SCIA cessazione esercizio attività di scuola nautica per rinuncia del titolare

 
Descrizione:

La rinuncia all'esercizio dell'attività di scuola nautica viene trattata in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) che comporta la conseguente revoca dell' autorizzazione all'esercizio dell'attività rilasciata in base alla precedente normativa (ove ricorra il caso). La rinuncia ha efficacia immediata dalla data di presentazione della SCIA, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 e s.m.i.; il dichiarante deve garantire contestualmente alla presentazione della SCIA di aver provveduto agli adempimenti connessi alla cessazione dell'attività, più avanti specificati (v. modalità).

La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto segnalato non sia realizzato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.

Poichè la normativa dà facoltà di attivare la cessazione segnalata e non impone l'obbligo di operare immediatamente la chiusura, l'impresa è invitata a comunicare via pec o via e-mail all'Ufficio preposto la data di effettiva cessazione a tutela del corretto operato dell'Impresa e degli interessi pubblici coinvolti.

 
Requisiti del richiedente:

La SCIA deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell' Impresa/Associazione esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria come più avanti indicato.

 
Modalità di avvio del procedimento:
 
 

I soggetti interessati, nel momento in cui depositano la dichiarazione di rinuncia all'attività, devono aver proceduto:

  1. alla conclusione dell'attività inerente gli allievi iscritti all'autoscuola o per fine ciclo o per cambio di scuola nautica, con comunicazione all'Ufficio dell'elenco degli incarichi eventualmente non conclusi e trasferiti ad altra scuola nautica - con accettazione di quest'ultima - senza oneri per gli allievi;
  2. alla restituzione delle tessere di riconoscimento per gli operatori in organico (se rilasciate);
  3. alla consegna del registro di iscrizione per le operazioni di chiusura che verrà restituito all'impresa;
  4. alla rimozione di tutte le insegne.

Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti la variazione oggetto della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di cessazione dell'attività, disponendo la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente la SCIA ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

Nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della SCIA, l'Ufficio ha altresì il potere di disporre i controlli circa l'effettiva cessazione dell'attività di scuola nautica e l'espletamento degli adempimenti che ne derivano.

 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare SCIA corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.

Il materiale è disponibile presso l' Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina). E' necessario che vengano depositati i seguenti documenti:

  1. originale autorizzazione (se attività avviata in regime previgente alla SCIA) di cui si chiede la revoca in restituzione;
  2. tesserini del personale, in restituzione;
  3. registro di iscrizione degli allievi per le operazioni di chiusura (tale operazione verrà effettuata con annotazione degli estremi della SCIA e sarà poi restituito all'impresa previo appuntamento);

Contribuzione: Nulla è dovuto

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni

Sede: Via Benedetto XIV, 3 - 40125 Bologna

Telefono: 051.659 8514

Fax: 051.659 8890

E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Orario: MARTEDI  9:00 - 12:00   PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 

 
Termine di conclusione:

I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., possono dare corso all'avvio dell'attività oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione della stessa (attestata dalla data di relativa protocollazione), ai sensi dell'art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.

 

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

 Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

TAR BOLOGNA

 
Caso di scia-silenzio assenso:

SI

 
Normativa di riferimento:
  • Decreto legislativo  12/11/2020 n. 160
  • Decreto legislativo 03/11/2017 n. 229
  • legge Regionale 13/5/2003 , n. 9
  • Legge 8 luglio 2003, n. 172
  • Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171
  • Decreto 29 luglio 2008 n. 146
  • Decreto legislativo 25/11/2016 n.222/2016 Allegato A punto 14
 
 
Controlli:

Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA, l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.

 

Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA), l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

 

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 16-02-2024