COMPLESSI DI VEICOLI PER IL TRASPORTO ESCLUSIVO DI MACCHINE OPERATRICI DA CANTIERE FINO A 72 TON

trasporto macchina operatrice
trasporto macchina operatrice

 

Per il trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere il Regolamento di esecuzione individua un’ulteriore autorizzazione periodica di cui all'art. 13, c. 2B, lett. b) del Regolamento e rinnovabile.

 

La domanda di autorizzazione da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo mentre quella di rinnovo è in carta semplice.


Questi trasporti erano già possibili con complessi di veicoli entrambi classificati mezzi d’opera fino a 56 tonnellate ovvero con  autotreni ed autoarticolati con rimorchio o semirimorchio eccezionale specificatamente immatricolati per questo uso con motrice classificata mezzo d’opera o dichiarata a formare autoarticolati mezzi d’opera fino a 56 tonnellate.


Qui, a differenza di quanto detto per i veicoli mezzi d’opera, si configura “un trasporto a tutti gli effetti” e quindi, senza particolari vincoli da legarsi ad attività specifiche.


La novità consiste nel poter impiegare complessi di veicoli, non mezzi d'opera, (sono quindi, complessi di veicoli qualificati eccezionali per massa ed eventualmente per sagoma) aventi una massa complessiva oltre le 56 tonnellate ma non superiore a 72 tonnellate e, richiamati come tali, al c. 5, lett. re a) e b) dell’art. 18 in sede di previsione di versamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada.

 

Questi trasporti da 72 tonnellate, sono, di fatto, eseguiti con complessi di veicoli costituiti da motrici aventi una certa potenza, commisurata ai pesanti carichi previsti da trasportarsi.

 

Il rimorchio o semirimorchio  deve essere dotato di una “carrozzeria funzionale” a questo tipo di trasporto e quindi,   sulla documentazione di circolazione dovrà essere annotato che il veicolo è munito di "pianale con rampe" ovvero di “pianale ribassato”, etc…in alternativa alla specifica dicitura di "trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere".

 

Resta salvo che, come in tutti i casi previsti di agganciamento di veicoli omologati ed immatricolati con la qualifica di "eccezionali", è d’obbligo la "provata abbinabilità" (art. 219, c. 3, del Codice). Anch'essa, è da annotarsi in carta di circolazione del rimorchio o semirimorchio, a seguito di visita e prova (con esito favorevole) presso i competenti uffici della UMC (o CPA).     

 

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

 

Eccedendo di peso (art. 62 – limiti di massa), devono corrispondere l'indennizzo per la maggiore usura della strada in via "convenzionale" [art. 18, c. 5, lett. re a) e b) del Regolamento] per un periodo non inferiore a mesi 4 di circolazione (comma 6, art. 18).


Le regole dettate dal D.P.R. n. 31/2013 di modifica al regolamento di Esecuzione  hanno poi previsto per una serie di specifici veicoli e trasporti eccezionali, tra i quali è compreso anche il trasporto in esame, che il valore di indennizzo da corrispondersi sia scontato o meno, a secondo che il complesso di veicoli presenti un numero di assi superiore o uguale a otto. Di fatto, fino ad otto assi si ricade nella fascia di pagamento di cui alla lettera a) mentre oltre gli otto assi in quella di cui alla lettera b), del c. 5 dell’art. 18 del Regolamento stesso.
 
Alle Regioni o Province, se delegate (per l’attraversamento delle strade comunali, provinciali e regionali) spetta la quota di 7/10 ed all’ANAS di 3/10 (per l’attraversamento delle strade statali ed autostrade libere); vale ricordare che, la quota dei 7/10 deve, a sua volta, dividersi per il n° delle autorizzazioni regionali richieste. Nel caso il richiedente necessiti solo di una delle due autorizzazioni di cui sopra, l’indennizzo per la maggiore usura della strada andrà comunque versato per intero 10/10 a favore dell’Ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

 

Qualora la massa complessiva del veicolo ecceda le 72 tonnellate l’autorizzazione dovrà essere rilasciata entro e non oltre le 72 tonnellate, ma l’indennizzo convenzionale dovrà essere pagato in virtù della massa complessiva dell’autoarticolato, quale risulta dalla carta di circolazione, secondo l’art. 18/5.

 

Per l’autoarticolato potranno far fede valori inferiori rispetto a quelli della massa complessiva in carta di circolazione qualora stabiliti in sede di abbinamento per incompatibilità del carico sul perno di articolazione con il carico ammissibile sulla ralla del trattore.

 

Per quanto riguardano esclusivamente i percorsi autostradali, l’indennizzo sarà invece dovuto con altra modalità e cioè, in base alla massa autorizzata ed ai chilometri percorsi dal trasporto.


Resta fermo, come per molte delle altre autorizzazioni periodiche da rilasciarsi ai sensi del c. 2 B) dell’art. 13 del Regolamento, l’obbligo o meno della scorta tecnica, sulla base di quanto dispone in proposito l’art. 16 del medesimo Regolamento.

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai mezzi aventi portata fino a 72 tonnellate che, per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).  

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l’elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).

 

 
 
Autorizzazioni:

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .