Revoca d'ufficio delle licenze (per le imprese che esercitano il trasporto in conto proprio) rilasciate a titolo provvisorio/definitivo e, ove ricorra il caso, contestuale cancellazione

 

Revoca d'ufficio delle licenze (per le imprese che esercitano il trasporto in conto proprio) rilasciate a titolo provvisorio/definitivo e, ove ricorra il caso, contestuale cancellazione dall’Elenco Nazionale Trasportatori conto proprio per carenza di uno dei requisiti essenziali comprovati in sede di rilascio della licenza stessa (tale tipologia di procedimento comprende, altresì, la mancanza dei requisiti necessari per poter svolgere la funzione di preposto alla guida, la non disponibilità del veicolo a qualunque titolo, la cessazione dell’attività per cui è stata rilasciata la licenza o la cancellazione dell’impresa dalla CCIAA, infine per le imprese neo costituite non aver provveduto entro 18 mesi alla richiesta di rilascio di licenza definitiva).

Nel caso di licenze provvisorie giunte a scadenza, l’ufficio provvederà ad accertare le licenze decadute tramite pubblicazione di un'atto ricognitivo.

Descrizione:

 

La licenza per le imprese che effettuano il trasporto in conto proprio è revocata ai sensi dell'art. 36 della L. 298/74 qualora sia accertato che le condizioni in base alle quali fu rilasciata siano venute meno e più precisamente:

  • per scadenza del contratto di leasing, usufrutto, patto di riservato dominio o perdita della disponibilità sul veicolo per il quale è stata rilasciata la licenza;
  • quando l'impresa, a seguito del conseguimento di licenza provvisoria, in quanto impresa di nuova costituzione, non abbia provveduto entro 18 mesi ad inoltrare l'istanza e la documentazione necessaria all'ottenimento della licenza definitiva;
  • per cancellazione dell'impresa dal Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Bologna oppure cancellazione dell'attività principale di impresa per cui è stata rilasciata la correlata licenza in conto proprio.
 
Modalità di accertamento:

 

L’ufficio, con determina n. 853/2021, ha definito un iter chiaro e semplificato per meglio gestire la scadenza delle licenze di autotrasporto merci conto proprio rilasciate in via provvisoria ai sensi dell’art. 32 L. 298/1974 e quelle in relazione alla durata del contratto di leasing, usufrutto o patto di riservato dominio.

Per quanto riguarda le licenze emesse prima del 1 settembre 2021 e che risultano essere scadute, l’ufficio provvederà ad emettere uno o più provvedimenti cumulativi annui con cui disporrà la revoca delle suddette licenze, informando le imprese interessate tramite comunicazione pec ed invitandole alla restituzione della licenza;

per le licenze emesse dopo il 1 settembre 2021, una volta scadute, l’ufficio provvederà ad adottare uno o più provvedimenti ricognitivi dell’intervenuta decadenza di tali tipologie di licenze. In tal caso l’ufficio non provvederà ad alcuna comunicazione alle imprese interessate poiché nelle licenze è già presente l’indicazione relativa alla decadenza.

Laddove venissero accertati ulteriori elementi che comportano la cancellazione dell’impresa dall’Elenco Nazionale Trasportatori di cose in conto proprio (art. 36 L. 298/1974), l’ufficio provvederà ad inviare una comunicazione tramite pec alle imprese interessate.

 

Fermo restando la validità dell’art. 36 L. 298/1974 che dispone la revoca della licenza qualora sia accertato il venir meno delle condizioni in base alle quali fu rilasciata, si riportano a titolo puramente esemplificativo le possibili cause di revoca delle licenze: la mancanza dei requisiti necessari per poter svolgere la funzione di preposto alla guida, la non disponibilità del veicolo, la cessazione dell’attività per cui è stata rilasciata la licenza o la cancellazione dell’impresa dalla CCIAA. 

 

Nel caso in cui sia accertato il venir meno delle condizioni in base alle quali la licenza è stata rilasciata, si provvederà tramite revoca d’ufficio ai sensi dell’art 36 della L. 298/74, inviando alle imprese interessate una comunicazione che costituisce avvio del procedimento di revoca.  Saranno assegnati all'impresa 30 gg. durante i quali la stessa può presentare la documentazione a comprova del permanere dei requisiti.  Tale procedimento si concluderà decorsi 30 giorni successivi alla scadenza del termine assegnato. 

 
Modalità di contestazione e esercizio dei diritti dell'impresa:

 

Nel caso delle revoche d’ufficio, nel termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione, l'impresa può esercitare i diritti di cui all’art. 10 della Legge 241/90 ovvero di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti.

 

Gli scritti difensivi e i documenti possono essere presentati in carta semplice nei termini assegnati.

 

Modalità di avvio del procedimento

 
Tipologia sanzioni:

 

Se permangono i presupposti, a conclusione del procedimento viene adottata la revoca della licenza per il trasporto in conto proprio che avrà efficacia decorrente dalla comunicazione alla stessa impresa. Inoltre, qualora venga altresì accertata la perdita della disponibilità dell'unico mezzo con licenza in conto proprio o la cancellazione dell'impresa dalla Camera di Commercio si provvederà alla cancellazione dell'impresa dall'Elenco Nazionale Trasportatori in conto proprio di cui all'art. 32 L. 298/74.

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

 

Carmen Cunsolo 

 
Tel: 051.659 8172 - 8191 - 8118  Fax: 051.659 8890 

 

E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

 

Orario: MARTEDI ore 9:00 -13:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 
 
Casella di posta istituzionale/certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 
Termine di conclusione:

30 GG

 
Organo sostitutivo:

 

Dirigente Area Sviluppo Economico

 

 

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

L’interessato può impugnare il provvedimento di revoca:

  • ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento;
  • ricorso amministrativo al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento.

 

 

 

 
Normativa di riferimento:
  • Artt. 31-32-36 L. 298/74
 
 
Controlli

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Data ultimo aggiornamento: 21-02-2022