Si tratta della segnalazione certificata relativa alla variazione della dotazione di personale di segreteria di autoscuola, cioè all'inserimento o alla distrazione di addetti di segreteria impiegati per lo svolgimento dell' attività inerente gli adempimenti relativi alle operazioni riguardanti le patenti di guida e i certificati di abilitazione professionale alla guida dei mezzi di trasporto di cui all'art. 1 c. 3 L.11/1994 "adeguamento della disciplina dell'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto e della certificazione per conto di terzi"), presso un' impresa che svolge attività di autoscuola.
La variazione in oggetto è trattata in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), relativamente alla modifica della dotazione del personale che opera nella sede dell'Impresa che svolge attività di consulenza.
La variazione segnalata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA attestata dalla data di protocollazione, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 come modificato dalla Legge 122/2010. La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine, la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
La presentazione della SCIA in questione dà luogo al rilascio di un tesserino di riconoscimento necessario ai fini dell'accesso ai pubblici uffici (PRA-UMC).
Qualora detto tesserino fosse oggetto di furto o smarrimento o deterioramento è possibile ottenere il rilascio di duplicato mediante presentazione di apposita istanza e relativa modulistica.
La normativa di settore consente di instaurare con i collaboratori le seguenti tipologie di rapporto:
Il ruolo di addetto di segreteria può essere ricoperto anche dai soci o consiglieri dell'impresa.
La SCIA può essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell' Impresa esercitante attività di autoscuola
Il personale dipendente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, c.1 lett a), b), c), d) ed e) della L. 264/1991, in particolare:
L'Ufficio preposto comunicherà all'impresa l'avvenuta ricezione della SCIA, attestante la relativa completezza documentale e contestualmente rilascerà i tesserini di riconoscimento per accedere agli uffici pubblici, per il personale per cui è stato richiesto.
Analogalmente per l'estromissione di collaboratori che non operano più con l'impresa dovrà essere formalizzata la SCIA con indicazione del personale che non sarà più presente; in tale ipotesi è necessario restituire il tesserino a suo tempo eventualmente rilasciato.
Infine qualora invece la richiesta si riferisca solo al rilascio del tesserino in sostituzione (in caso di furto, smarrimento o deterioramento) la durata del relativo procedimento è prevista di norma in 20 gg.
L'Ufficio ha predisposto fac-simile di domanda con allegati corrispondenti, reperibile nel riquadro "Modulistica e relativi allegati" a fondo pagina.
Contribuzione: nulla è dovuto
Qualora si tratti di richiesta di duplicato vedere quanto indicato sul fac simile
Rossana Tana
tel: 051 659 8191 - 8390 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI 9:00 - 12:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti
I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2000, possono dare corso alla variazione oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione (ovvero protocollazione) della stessa (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale)
Dirigente Area Sviluppo Economico
Non previsto
Si
Legge 264/91;
Legge 11/94 e Decreti Ministeriali attuativi;
Legge 7/8/1990, n. 241, Art. 19 e s.m.i.;
Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.
Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.