Con il 30 giugno si è chiusa, per le imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGO, la possibilità di avvalersi della integrazione salariale COVID -19: di conseguenza, a fronte di richieste finalizzata a situazioni contingenti (CIGO ordinaria) o a situazioni più complesse come la crisi aziendale o la riorganizzazione (CIGS) è necessario far ricorso alla casistica ed alle procedure del D.L.vo n. 148/2015, con la sola eccezione del pagamento del contributo addizionale (art. 40, comma 3, del D.L.vo n. 73/2021) che è pari rispettivamente, al 9%, al 12% ed al 15% sulla retribuzione che sarebbe dovuta al singolo lavoratore per le ore integrate, la cui entità è correlata alla fruizione, nel tempo, di ammortizzatori entro il quinquennio mobile. Tale esonero cesserà il 31 dicembre 2021 (decreto legge n. 73 del 2021, decreto Sostegni bis).
A fronte di ciò, come da comma 4, restano preclusi, per il periodo che intercorre tra la data della richiesta di integrazione e fino al termine della stessa, sia il ricorso ai licenziamenti individuali per motivi economici che le procedure collettive di riduzione di personale. Restano, comunque, al di fuori dalla preclusione le “ipotesi classiche” richiamate anche in provvedimenti precedenti che fanno riferimento a:
La nuova cassa integrazione prevista dal Sostegni bis è alternativa alla cig ordinaria o straordinaria (dlsg 148/2015) ma destinata alle sole imprese che hanno dimezzato il fatturato 2021 rispetto a prima della pandemia, limitano la riduzione oraria e si impegnano a mantenere i livelli occupazionali.
Per gli altri, è ancora attiva la cassa Covid del primo decreto Sostegni (dl 41/2021):
All’art 40 il nuovo decreto prevede che i datori di lavoro privati che:
possono presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria per una durata massima di 26 settimane, previa stipula di accordi collettivi aziendali di riduzione dell’attività dei dipendenti in forza alla data di entrata in vigore del decreto: 26 maggio 2021 al 31 dicembre 2021.
In particolare è previsto che:
La Cassa integrazione del Decreto Ristori Bis prevede l’esonero del contributo addizionale fino al 31 dicembre 2021.
E’ prevista l’ulteriore proroga della cassa integrazione Covid, senza l’applicazione di alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro:
Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
E’ confermata la possibilità di richiedere l’anticipazione del trattamento da parte dell’INPS nella misura del 40%.
Prorogata la CISOA per i lavoratori agricoli, per una durata massima di 120 giorni da fruire tra l’1 aprile e il 31 dicembre 2021.
Per i datori di lavoro che utilizzano la Cig in deroga, che la legge di Bilancio già permette di utilizzare fino al 30 giugno 2021, il nuovo termine è agganciato alla prevista riforma degli ammortizzatori sociali in senso universalistico.