Titolo II

T I T O L O II
Organi della Provincia

C A P O I
Individuazione

Art. 14 (Organi)

1. Sono organi istituzionali: il Presidente della Provincia, il Consiglio e la Giunta provinciale. Essi sono, ciascuno per la propria competenza, organi di governo dell'Ente.
2. Sono organi a rilevanza istituzionale: il Presidente del Consiglio, la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni consiliari.
3. Sono organi di garanzia: il collegio dei revisori e il difensore civico.
4. Sono organi gestionali: il segretario generale, il direttore generale, il vice segretario generale e gli altri dirigenti dell'Ente.
5. Gli organi di cui ai precedenti commi esercitano le funzioni e le attribuzioni loro conferite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.