 335 e 336;

  • Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317 e s.m.i.;

  • Legge 2/4/2007 n. 40 di conversione con modifiche del DL 31/1/2007 n.7 (art.10 c.5 e seg.);

  • Legge 7/8/1990, n. 241, Art. 19 e s.m.i;

  • D.M. 26/01/2011, n. 17.

 

 
 
Controlli:

Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.

Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

 


Data ultimo aggiornamento: 02-05-2022