Titolo V - Capo II

Aziende speciali

Art. 52 (L'azienda speciale)

1. L'azienda speciale è costituita con delibera del Consiglio provinciale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con la quale si approvano, inoltre, lo statuto aziendale e il piano programma tecnico-finanziario, si conferisce il capitale di dotazione, si individuano i mezzi finanziari da trasferire e si determinano le finalità, gli indirizzi e gli obiettivi dell'azienda.
2. Lo statuto e il regolamento aziendale disciplinano l'organizzazione e il funzionamento dell'azienda. Lo statuto aziendale deve conformarsi ai principi dello Statuto della Provincia.
3. Le aziende speciali presentano i propri bilanci entro termini tali da consentire alla Giunta la predisposizione dello schema di bilancio provinciale con le relative iscrizioni attive e passive.

Art. 53 (Organi dell'azienda speciale)

1. La scelta e le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione dell'azienda speciale, nella composizione determinata dallo statuto aziendale, spettano al Presidente della Provincia che le effettua tra i soggetti in possesso dei requisiti di legge.
2. Il consiglio di amministrazione dura in carica quanto il Consiglio provinciale.
3. La revoca del presidente dell'azienda speciale e dei singoli componenti del consiglio di amministrazione e la cessazione del consiglio stesso sono disposte dal Presidente della Provincia con provvedimento motivato. Alla sostituzione dei componenti revocati, dimissionari o cessati dall'ufficio per altre cause provvede, entro trenta giorni, il Presidente della Provincia.
4. Il presidente dell'azienda speciale è nominato dal Presidente della Provincia.
5. Il presidente rappresenta l'azienda di fronte ai terzi. Agisce e resiste in giudizio in nome e per conto dell'azienda stessa, previa deliberazione del consiglio di amministrazione
6. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione. Le modalità sono stabilite dallo statuto dell'azienda che disciplina altresì le ipotesi di revoca.