Titolo VII - Capo III

Il Difensore civico

Art. 75 (Istituzione e funzioni)

1. E' costituito l'ufficio del difensore civico al fine di contribuire a garantire l'imparzialità e il buon andamento dell'Amministrazione provinciale, nonchè delle aziende speciali e delle istituzioni dell'Ente, delle società di capitali di cui la Provincia di Bologna detenga quote e degli enti pubblici e privati convenzionati.
2. Il difensore civico interviene a tutela di chiunque rappresenti un interesse diretto, nei confronti dei soggetti di cui al comma precedente, in atti, fatti e comportamenti che configurano abusi, disfunzioni, carenze e ritardi, con l'esclusione della materia del pubblico impiego.
3. Il difensore civico non può intervenire a richiesta dei consiglieri e degli assessori nell'esercizio delle loro funzioni, salvo i casi previsti dalla legge.
4. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di subordinazione funzionale.
5. Il difensore civico, per l'adempimento dei propri compiti, ha libero accesso agli uffici e ai servizi della Provincia, delle aziende speciali e delle istituzioni nonché degli enti convenzionati, anche al fine di effettuare accertamenti diretti, ha diritto di visionare atti e documenti e di averne copia, nonché di ottenere ogni notizia e informazione relativa alla questione trattata, può convocare dirigenti e funzionari per un esame congiunto delle pratiche e dei procedimenti. Non può essergli opposto il segreto d'ufficio nè la riservatezza.
6. Sulle dotazioni e le indennità del difensore civico decide il Consiglio con specifica deliberazione.

Art. 76 (Elezione)

1. Il difensore civico viene eletto, dal Consiglio provinciale, col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini di provata esperienza professionale nel campo giuridico-amministrativo.
Il voto viene espresso in forma segreta. Dopo due votazioni infruttuose, tenutesi in due distinte sedute, è sufficiente la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Il difensore civico dura in carica sino alla fine del mandato amministrativo e può essere rieletto per una sola volta.
3. In caso di dimissioni, il Consiglio elegge il successore entro quarantacinque giorni dalla recezione delle medesime. Le dimissioni vengono presentate al Presidente del Consiglio. Entro quarantacinque giorni dalla recezione il Consiglio elegge il nuovo difensore. Nel frattempo i poteri del difensore civico dimessosi sono prorogati.
4. Per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni il difensore civico viene revocato dal Consiglio col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art. 77 (Ineleggibilità e incompatibilità)

1. Non possono ricoprire la figura del difensore civico:
a) I membri del Parlamento e del Governo, gli amministratori e i dipendenti degli enti pubblici, degli enti territoriali, degli enti locali e degli enti di gestione ad essi riconducibili;
b) i dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali;
c) i soggetti che con la Provincia e i comuni convenzionati intrattengono rapporti professionali o economicofinanziari.

Art. 78 (Relazione)

1. Il difensore civico presenta al Consiglio provinciale una relazione annuale, entro il 30 giugno, ove illustra l'attività svolta finalizzata a rimuovere abusi, disfunzioni e carenze, suggerendo soluzioni tecniche volte a garantire efficienza, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici provinciali. Ha diritto di essere ascoltato dagli organi di governo dell'Ente e può inviare agli stessi relazioni su specifiche questioni afferenti il suo incarico. Può altresì venire convocato dai medesimi organi.

Art. 79 (Convenzioni)

1. Le funzioni di difesa civica possono essere assolte direttamente o affidate al difensore civico regionale, mediante convenzione. Le funzioni sono estese ai comuni che richiedano alla Provincia di avvalersene.