Titolo V - Capo III

Istituzioni

Art. 54 (L'istituzione per i servizi culturali e sociali)

1. L'istituzione è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Non possono essere costituite più istituzioni per l'esercizio di servizi affini.
3. Le istituzioni presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire alla Giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

Art. 55 (Organi dell'istituzione)

1. Il presidente e il consiglio di amministrazione, composto complessivamente da cinque membri, sono nominati dal Presidente della Provincia.
2. Il presidente ed il consiglio di amministrazione durano in carica quanto il Consiglio provinciale.
3. Il Presidente della Provincia può revocare il presidente dell'istituzione, i singoli membri o l'intero consiglio di amministrazione con provvedimento motivato.
4. Il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale dell'istituzione, è nominato dal Presidente della Provincia per un periodo di tre anni, fatta salva la possibilità di conferma, tra i dipendenti di ruolo della Provincia di Bologna o, previa delibera di Giunta, con contratto a tempo determinato.

Art. 56 (Costituzione e funzionamento dell'istituzione).

1. La Provincia di Bologna, con la delibera di costituzione dell'istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi e approva il regolamento sull'ordinamento e il funzionamento.
2. La Giunta provinciale conferisce il capitale di dotazione, determina la dotazione organica e assegna le risorse strumentali.
3. Il Consiglio provinciale verifica i risultati di gestione anche attraverso la competente Commissione consiliare.
4. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
5. Le istituzioni dispongono di entrate proprie, costituite dalle tariffe dei servizi e dalle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.
6. La Provincia provvede ad assicurare la copertura, a carico del bilancio provinciale, degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori della Provincia esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'istituzione.
8. Le istituzioni possono essere costituite anche sulla base di accordi con altri enti locali per la gestione di servizi d'interesse metropolitano. La convenzione disciplina, anche in deroga a quanto previsto dallo Statuto, la costituzione e il funzionamento dell'istituzione e la nomina dei suoi organi.

Art. 57 (Aspettative, permessi e indennità)

1. Le aspettative e i permessi degli amministratori, quando spettanti, sono disciplinati dalla legge. Le indennità sono stabilite dal Consiglio provinciale.