Il tributo è attribuito alle Province/Città metropolitane a fronte delle funzioni amministrative svolte in materia di tutela ambientale (Art. 19 del D. L. 504/92 - Art. 49, c. 17 del D.lgs. 22/97 - Art. 14 commi 28 e 29 del D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011 e s.m.i).
Il TEFA è applicato alla Tassa sui Rifiuti (TARI) o alla Tariffa corrispettiva in luogo della TARI di cui alla Legge 147/2013 (e s.m.i.) dal Comune o dal gestore incaricato nel rispetto delle disposizioni indicate dall’art. 19 del D. Lgs. 504/1992 e dai D.M. MEF 1/07/2020 e 21/10/2020.
Regolamento
Con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 63/2024 è stato approvato il
Regolamento TEFA
in vigore dal 1 gennaio 2025.
Aliquota
L'aliquota è stabilita annualmente dalla Città metropolitana.
L’aliquota del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela e protezione dell’ambiente per l’anno 2025 è stata confermata in misura pari al 5%.
Rendicontazione
> Modello semestrale di rendicontazione (60 KB)
> Modello trimestrale di riversamento (61 KB)