Servizio Manutenzione degli impianti antincendio

La convenzione tra Soggetto Aggregatore e Fornitore (Rep. 118 PG 20257/2024) è attiva per la firma di nuovi OF/OAF (Ordinativi di fornitura da parte di Enti) dal 26.3.2024 al 25.3.2026, fatti salvi l’eventuale rinnovo fino ad un massimo di 12 (dodici) mesi con massimale pari al massimo a quello originario e l’eventuale proroga fino all’esaurimento del massimale, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi.

Suddivisione nei tre lotti e capienze massime:

  • LOTTO 1 CIG: 9521109BB1
    Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Bologna, Modena e Ferrara
    Massimale: 3.607.200,00 euro (compresi oneri della sicurezza)

  • LOTTO 2 CIG: 9521140548
    Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
    Massimale: 1.202.400,00 euro (compresi oneri della sicurezza)

  • LOTTO 3 CIG: 9521170E07
    Amministrazioni/Enti aventi sede nelle Province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza
    Massimale: 1.202.400,00 euro (compresi oneri della sicurezza)

 

Fornitore: SAFETY MANAGEMENT SERVICE S.P.A.

Pec: sms.cmb@pec.smscompany.it (inserire eventualmente una pec per lotto se ritenuto necessario)
Referente: ing. Domenico Cecco tel. 0815846997
Il Fornitore in fase di gara dimostra di essere in possesso di certificazione ISO9001:2015.

 

Descrizione sintetica del Servizio

Costituisce oggetto del servizio a canone la manutenzione “full risk” di tutti gli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio che saranno inseriti nell’Ordinativo di Fornitore, come segue:

  • Estintori d’incendio portatili e carrellati (rif. art. 20.1.3.1 del capitolato);
  • Reti idranti antincendio (rif. art. 20.1.3.2 del capitolato);
  • Porte resistenti al fuoco (porte tagliafuoco) (rif. art. 20.1.3.3 del capitolato);
  • Sistemi automatici a sprinkler (rif. art. 20.1.3.4 del capitolato);
  • Impianti di rivelazione e allarme incendio (rif. art. 20.1.3.5 del capitolato);
  • Sistemi di allarme vocale per gestione emergenza (rif. art. 20.1.3.6 del capitolato);
  • Sistemi per lo smaltimento del fumo e del calore naturali e forzati (rif. art. 20.1.3.7 del capitolato);
  • Sistemi a pressione differenziale (rif. art. 20.1.3.8 del capitolato);
  • Sistemi di spegnimento (rif. art. 20.1.3.9 del capitolato);
  • nonchè i servizi aggiuntivi opzionali relativi alla manutenzione “full risk” di: “Illuminazione di emergenza” (rif. art. 20.1.3.10 del capitolato), “Sgancio EE” (rif. art. 20.1.3.11 del capitolato), “Porte non tagliafuoco sui percorsi di esodo” (rif. art. 20.1.3.12 del capitolato).


L’Ente Contraente può stanziare inoltre un importo per attività extracanone fino a un valore massimo pari al 20% del valore del Canone di cui all’Ordinativo di Fornitura, esclusivamente le seguenti attività purchè pertinenti, fatti salvi gli oneri di legge in capo all’Ente contraente:

  • sostituzioni complete di soli impianti di rivelazione incendi ed esclusivamente nei casi in cui il Fornitore dimostri di essere impossibilitato alle sostituzioni nell’ambito del contratto “full risk” mediante documentazione oggettiva e circostanziata a comprova dell’impossibilità come da art. 20.1.3.10, comma 5 del capitolato;
  • sostituzioni di lampade di emergenza nella misura superiore al 20% annuale sul totale in OF/OAF come da art. 20.1.3.5, comma 9 del capitolato;
  • richieste dell’Ente contraente relativamente a lavori antincendio per motivi propri, comunque non correlabili all’attività del Fornitore compresa nel canone.

 

Durata contratti attuativi - Ordinativi di fornitura (OF): 24 mesi.

 

Durata Ordinativi aggiuntivi di fornitura (OAF): il termine di scadenza coincide quello dell’OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

 

Importo minimo degli OF: 10.000,00 euro – al netto dell’IVA (fatta salva la facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della convenzione).

 

Chi può aderire: le Pubbliche Amministrazioni come definite dall’articolo 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all’articolo 2, comma 573, Legge n. 244/07 e i movimenti politici, ex articolo 24, comma 3, Legge n. 289/2002, aventi sede nelle province del territorio della Regione Emilia Romagna come accorpate nei tre lotti.

 

Come aderire: invio tramite pec della richiesta preliminare di fornitura (RPF) al fornitore (sms.cmb@pec.smscompany.it) e, per conoscenza, al Soggetto aggregatore (cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it) secondo il modello di RPF  che si allega.

 

Iter di adesione:

  • Nei 5 gg successivi al ricevimento della RPF il Soggetto aggregatore comunica al Fornitore e all'ente richiedente la legittimazione alla adesione;
  • Il Fornitore, entro 10 giorni, comunica all’Ente in forma scritta, la correttezza e completezza della RPF e la possibilità di aderire o meno alla convenzione in relazione alla capienza del massimale (fatto salvo l'esito positivo del sopralluogo) proponendo una data per il sopralluogo, da iniziare congiuntamente al referente dell’Ente entro 15 giorni, salvo diversi accordi tra le parti;
  • Il sopralluogo viene concluso entro 60 giorni dalla data di inizio dello stesso oppure entro il periodo più breve definito in contraddittorio, in relazione alla consistenza degli immobili di cui all’RPF;
  • Nei 10 giorni successivi alla conclusione del sopralluogo il Fornitore predispone ed invia all’Ente il Piano dettagliato del servizio (PDS), modificabile su richiesta dell’Ente con procedura come da articolo 5.2 del capitolato;
  • L’Ente, una volta accettato con comunicazione via pec il PDS, dispone con determina l'affidamento diretto al Fornitore in adesione alla convenzione, acquisendo un CIG derivato collegato al CIG padre acquisito dal Soggetto aggregatore e approvando il PDS;
  • Successivamente l'Ente emette l'Ordinativo di Fornitura ovvero il contratto biennale che - controfirmato anche dal Fornitore - regola i rapporti tra loro, nel rispetto della convenzione che costituisce il contratto normativo. All’OF è allegato obbligatoriamente il PDS ed i relativi allegati.

 

Condizioni di esecuzione:

Il personale che esegue ciascuna tipologia di attività su dispositivo/sistema/impianto antincendio deve essere specificamente formato ed esperto in relazione all’attività stessa e in possesso delle abilitazioni previste dalla normativa nel tempo vigente (entrata in vigore decreto Controlli il 25/9/2023) relativa alla specifica tipologia di attività, anche con riferimento alle indicazioni ed eventuali restrizioni da parte del produttore di ciascun componente, in particolare per quanto riguarda le attività sui recipienti in pressione. Il Fornitore consegna all’Ente contraente copia degli attestati conformi alle norme eventualmente intervenute in materia di requisiti tecnico professionali dei manutentori antincendio, senza indugio ed entro 5 giorni dall’entrata in vigore delle norme stesse;

  • le imprese ed il personale che svolge le attività di manutenzione su sistemi di spegnimento a gas HFC devono possedere la certificazione ed essere iscritti al Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito presso il Ministero dell’ambiente ai sensi dell’articolo 14, del D.P.R. n. 146/2018, accessibile dal sito web www.fgas.it;
  • il personale dedicato deve essere in possesso del patentino "ADR" in corso di validità per le attività per cui è necessario a norma di legge;
  • è necessaria l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per l'attività di trasporto dei propri rifiuti da parte del produttore iniziale (ex conto proprio) ex art. 212 comma 8 del D.lgs. 152/2006 che inquadra l’Impresa nella categoria 2-bis del D.M. 120/2014 (articolo 8, comma 1, lettera b);
  • i Preposti devono essere in possesso di attestato di formazione ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011;
  • le attività in quota devono essere eseguite da personale abilitato ai lavori in quota e all’uso dei DPI di terza categoria ai sensi del D. Lgs. 81/08, artt. 37 e 78;
  • le attività che comportano uso di PLE devono essere eseguite da personale formato ai sensi dell’art. 73, comma 5, D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 22.2.2012;
  • gli addetti al montaggio dei ponteggi devono essere in possesso di attestato di formazione ai sensi degli artt. 73, 36, 37 D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Conferenza Stato Regioni del 21.12.2011.


I tecnici impiegati per l’erogazione dei servizi di cui agli artt. 20.1.3.5 – 20.1.3.6 – 20.1.3.7 – 20.1.3.10 e 20.1.3.11 del capitolato, come da offerta del fornitore:

  • PEI/PES/PAV Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione e fuori tensione
  • Patentino cabine elettriche MT/BT
  • Patentino giuntista cavi MT
  • Ambienti confinati
  • Sicurezza lavoratori: rischio alto - Rischio elettrico
  • Gestione e manutenzione delle cabine di trasformazione MT/BT
  • Svolgimento di lavori elettrici sotto tensione e fuori tensione
  • Testo unico per la sicurezza (legge 81/08)

Incentivo art. 113 del D.Lgs 50/2016 (gara bandita prima del 1/7/2023): in sede di emissione di OF/OAF, l’Ente dovrà corrispondere (se già dotato di regolamento per incentivo delle funzioni tecniche)/accantonare (nelle more dell’adozione del relativo regolamento) una quota pari a un quarto dell'incentivo previsto dal comma 2 del citato articolo, in favore del Soggetto aggregatore.


Obblighi derivanti dalla Clausola sociale:
 si segnalano gli obblighi derivanti dalla Clausola sociale di cui all'art. 25 del disciplinare di gara, che qui si riporta:
Al fine di promuovere la stabilita occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera dei singoli Ordinativi di Fornitura, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Si specifica che, come da chiarimento fornito dal Presidente A.n.ac. in data 29 maggio 2019, ciascuna amministrazione, in sede di emissione dell’ordinativo per il singolo contratto, fornisce all’affidatario della convenzione le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e, sulla base di tali dati, l’aggiudicatario presenta all’amministrazione richiedente il piano di compatibilità.


Subappalto:
 Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. In ragione della natura, delicatezza e complessità delle prestazioni caratterizzanti l’intero servizio non possono costituire oggetto di subappalto e devono, pertanto, essere eseguite a cura dell’aggiudicatario le seguenti attività:

a) Rapporti con il Soggetto aggregatore e gli Enti contraenti, questi ultimi dalla Richiesta preliminare di fornitura alla scadenza degli OF e OAF;

b) Ruolo di Responsabile per le attività tecniche, come da definizione del Capitolato;

c) Organizzazione tecnica, programmazione, attività preventive e di coordinamento delle singole attività degli OF anche con riferimento alla sicurezza, verifica dell’avvenuto completamento e della consegna delle certificazioni, relativamente a:

  • attività periodiche e programmate;
  • attività a chiamata e relative fasi (sopralluogo, messa in sicurezza, certificazioni);
  • attività tecnico-operativa di supporto nella fase di rinnovo del CPI, in occasione di eventuali richieste da parte del Comando VVF e comunque in generale nelle fasi di verifica degli impianti/attrezzature disposte dall’Ente contraente;


d) Verifica e prequalificazione dei materiali;

e) Coordinamento di contact center, sistema informativo, reperibilità e pronto intervento;
f) Coordinamento della costituzione e gestione dell’Anagrafe Tecnica;
g) Verifica dell’idoneità di mezzi, attrezzature, materiali di ricarica e materiali di consumo;
h) Coordinamento delle attività rispetto a tutti i trasporti ed al corretto smaltimento dei rifiuti derivanti dall’esecuzione del contratto.

Il Fornitore ha dichiarato di volersi avvalere della possibilità di subappaltare i servizi oggetto dell’appalto nei limiti e con le modalità previste dalla documentazione poste a base gara e dalla vigente normativa.

L'autorizzazione all'eventuale subappalto, essendo attinente alla fase esecutiva, è di competenza del singolo Ente contraente.
Restano in capo agli Enti Contraenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106, commi 1, lett. b), c), d), e), 2 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016 come previsto dall'art. 4 del Disciplinare.
 

Documenti di interesse allegati:

 

Contatti del Soggetto Aggregatore:

per informazioni tecniche:


per informazioni amministrative: