Circolazione di veicoli eccezionali in prova o con targa provvisoria

Veicolo in prova
Veicolo in prova

Alle ditte costruttrici di veicoli eccedenti i limiti di sagoma e/o massa (artt. 61 e 62 del Codice) e loro rappresentanti, concessionari, commissionari etc..., che devono circolare per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento (art. 98 Cod., D.P.R. n. 474/01 e D.M. 374/03) ovvero, anche per operazioni di accertamento e di controllo dell’idoneità tecnica, per recarsi ai transiti di confine per l’esportazione, per partecipare a riviste prescritte dall’autorità militare, a mostre o a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati (art. 99 Cod.) è rilasciata rispettivamente una specifica autorizzazione per la circolazione di prova e per la circolazione con targa provvisoria (c. 10 dell'art. 14 del Regolamento).

 

Di seguito le fattispecie sottoposte ad autorizzazione.

 

  • Veicoli eccezionali identificati (art. 10 Cod.):

 

per la circolazione di prova (art. 98 Cod.) di un veicolo eccezionale identificato all’origine si può rilasciare un’autorizzazione di tipo multiplo o singolo, alle condizioni previste per quest’ultime (anche se il periodo di validità concesso nell'autorizzazione deve essere limitato all'espletamento delle operazioni da compiersi), riportando del veicolo i suoi estremi identificativi quali, il n. di targa se esistente ovvero il n. di telaio; è consentito prevedere anche veicoli di riserva. E’ desumibile che vista la natura dell’autorizzazione la stessa possa essere rilasciata per un percorso definito avente la stessa origine e destinazione finale.

 

Non pare necessario riportare la targa prova in autorizzazione, anche se sarà opportuno che l’utilizzatore (che deve essere uno dei soggetti specificatamente sopra citati) attesti, di essere titolare di targa prova non scaduta di validità da parte del competente Ufficio per la motorizzazione. Inoltre, è necessario, come prevede l’attuale regolamento, presentare anche la carta di circolazione, se esistente, ovvero una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice, contenente tutte le specifiche tecniche ed identificative del veicolo (con sagome e masse) ed un disegno di insieme del veicolo.

 

Si concede all’utilizzatore, di poter contare su più di una targa prova, anche se pare conseguente che, in sede di domanda debbano presentarsi tutti i certificati inerenti le targhe prova che si intendono utilizzare per comprovarne sia il reale possesso che la loro validità; questo, alfine di dare applicazione a quanto dispone il c. 10 dell’art. 13 del Regolamento che prevede obbligatoriamente di allegare in sede di domanda la documentazione di targa prova per dimostrarne la titolarità e validità. I soggetti succitati aventi titolo a questo tipo di autorizzazione sono esonerati dal possesso degli specifici requisiti e delle autorizzazioni per l'autotrasporto e di cui alla Legge n. 298/74 e s.m.i. (c. 11, dell'art. 14 del Regolamento) e Reg. n. 1071/2009/CE. All'atto di presentazione della domanda, qualora, il veicolo eccezionale superi i limiti previsti dall'art. 62 del Codice (limite di massa), è previsto il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada, da assolversi, di norma, in via “analitica” (art. 18, cc. 1 e 3, del Regolamento).

 

  • Veicoli eccezionali ad uso speciale non identificati(art. 10 Cod.):

  

per la circolazione di prova (art. 98 Cod.) di un veicolo eccezionale ad uso speciale limitatamente a quelli specificatamente indicati dall’art. 13, c. 2B), lett. a) del Regolamento, è consentito il rilascio di un’autorizzazione periodica (fino a 12 mesi), relativa ad una determinata tipologia di veicoli, come ad esempio “l’autogrù”, non identificati all’origine da alcun estremo (e quindi, senza il n. targa e senza il n. telaio), ma indicandone solo il n° di assi, i limiti dimensionali e ponderali da autorizzare. E’ desumibile che vista la natura dell’autorizzazione la stessa possa essere rilasciata per percorsi stradali diversi o per elenchi strade.

 

E’ necessario riportare la targa prova in autorizzazione senza che possa consentirsi l’annessione di riserve veicolari; questa targa prova, potrà essere utilizzata nell’ambito di più autorizzazioni periodiche, a condizione che si riferiscano a veicoli di tipologia diversa.

 

Non è ammessa più di una targa prova per ogni autorizzazione in quanto non è consentita la circolazione di più veicoli contemporaneamente nell’ambito della stessa autorizzazione.

 

L’autorizzazione è ritenuta valida per la circolazione di prova di ogni veicolo solo se la stessa sarà accompagnata, di volta in volta, da un certificato da ricercarsi tra quelli previsti dall’art. 76 del Codice (certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità

 

Nell’eventualità il veicolo sia un prototipo sperimentale, sarà sufficiente che venga ad allegarsi all’autorizzazione una dichiarazione sostitutiva del costruttore con i dati tecnici del veicolo unitamente ad un disegno d’insieme che lo configura in stato di marcia. Per i veicoli uso speciale autogrù con veicoli a seguito per il trasporto di attrezzature complementari delle non è consentita la circolazione di “prova”.

 

  • Veicoli eccezionali non identificati (art. 10 Cod.):

 

Si apre la possibilità di ottenere, parimenti ai veicoli ad uso speciale, anche per gli altri veicoli in genere, privi di carico, un’autorizzazione in circolazione di prova (art. 98 Cod.) senza l’obbligo di essere identificati in origine con n. di targa o n. di telaio.

 

L’autorizzazione non è però di tipo periodico bensì multiplo, contenente il n° di viaggi da effettuarsi e la targa prova utilizzata. E’ desumibile che vista la natura dell’autorizzazione la stessa possa essere rilasciata per percorsi aventi la stessa origine e destinazione finale (cioè, uno o più viaggi su di un unico percorso).

 

Anche in tal caso, l’autorizzazione, riportante sempre una sola targa prova, sarà ritenuta valida per la circolazione solo a condizione che la stessa sia accompagnata dal citato certificato di cui all’art. 76 del Codice (certificato di approvazione, certificato di origine e dichiarazione di conformità).

 

Per la circolazione con targa provvisoria (art. 99 Cod.) può essere rilasciata unicamente un’autorizzazione di tipo singolo, che identifica il veicolo mediante la presentazione in sede di domanda del foglio di via indicante gli estremi della targa provvisoria e rilasciato dal competente Ufficio per la motorizzazione.

 

Anche in tal caso, se dal foglio di via non è possibile ricondursi a tutte le specifiche tecniche ed identificative del veicolo sarà necessario integrarlo con una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta costruttrice. Non sono ammesse riserve.

 

Per tale fattispecie, l’autorizzazione potrà essere rilasciata per un solo percorso utile ad esempio per recarsi al confine di Stato per ragioni di esportazione.

 

Si significa che le succitate autorizzazioni non potranno avere termini di validità oltre a quelli consentiti nei certificati per l’utilizzo della targa prova o provvisoria rilasciate dall’Ufficio locale per la motorizzazione e comunque, non oltre la durata prevista dal Codice (3 mesi/singola, 6 mesi/multipla e 12 mesi/periodica).

 

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili per portata o per larghezza della carreggiata che, per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

 

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

 

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

 

Pertanto, nel caso di controllo, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, su copia cartacea recante la data del transito. Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l’elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della strada.

 
 
Autorizzazioni:

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .