Titolo III - Capo I

Le forme organizzative

Art. 43 (Modalità di gestione delle funzioni ed attività dell'Ente)

1. La Provincia esercita le funzioni e le attività di competenza direttamente attraverso i propri uffici ovvero, nei limiti di legge e secondo scelte improntate a criteri di efficienza ed efficacia, attraverso apposite strutture quali uffici comuni, istituzioni e aziende anche consortili, associazioni , fondazioni, consorzi, società ovvero con convenzioni con altri enti locali o con forme associative.
2. Per le attività di cui al comma 1 la Provincia può avvalersi dell'iniziativa di cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. L'indicazione di eventuali criteri di riparto per la nomina degli amministratori delle forme organizzative di cui al comma 1, quali risultano dalle intese fra gli enti partecipanti, deve essere espressa nella deliberazione consiliare di istituzione o adesione all'organizzazione stessa.