Titolo VII - Capo I

Partecipazione popolare

Art. 64 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)

1. La Provincia di Bologna, al fine di favorire il concorso della Comunità all'attività politicoamministrativa, valorizza le libere forme associative e promuove, nell'esercizio delle sue funzioni, organismi di partecipazione popolare all'amministrazione dell'Ente, anche su base circondariale. Tali
principi si applicano a favore di coloro che con il territorio provinciale si relazionano per motivi lavoro, di studio ed economici e dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, alle stesse condizioni.
2. La Provincia mantiene, attraverso i propri organi e mediante le più idonee forme di consultazione, il collegamento con le organizzazioni sociali, sindacali, economiche, culturali e del volontariato per l'elaborazione dei propri piani e programmi.
3. La Provincia promuove, infine, lo sviluppo delle libere forme associative mediante l'accesso alle strutture e ai servizi e attraverso la concessione di sovvenzioni e contributi.

Art. 65 (Situazioni giuridiche soggettive)

1. La Provincia di Bologna, nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, attiva tutti gli strumenti di informazione, di partecipazione e di intervento idonei ad assicurare la trasparenza e la certezza dell'azione amministrativa. Modalità, responsabilità e termini sono stabiliti dall'apposito Regolamento per la disciplina del procedimento amministrativo e dalle deliberazioni
concernenti le tabelle procedimentali.

Art. 66 (Consultazioni)

1. La Provincia di Bologna, di propria iniziativa ovvero su richiesta di altri organismi, consulta la popolazione, o particolari categorie di essa, e le organizzazioni sociali, nelle forme ritenute più idonee, su provvedimenti di competenza provinciale.
2. La Provincia, per dibattere problemi di carattere generale o comunque relativi ad interessi collettivi, può indire pubbliche assemblee. Tali assemblee possono essere indette anche a richiesta di mille residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, nel qual caso esse saranno tenute entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. La consultazione può riguardare i comuni nonché altri enti pubblici e privati anche su richiesta dei medesimi.
4. Le modalità e i termini delle consultazioni sono stabiliti da apposito regolamento.
5. Le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Art. 67 (Consulte)

1. La Provincia di Bologna può costituire consulte, ai fini di un efficace e permanente raccordo con i cittadini, con le loro associazioni ed organismi rappresentativi. Dette consulte esprimono pareri e proposte sulle materie oggetto delle loro attività.
2. In particolare, sono costituite consulte per la valorizzazione delle specificità e per la realizzazione di pari opportunità tra tutte le componenti della società civile, con particolare riguardo alle categorie svantaggiate.
3. Tali consulte, composte con la massima rappresentatività, sono costituite con delibera del Consiglio provinciale. Detta delibera disciplina le modalità di funzionamento per l'acquisizione delle informazioni e degli orientamenti delle parti rappresentate. La partecipazione alle consulte non comporta l'erogazione di alcun compenso.

Art. 68 (Istanze, petizioni e proposte)

1. I residenti e coloro che operano nel territorio provinciale e le loro associazioni possono presentare istanze e petizioni, indirizzate al Presidente della Provincia, dirette a promuovere nelle materie di competenza provinciale eventuali iniziative e/o soluzioni per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Presidente della Provincia ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, per la presentazione delle quali non è prevista alcuna particolare modalità, devono essere regolarmente sottoscritte. Le proposte, intese ad ottenere l'adozione di interventi di interesse collettivo, devono essere sottoscritte da almeno tremila residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
3. Le istanze e le petizioni devono essere prese in considerazione dal Presidente della Provincia, che formula le relative valutazioni, dando risposta scritta entro giorni trenta. Per le proposte il termine è di giorni novanta. Istanze, petizioni e proposte sono raccolte in unico apposito registro, in ordine cronologico, con l'indicazione dell'iter istruttorio e decisorio seguito nonché degli eventuali provvedimenti adottati. Il
registro è disponibile per la pubblica consultazione.

Art. 69 (Proposte deliberative ad iniziativa popolare)

1. L'iniziativa popolare di proposte deliberative di competenza del Consiglio provinciale si esercita mediante la presentazione al Presidente della Provincia di una proposta sottoscritta, con firme autenticate, da almeno tremilacinquecento residenti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età della Provincia di Bologna.
2. La proposta di delibera è presentata dal Presidente della Provincia alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, che ne valuta l'ammissibilità.
3. La proposta di iniziativa popolare, previa istruttoria da parte dei competenti uffici, è sottoposta all'esame del Consiglio, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla sua presentazione.
4. Le proposte deliberative per le quali non è ammessa l'iniziativa popolare sono quelle indicate dall'art.70, c.5.

Art. 70 (Referendum)

1. Il Consiglio provinciale delibera l'indizione di referendum consultivi e referendum abrogativi sulle materie di esclusiva competenza dell'Ente.
2. Il referendum consultivo è rivolto a conoscere l'opinione della popolazione dell'intero territorio o di ambiti di esso, circa gli indirizzi o gli orientamenti su proposte di regolamenti o provvedimenti amministrativi di interesse generale. Il referendum abrogativo decide dell'abolizione totale o parziale di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale.
3. Il referendum consultivo è promosso per iniziativa della Giunta provinciale o di un terzo dei consiglieri assegnati alla Provincia, ovvero su richiesta di almeno diecimila soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nei comuni della Provincia o di cinque consigli comunali del territorio provinciale.
4. Il referendum abrogativo è promosso su richiesta di almeno diecimila soggetti che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età residenti nei comuni della Provincia.
5. I referendum non possono riguardare il Regolamento per il funzionamento degli organi e il Regolamento di organizzazione, i provvedimenti tributari e di bilancio, gli atti amministrativi attuativi di leggi dello Stato o della Regione.
6. Il referendum viene indetto dal Presidente della Provincia entro novanta giorni dall'esecutività della relativa delibera.
7. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.
8. La proposta sottoposta a referendum abrogativo è approvata quando al medesimo partecipi la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
9. Al referendum consultivo possono partecipare i residenti e coloro che si relazionano con continuità con il territorio provinciale. Apposito regolamento stabilisce i criteri di individuazione dei soggetti partecipanti.
10. Apposito regolamento disciplina le modalità di promozione, il giudizio di ammissibilità, i controlli di legittimità, l'indizione, la votazione, lo scrutinio, la dichiarazione del risultato.

Art. 71 (Albo pretorio)

1. La Provincia di Bologna ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, degli atti e dei documenti che devono essere portati a conoscenza della Comunità. Le pubblicazioni sono effettuate anche mediante l'utilizzo di strumentazioni elettroniche. Il segretario generale è responsabile delle pubblicazioni.