Le autoscuole hanno per scopo l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.
Le autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente (ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada modificato dalla L. 120/ 2010)
Alla luce dell'orientamento espresso dal competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti - Divisione 5 e confermato con nota del 2/05/2016, è da intendersi quale avvio di nuova attività anche il trasferimento di autoscuola già operante in altra provincia, che dovrà pertanto dimostrare tutti i requisiti previsti dalla normativa attualmente vigente.
Per quanto riguarda il requisito di esclusività nell'attività di autoscuola, ed in linea con le indicazioni ministeriali sopravvenute nel tempo, l'Ufficio ha ammesso la possibilità per il titolare/legale rappresentante di autoscuola di svolgere altre attività lavorative (di carattere subordinato o autonomo), purchè compatibili (vedasi pagina iniziale AUTOSCUOLE).
L’apertura di nuove attività, con sedi ricadenti sul territorio della provincia di Bologna, avviene mediante presentazione della relativa SCIA (Segnalazione Certificata di inizio attività - L. 122/2010) alla Città metropolitana di Bologna e può essere operata dalla data di presentazione della SCIA medesima senza ulteriori adempimenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali, professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnici organizzativi previsti dalla normativa vigente (D.M. 317/95 s.m.i.). L'inizio dell'attività di autoscuola si intende pertanto coincidente con la data di presentazione della SCIA di nuova apertura (attestata dalla protocollazione da parte degli Uffici preposti).
La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto segnalato non sia realizzato entro tale termine la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
Sono fatti salvi gli accertamenti d'ufficio per la verifica dell'esercizio effettivo di quanto dichiarato.
E' contemplato anche il caso di apertura di ulteriore sede di autoscuola di una impresa già titolare di una attività di autoscuola nel territorio della provincia di Bologna o al di fuori esso.
Il caso di trasferimento di ramo d'azienda o complesso aziendale e conferimento di azienda avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di autoscuola richiede la presentazione della stessa SCIA di nuovo avvio per la necessità di dimostrare tutti i requisiti in capo al cessionario/acquirente, ma in tal caso è assicurata la continuità dell'attività ceduta da parte della precedente impresa.
Il richiedente (Titolare/legale rappresentante) deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
Si precisa che, per quanto attiene alle abilitazioni possedute, il soggetto deve aver assolto agli obblighi di formazione periodica nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa (DM 17/2011smi)
Nel caso in cui l'atto costitutivo dell'impresa preveda più legali rappresentanti, gli stessi devono essere tutti in possesso dei requisiti di cui sopra. Se uno dei legali rappresentanti non possiede i requisiti prescritti, è necessario individuare il soggetto che rappresenta l'impresa esclusivamente per l'attività di autoscuola e che tali specifici poteri di rappresentanza risultino in CCIAA.
Lo svolgimento dell'attività deve assicurare il rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai mezzi, al personale, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore (DM 317/95 smi) per i quali è stata definita la relativa modulistica.
Si precisa che, nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti, eccetto la capacità finanziaria (per cui è sufficiente l'attestazione già comprovata per la prima sede), oltre alla nomina di un Responsabile Didattico (art. 123 c. 5 CdS - modificato dalla L.120/2010). Il Responsabile Didattico deve possedere i medesimi requisiti del titolare/legale rappresentante sopra indicati, ad eccezione della capacità finanziaria e prestare la propria collaborazione in qualità di dipendente oppure collaboratore familiare oppure socio oppure ancora socio amministratore. Si rinvia ai requisiti soggettivi sopra indicati e si richiama in particolare il vincolo per il Responsabile Didattico di svolgere tali funzioni per una sola sede di autoscuola e la necessità di comprovare l'esperienza biennale, con le medesime modalità indicate per il titolare. A tal proposito si rinvia alla nota di approfondimento pg. 13632 del 09/03/2018.
A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio.Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti, la Città Metropolitana - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione (termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni).Nei locali individuati per l'esercizio dell'attività, l'Ufficio potrà svolgere un sopralluogo finalizzato a verificare la conformità di locali, arredi e attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa di settore, come documentati nelle dichiarazioni allegate alla SCIA.
Le imprese devono presentare SCIA, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate.
Il materiale è disponibile presso il Servizio Autoscuole, Agenzie Pratiche Auto, Scuole Nautiche e Officine di Autoriparazione o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).
Contribuzione: NULLA E' DOVUTO
Dott.ssa Annalisa Autiero
tel: 051 659 8390
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI 9:00 - 13:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - E.Q. del Servizio amministrativo Trasporti
I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2010, possono dare corso all'avvio dell'attività oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione (da intendersi dalla data di relativa protocollazione) della stessa (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale).
Dirigente Area Sviluppo Economico
TAR di Bologna
Si
Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/92 – Art.120 e 123 e s.m.i.;
Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modificazioni - Artt. 335 e 336;
Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317 e s.m.i.;
Legge 2/4/2007 n. 40 di conversione con modifiche del DL 31/1/2007 n.7 (art.10 c.5 e seg.)
Legge 7/8/1990, n. 241 Art. 19 e s.m.i;
D.M. 26/01/2011, n. 17.
Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.
Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.