Statuto - CAPO II

CAPO II
Rapporti con gli altri Enti

Art. 12 (Forme di collaborazione con i comuni ed altri enti)

1. La Provincia di Bologna individua le forme di collaborazione con i comuni, le loro unioni, le loro associazioni e ogni altra forma di organizzazione sovracomunale. Tali collaborazioni sono preordinate alla predisposizione e allo svolgimento di programmi, progetti, attività e obiettivi e si realizzano, mediante concertazioni, accordi, convenzioni ed intese, che possono riguardare anche la costituzione di uffici e servizi
comuni.

Art. 13 (Conferimento di funzioni alle comunità montane, alle unioni e associazioni di comuni ed ai circondari)

1. Il Consiglio provinciale può affidare alle comunità montane, alle unioni e alle associazioni di comuni ed ai circondari lo svolgimento di proprie funzioni definendo finalità dell'affidamento, durata, forme di consultazione, rapporti finanziari ed obblighi reciproci.