SCIA di adeguamento dell'esercizio di attività di autoscuola conseguente all'adesione o al recesso dal Consorzio - C.I.A., centro di istruzione automobilistica oppure per acquisizione diretta dei mezzi per tutte le categorie di patenti

 
Descrizione:

L'adeguamento delle dotazioni complessive del personale e delle attrezzature dell'autoscuola consorziata in relazione agli insegnamenti demandati al Centro di istruzione Automobilistica, anche a seguito di recesso dallo stesso sono trattati in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).

La variazione dichiarata può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA all'Amministrazione competente senza ulteriori adempimenti, fatto salvo il rispetto dei requisiti morali, professionali, della capacità finanziaria e degli standard tecnici organizzativi previsti dalla normativa vigente (DM 317/95). L'attività oggetto di SCIA si intende pertanto coincidente con la data di presentazione (attestata dalla relativa protocollazione da parte degli Uffici preposti) della stessa.

La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine, la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.

Sono inoltre fatti salvi gli accertamenti d'ufficio per la verifica dell'esercizio effettivo di quanto dichiarato.

 
Requisiti del richiedente:

Ai fini dell'inoltro della Scia in argomento occorre che l'autoscuola aderisca o receda da un consorzio tra autoscuole, al fine di poter rispettivamente trasferire parte dell'attività ad un Centro di Istruzione automobilistica oppure esercitare direttamente la attività dichiarata (art. 7 DM 317/1995). Un'ulteriore iptesi è il caso di autoscuole titolate a continuare ad esercitare l'attività limitatamente alla categorie di patente A, B e A e B speciali che intendano estendere la formazione a tutte le categorie di patenti, acquisendo direttamente la disponibilità dei corrispondenti veicoli a tal fine necessari.

La SCIA può essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell' Impresa esercitante attività di Autoscuola.

Si precisa che, per quanto attiene alle abilitazioni possedute, il soggetto deve aver assolto agli obblighi di formazione periodica nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa (DM 17/2011)

 

 

 
Modalità di avvio del procedimento:

La SCIA può essere presentata nel seguente modo, si rinvia alla seguente link:

A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio, al fine di consentire l'adeguamento dell'esercizio dell'attività, senza la necessità di ulteriori adempimenti.

Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti, la Città Metropolitana - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività (ossia la modifica della dotazione di personale e attrezzature dichiarata) e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione (termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni).

 
Documentazione da presentare:

A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio.

Contribuzione: NESSUNA

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

tel: 051.659 8390 - 8514 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 

Orario: MARTEDI' - 9:00 - 12:00  PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 
Termine di conclusione:

I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 come modificato dalla L. 122/2010 - possono dare corso alla variazione oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione, attestata dalla relativa protocollazione (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale).

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

TAR BOLOGNA

 
Caso di scia-silenzio assenso:

Si

 
Normativa di riferimento:

 

  • Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/92 – Art.120 e 123 e s.m.i.;

  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modificazioni - Artt. 335 e 336;

  • Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317 e s.m.i.;

  • Legge 2/4/2007 n. 40 di conversione con modifiche del DL 31/1/2007 n.7 (art.10 c.5 e seg.)

  • Legge 7/8/1990, n. 241 Art. 19 e s.m.i;

  • D.M. 26/01/2011, n. 17.

 

 
 
Controlli:

 

Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

 

 


Data ultimo aggiornamento: 02-05-2022