Titolo VIII

Forme associative e di cooperazione

Art. 80 (Principi generali)

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, la Provincia di Bologna, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di sua spettanza, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con altri enti pubblici e privati, anche mediante accordi e forme convenzionali.
2. La cooperazione con gli enti locali si realizza in armonia con la disciplina regionale in materia di cooperazione istituzionale.
3. In particolare la Provincia coordina l'attività programmatoria dei comuni e in collaborazione con essi promuove e realizza interventi nei settori economico, produttivo, commerciale, turistico, sociale, culturale e sportivo.
4. La Provincia si avvale delle forme associative e di cooperazione previste dalla legge che sono indirizzate alla gestione coordinata di una o di più funzioni e servizi. Esse sono le convenzioni, i consorzi e gli accordi di programma.

Art. 81 (Convenzioni)

1. La Provincia di Bologna per l'esercizio coordinato di determinati servizi o funzioni stipula convenzioni con altri enti locali.
2. La convenzione, approvata dal Consiglio provinciale, è adottata per la gestione di quei servizi che per la loro natura non richiedono la creazione di più complesse figure di cooperazione.
3. La convenzione stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie.

Art. 82 (Consorzi)

1. I consorzi sono istituiti per la gestione associata di quei servizi che per il carattere funzionale o per le caratteristiche dimensionali necessitano di una particolare struttura gestionale tecnicamente adeguata, con la partecipazione di più soggetti locali.
2. Ai consorzi si applicano le norme di legge e quelle statutarie previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.
3. La costituzione del consorzio avviene mediante l'approvazione, da parte del Consiglio provinciale a maggioranza assoluta dei componenti, dello statuto e di una convenzione che prevedano la determinazione della quota di partecipazione. La convenzione disciplina altresì la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.
4. La Provincia di Bologna è rappresentata nell'assemblea del consorzio dal Presidente della Provincia o suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto consortile.

Art. 83 (Accordi di programma)

1. La Provincia di Bologna, nella prospettiva di una effettiva valorizzazione dei momenti di raccordo e di coordinamento tra i vari soggetti dell'amministrazione locale, regionale e centrale, promuove e favorisce la realizzazione di accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che per la loro natura si prestino ad un'azione integrata e coordinata dei soggetti pubblici dei
differenti livelli di governo.
2. A tal fine, per la realizzazione integrata delle opere pubbliche, programmi e interventi nei quali vi sia la competenza primaria o prevalente della Provincia, gli organi provinciali intraprendono le iniziative e svolgono le attività previste dalla legge.