SCIA cessazione dell'attività del Centro di Istruzione Automobilistica per rinuncia, scioglimento

 
Descrizione:

La Scia di rinuncia della titolarità all'atto di riconoscimento di Centro di Istruzione Automobilistica, è necessaria ai fini della cessazione dell'attività correlata.

La cessazione può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA all'Amministrazione competente. La Scia avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine, la Scia si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.

Sono fatti salvi gli accertamenti d'ufficio per la verifica dell'esercizio effettivo di quanto dichiarato.

 
Requisiti del richiedente:

La SCIA deve essere presentata dal Legale Rappresentante del consorzio che ha costituito il centro di Istruzione con le modalità di seguito indicate.

E' necessario che lo stesso provveda contestualmente:
1. alla conclusione dell'attività inerente gli allievi demandati dalle autoscuole consorziate;
2. all'eliminazione dei doppi comandi dai veicoli che costituiscono il Parco veicolare (e non eventualmente ceduto ad alcuna autoscuola consorziata);
3. alla rimozione di tutte le insegne.

 

 
Modalità di avvio del procedimento:

La SCIA e relativi allegati deve essere presentata come segue:

> Modulistica e modalità di invio


A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica tempestivamente la presenza di tutti gli allegati richiesti e la completezza della documentazione presentata, di cui viene di norma informata l'impresa interessata mediante apposita comunicazione/attestazione dell'Ufficio.

Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti, la Città Metropolitana - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, dove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione (termine in ogni caso non inferiore a 30 giorni).

 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare SCIA, corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate.

Il materiale è disponibile presso l' Ufficio o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).

Contribuzione: NULLA E' DOVUTO

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

tel: 051 659 8390 - 8514 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

Orario: MARTEDI  9:00 - 12:00   PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 

 
Termine di conclusione:

II soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i. - possono dare corso all'avvio dell'attività oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione, attestata dalla relativa protocollazione (art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale).

 

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 

 

 

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

TAR Bologna

 

 
Caso di scia-silenzio assenso:

si

 
Normativa di riferimento:
  • Nuovo Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/92 – Art.120 e 123 e s.m.i.;
  • Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/92 e successive modificazioni - Artt. 335 e 336;

  • Decreto Ministeriale 17/05/1995, n. 317 e s.m.i.;

  • Legge 2/4/2007 n. 40 di conversione con modifiche del DL 31/1/2007 n.7 (art.10 c.5 e seg.)

  • Legge 7/8/1990, n. 241 Art. 19 e s.m.i;

  • D.M. 26/01/2011, n. 17.

 

 
 
Controlli:

 

Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.

 

Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA) l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci la p.a. può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

 

 

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 02-05-2022