Statuto - CAPO I

T I T O L O I
Principi fondamentali

CAPO I
Principi fondamentali

Art. 1 (Provincia)

1. La Provincia di Bologna esplica la sua autonomia normativa, organizzativa e amministrativa in applicazione dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle leggi generali ed in particolare da quelle sull'ordinamento degli enti locali, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.
2. La Provincia, nella sua qualità di ente territoriale autonomo di pari dignità con gli altri enti territoriali che costituiscono la Repubblica, si uniforma ai principi e ai contenuti della Carta europea delle autonomie locali.

Art. 2 (Autonomia)

1. La Provincia di Bologna esercita la propria autonomia, attraverso l'autodeterminazione anche nell'esercizio delle funzioni conferite.

Art. 3 (Autonomia normativa)

1. La Provincia di Bologna esercita la propria autonomia normativa, attraverso disposizioni regolamentari
di carattere funzionale e/o organizzativo.
2. I regolamenti devono uniformarsi ai principi generali fissati dalla legge ed allo Statuto e tendere ad una
complessiva e generale unitarietà ed omogeneità.

Art. 4 (Popolazione e territorio)

1. La Provincia di Bologna è costituita dalla popolazione che vi risiede e dal suo territorio.

Art. 5 (Comuni della Provincia)
1 Il territorio della Provincia di Bologna è costituito dai seguenti Comuni: Anzola dell'Emilia, Argelato, Baricella, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Borgo Tossignano, Budrio, Calderara di Reno, Camugnano, Casalecchio di Reno, Casalfiumanese, Castel d'Aiano, Castel del Rio, Castel di Casio, Castel Guelfo, Castel Maggiore, Castel San Pietro Terme, Castello d'Argile, Castello di Serravalle, Castenaso, Castiglione dei
Pepoli, Crespellano, Crevalcore, Dozza, Fontanelice, Gaggio Montano, Galliera, Granaglione, Granarolo dell'Emilia, Grizzana Morandi, Imola, Lizzano in Belvedere, Loiano, Malalbergo, Marzabotto, Medicina, Minerbio, Molinella, Monghidoro, Monte San Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Monzuno, Mordano, Ozzano dell'Emilia, Pianoro, Pieve di Cento, Porretta Terme, Sala Bolognese, San Benedetto Val di Sambro, San Giorgio di Piano, San Giovanni in Persiceto, San Lazzaro di Savena, San Pietro in Casale, Sant'Agata Bolognese, Sasso Marconi, Savigno, Vergato, Zola Predosa.

2. La Provincia ha per Comune capoluogo la città di Bologna.

Art. 6 (Circondario)
1. In aree caratterizzate da omogeneità storica, socio-economica, culturale, ad iniziativa della Provincia di Bologna ovvero ad istanza dei Consigli comunali interessati, potranno essere costituiti circondari, istituite le assemblee dei sindaci e disciplinate le relative funzioni, sempre che comprendano il territorio di comuni contigui, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a ottantamila abitanti e che comunque
l'estensione del territorio sia sufficiente per una ottimale erogazione dei servizi.

2. E' istituito il Circondario di Imola nel territorio dei comuni di: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel San Pietro Terme, Dozza, Fontanelice, Imola, Medicina, Mordano.

3. Il circondario è sede di decentramento di uffici, servizi e funzioni provinciali e di partecipazione della
comunità nel rispetto dell'unitarietà di indirizzo del territorio.

Art. 7 (Stemma e gonfalone)

1. Lo stemma della Provincia di Bologna è quello adottato con delibera del Rettorato provinciale n. 2 del 17.01.1933 ed approvato con Regio decreto 6 luglio 1933, trascritto nel libro araldico degli enti morali al vol. I, pag. 371.

2. Nell'uso del gonfalone storico della Provincia di Bologna che riporta gli stemmi dei quindici Comuni già sedi mandamentali, si osservano le norme del D.P.C.M. 3.6.86 pubblicato in G.U. 5.6.86 n. 128.

3. L'uso dello stemma e del gonfalone storico è riservato esclusivamente alla Provincia. Il Presidente della Provincia ha facoltà di concessione dell'uso della rappresentazione dello stemma da parte di altri enti od associazioni operanti nel territorio provinciale, nei casi di patrocinio e in occasione di manifestazioni e ricorrenze ufficiali.

4. La Provincia ha un proprio sigillo recante lo stemma.

5. La Provincia espone nell'aula consiliare accanto alla bandiera Nazionale ed al gonfalone storico anche la bandiera dell'Unione Europea.
6. In particolari occasioni, da definirsi in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari , le sedute di Consiglio sono precedute dalla diffusione dell'inno nazionale.

Art. 8 (Principi dell'Ente)

1. La Provincia di Bologna ispira la propria azione ai principi della Costituzione della Repubblica, a quelli della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo.

 

Art.  9  (Finalità della Provincia)

1.  La Provincia di Bologna, nel rispetto del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, propone, promuove e coordina programmi e attività, volte alla rimozione degli squilibri economici e sociali, realizza opere finalizzate allo sviluppo sostenibile ed al progresso civile, culturale, economico, sociale della Comunità che rappresenta, perseguendo il soddisfacimento dei bisogni e delle esigenze dalla stessa espresse.

2.  La Provincia, nell’ambito delle proprie competenze, in particolare:

a) promuove e tutela il diritto alla salute, al lavoro, all’istruzione, alla sicurezza, alla cultura ed ogni altro diritto della persona;

b) promuove, la parità giuridica, sociale ed economica delle donne, attraverso azioni positive, volte a contrastare le discriminazioni e qualunque forma di violenza, a garantire il pieno e sostanziale rispetto della libertà di determinazione, nonché a rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscano l'effettivo godimento da parte loro dei diritti di cittadinanza;

c) favorisce  e tutela  l’iniziativa economica pubblica e privata di cui promuove la funzione sociale anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo  economico e di cooperazione;

d) promuove la partecipazione della comunità ai procedimenti ed alle attività amministrative, attraverso iniziative sia dei singoli cittadini, sia delle loro ,associazioni;

e) promuove il pluralismo associativo e valorizza la funzione sociale di servizio e di innovazione perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro, favorendo il volontariato individuale e di gruppo per la promozione di un sistema solidaristico diffuso, anche attraverso la sua partecipazione alla gestione delle strutture di servizio, garantendo qualità e rispetto dei ruoli;

f) tutela la salute dei cittadini anche favorendo uno sviluppo economico del territorio il cui parametro fondamentale sia la sostenibilità ambientale, attraverso l’integrazione delle problematiche ambientali nelle politiche settoriali, promuovendo la partecipazione sociale nelle azione di tutela del territorio, delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio storico culturale, rendendo conto ai cittadini dei risultati raggiunti attraverso rapporti e pratiche di bilancio e contabilità ambientale;

g) persegue la tutela delle attività culturali locali nelle varie forme espressive;

h) promuove la più ampia integrazione etnica e sociale degli immigrati, garantendo le diverse identità culturali nel rispetto dei principi fatti propri dall’Ente;

i) promuove la cultura della pace, della soluzione non armata e non violenta dei conflitti, nel rispetto dei diritti umani mediante iniziative di educazione, di cooperazione e di informazione sia direttamente, sia in collaborazione con scuole di pace, istituzione culturali e scolastiche, enti, associazioni e gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale;

l) assicura alla Comunità il diritto all’informazione sugli atti e sulle attività in osservanza del principio della trasparenza amministrativa;

m) assicura alla Comunità la partecipazione alle attività dell’Ente anche attraverso l’autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro forme sociali;

n) indirizza la propria azione, nell’esercizio delle attività e dei servizi, al miglioramento della qualità ed alla applicazione del principio della massima semplificazione amministrativa;

o) concorre alla cooperazione internazionale e partecipa alla costruzione politica dell’Europa e coopera con i Paesi in via di sviluppo anche, attraverso forme di partnernariato tese a sviluppare i processi di crescita economica e civile dei territori;

p) favorisce interventi concreti a sostegno della popolazione colpita da avversità naturali e conflitti armati;

q) favorisce scambi culturali con altri popoli attraverso iniziative anche mirate a sostegno di realtà diverse, sia sul piano nazionale che internazionale, realtà altrimenti sconosciute ed isolate;

r) sostiene processi di innovazione istituzionale ed organizzativa al fine della modulazione del sistema di governo locale alla migliore soddisfazione delle esigenze della comunità rappresentata.

Art.  10 (Pari opportunità e rappresentanza di genere)

1. La Provincia, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantisce la
presenza di entrambi i sessi, nella composizione della Giunta provinciale, delle Commissioni consiliari, delle
Commissioni tecnico-consultive e degli Organi collegiali di enti, aziende ed istituzioni dipendenti dalla
Provincia o nei quali la stessa abbia controllo o partecipazione.


2. La Provincia adotta un codice di comportamento che assicuri un clima di pieno e sostanziale rispetto
reciproco tra uomini e donne, con particolare attenzione all'eliminazione delle situazioni di molestie sessuali

 

Art. 11 (Funzioni dell'Ente)

 

1. La Provincia di Bologna esercita le funzioni e i compiti di programmazione previsti dalla legge.
2. La Provincia esercita, altresì, ogni altra attività indirizzata alla realizzazione dei diritti di cittadinanza, alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo della Comunità provinciale.