Titolo IV - Capo I

Ordinamento delle strutture del personale

Art. 44 (Principi fondamentali in materia di lavoro)

1. Le risorse umane dell'Ente sono fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
La Provincia di Bologna opera per la loro valorizzazione attraverso gli strumenti della qualificazione professionale, della partecipazione dei lavoratori alle scelte di organizzazione del lavoro e della responsabilizzazione degli stessi per il conseguimento dei risultati, tenendo conto dei principi propri delle politiche per le pari opportunità.
2. La Provincia assicura e promuove lo sviluppo delle relazioni sindacali in coerenza alla normativa vigente, ai propri programmi ed obiettivi, contemperando il miglior andamento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa con il miglioramento delle condizioni di lavoro e lo sviluppo professionale.

Art. 45 (Organizzazione degli uffici, dei servizi)

1. La struttura della Provincia di Bologna si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, per lo svolgimento e l'erogazione ai cittadini di servizi strumentali e di supporto anche in via informatica.

Art. 46 (Conferimento funzioni dirigenziali)

1. Il Presidente della Provincia di Bologna:
a) assegna ai dirigenti di ruolo dell'Ente gli incarichi dirigenziali, tenendo conto dell'articolazione organizzativa definita a livello regolamentare;
b) può fare ricorso a contratti a tempo determinato per la copertura di posti vacanti di responsabili di uffici dirigenziali o di qualifiche specifiche di alta professionalità in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti di qualifiche dirigenziali presenti nella dotazione organica.
2. Gli incarichi ai dirigenti sono conferiti previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, concernenti le attitudini e le capacità professionali dimostrate, anche in eventuali precedenti incarichi ricoperti e dai relativi risultati gestionali, nonchè di quelli oggettivi, concernenti la natura e le caratteristiche dei programmi da realizzare.
3. Nell'assegnazione e nel rinnovo degli incarichi dirigenziali il Presidente della Provincia tiene conto anche del principio di rotazione degli stessi e dell'esigenza di continuità dell'azione amministrativa. Gli incarichi sono rinnovabili sulla base dei risultati ottenuti e sono revocabili in via anticipata quando il livello dei risultati conseguiti sia inadeguato.
4. Il Presidente della Provincia, infine, adotta per i dirigenti gli atti autorizzativi per la saltuaria e occasionale assunzione di eventuali incarichi esterni compatibili con esigenze di servizio e con le funzioni assegnate.