Di seguito le principali misure dedicate a imprese e lavoratori dei settori turismo cultura e spettacolo, aggiuntive a quelle di carattere generale previste nelle norme consultabili nelle altre sezioni della pagina "Coronavirus, le misure a sostegno delle imprese", così come definite dalle misure emergenziali poste in essere e nello specifico nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche in L. 24 aprile 2020, n. 27; nel D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modifiche in L. 17 luglio 2020, n. 77, nel D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e nel D.L. 30 novembre 2020, n. 157.
Aggiornamento D.L. Ristori e ristori quater - con i D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e D.L. 30 novembre 2020, n. 157, il Governo ha previsto nuove misure specifiche a sostegno del settore, anche a fronte delle nuove restrizioni adottate. Il decreto infatti identifica un elenco di codici ateco destinatari di specifiche misure (rif. Tabella Allegato 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137). Tra queste rientrano numerose tipologie di imprese culturali e dello spettacolo, del turismo e del mondo sportivo, colpite direttamente dalle misure sanitarie contenute nel DPCM 24 ottobre 2020.
Il D.L. 157/2020 (Decreto Ristori quater) rinnova quanto risposto dal Decreto Ristori e riconosce un’indennità di 1.000 euro per:
Riconosciuta inoltre un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali se in possesso, cumulativamente, dei seguenti requisiti:
Inoltre, per i lavoratori dello spettacolo, il Ristori quater prevede un’indennità di 1.000 euro per:
Le indennità di cui sopra non sono tra loro cumulabili. Le domande vanno presentate all’INPS.
(art. 176 D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020; art. 5, c. 6 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
Per i nuclei familiari con ISEE in corso di validità non superiore a 40.000 €, per il periodo di imposta 2020 e 2021, per una sola volta, è riconosciuto un credito utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, dagli agriturismo e dai bed&breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale. Il credito è utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare ed è attribuito nella misura massima di 500 euro per ogni nucleo familiare (300 € per i nuclei di due persone e di 150 € per quelli composti da una sola persona). Il credito è riconosciuto se:
Il credito, infine, è fruibile nella misura dell’80% d’intesa con il fornitore, come sconto sul corrispettivo dovuto, e per il restante 20% come detrazione d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi dell’avente diritto. Lo sconto è rimborsato al fornitore dei servizi da parte dello Stato nella forma di credito d’imposta. Qualora venisse accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti necessari per l’accesso alla misura, il fornitore dei servizi risponde solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta nella misura eccedente lo sconto applicato e l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni. Per quanto riguarda l’erogazione dei rimborsi relativi al 2020, verranno prese in considerazione solo le domande presentate entro il 31/12/2020 (art. 5, c. 6, p. b D.L. 28 ottobre 2020, n. 137).
(art. 177 D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020)
NB: per la seconda rata IMU > "Cancellazione seconda rata IMU" (art. 8 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
Non è dovuta la prima rata IMU (rif. Art. 1 cc 738-783 l.n. 160/2019) per:
(art. 88 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020; art. 5 c. 4 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137)
Sull’acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura, Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e a decorrere dalla data di entrata in vigore del DPCM 8 marzo 2020, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta. Limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all'art. 88 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, si applicano anche a decorrere dalla data di entra in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 (26/10/2020) e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
L’acquirente deve presentare entro 30 gg dall’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 o di eventuali altre misure successive adottate apposita istanza di rimborso al soggetto organizzatore dell’evento, anche per il tramite dei canali di vendita da quest’ultimo utilizzati, allegando il relativo titolo di acquisto. L’organizzatore dell’evento, verificata l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e, conseguentemente, l’inutilizzabilità del titolo di acquisto oggetto dell’istanza di rimborso, provvede alla emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Le disposizioni si applicano fino alla data di efficacia delle misure previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 e da eventuali ulteriori decreti attuativi emanati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. In tali ultimi casi, il termine utile alla presentazione dell'istanza di cui decorre dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti successivamente adottati.
Con art. 12 D.L. 157/2020 sono stati incrementati alcuni fondi specifici dedicati al comparto. Si prevede, inoltre, che i ristori ricevuti dai predetti fondi non concorrano alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevino ai fini del calcolo degli interessi passivi e delle spese deducibili né alla formazione del valore della produzione netta.
Infine, con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei predetti contributi, i documenti unici di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021.
FONDO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI QUOTE O AZIONI DI ORGANISMI
È istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020 finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Le modalità di funzionamento verranno definite da apposito decreto del Mibact, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. (art. 178 D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020).
FONDO A SOSTEGNO DI AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR
È istituito un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Con decreto del Mibact, entro 30 giorni dall’approvazione del presente decreto, con stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19. (art. 182, c. 1 D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020). Il Fondo viene incrementato di 400 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 5, c. 2 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137) e di ulteriori 10 milioni di euro per il 2020 con il Ristori Quater (art. 12 D.L. 30 novembre 2020, n. 157). Il Ristori quater, inoltre, estende tali misure di sostegno alle aziende di trasporto di passeggeri mediante autobus scoperti (cosiddetto sightseeing).
FONDI PER IL SOSTEGNO AI SETTORI DELLO SPETTACOLO E DEL CINEMA E AUDIOVISIVO
Sono istituiti presso il MIBACT - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due fondi da ripartire per il sostegno ai settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo con una dotazione pari a 245 milioni di euro per il 2020 (€ 145 milioni in parte corrente e € 100 milioni in conto capitale) per il sostegno degli operatori, autori, artisti, interpreti ed esecutori colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19 e per investimenti finalizzati al rilancio di questi settori. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori del settore, inclusi artisti, autori interpreti ed esecutori, verranno stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo entro 30 gg dall’entrata in vigore del decreto (art. 89 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, modificato ex art. 183 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 77/2020). I Fondi vengono incrementati di 100 milioni di euro per l’anno 2020 (art. 5, c. 1 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137). Il Fondo è stato aumentato per la parte corrente di 90 milioni per il 2021 (art. 12 D.L. 30 novembre 2020, n. 157)
FONDO EMERGENZE IMPRESE E ISTITUZIONI CULTURALI
È istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 171,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (ex art. 101 D.L. 42/2004 diversi da quelli di cui al comma 3). Il Fondo è destinato anche al perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse sono stabilite con uno o più decreti del Mibact da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19. (art. 183 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 77/2020). Il Fondo è stato incrementato di euro per l’anno 2020 con l’art. 5, c. 3 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 e, ulteriormente, di 350 milioni di euro per il 2020 e di 50 milioni di euro per l’anno 2021 (art. 12 D.L. 30 novembre 2020, n. 157). Lo stesso articolo prevede uno stanziamento di 350 milioni di euro per i ristori delle perdite subite dal settore delle fiere e dei congressi.
ABBONAMENTO MENSILE FERROVIARIO GRATUITO PER STUDENTI UNIVERSITARI E POST-UNIVERSITARI
Al fine di promuovere il turismo culturale, nel rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020, agli studenti iscritti ai corsi per il conseguimento di laurea, master universitario e dottorato di ricerca presso le università e le istituzioni di alta formazione, sono riconosciuti per l'anno 2020 la concessione gratuita di viaggio sulla rete ferroviaria italiana per la durata di un mese a scelta e l'ingresso a titolo gratuito, per il medesimo periodo, nei musei, monumenti, gallerie e aree archeologiche situati nel territorio nazionale e nelle mostre didattiche che si svolgono in essi. (art. 182, c. 1bis D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020).
CODICI ATECO PER IMPRESE COMMERCIO RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE IN AREE AD ALTA DENSITÀ TURISTICA
Con riferimento alle aree ad alta densità turistica, in considerazione della crisi delle attività economiche ivi operanti e al fine di consentire l'accesso a misure di sostegno mirate in favore delle imprese dei settori del commercio, della ristorazione e delle strutture ricettive colpite dalla prolungata riduzione dei flussi di turisti, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico nell'ambito di ciascuna delle predette attività, mediante l'introduzione, nell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso turistico territoriale (art. 182, c. 2 bis D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020).
FONDO CULTURA
È istituito il Fondo Cultura finalizzato alla promozione di investimenti e altri interventi per la tutela, la fruizione, la valorizzazione e la digitalizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020. Le modalità e condizioni di funzionamento sono stabilite con decreto del Mibact di concerto Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione del fondo può essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti privati. Il decreto ministeriale può destinare una quota delle risorse al finanziamento di un fondo di garanzia per la concessione di contributi in conto interessi e di mutui per interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale. Tale fondo è gestito e amministrato a titolo gratuito dall'Istituto per il credito sportivo. (art. 184 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 77/2020).
FONDO PER IL TURISMO IN ITALIA
È istituito il Fondo per la promozione del turismo in Italia, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e lo scopo di favorire la ripresa dei flussi turistici in ambito nazionale. Soggetti beneficiari, progetti e modalità di assegnazione verranno definite con decreto da adottare entro 30 giorni dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. (art. 179 D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020)
(art. 13 D.L. 8 aprile 2020, n. 23)
Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico - alberghiero (e delle attività immobiliari), con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo Centrale di Garanzia PMI può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
(art. 88 bis D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 e modificato D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020)
Per le tipologie di rapporti previsti di seguito e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione. L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.
La durata della validità dei voucher è portata a diciotto mesi e tale validità prevista dall’art. 12-bis D.L. 19 maggio 2020 convertito in L. 77/2020 si applica anche ai voucher già emessi alla data di entrata in vigore della presente disposizione. In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti nè impiegati nella prenotazione dei servizi, è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato.
Per quanto riguarda titoli di viaggio - trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, contratti di soggiorno e contratti di pacchetto turistico ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta per i contratti stipulati da:
Tali soggetti devono comunicare al vettore o struttura ricettiva o organizzatore del pacchetto il verificarsi di una delle precedenti situazioni, allegando la documentazione comprovante l’acquisto e la programmata partecipazione a un evento laddove presente, entro 30 giorni:
Il vettore o la struttura ricettiva procedono al rimborso entro 30 giorni tramite l’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione.
Il diritto di recesso per le tipologie di contratto identificate, può essere esercitato dal vettore quando le prestazioni non possono essere eseguite in ragione di provvedimenti adottati dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. In tali casi, il vettore ne dà tempestiva comunicazione all’acquirente e procede entro 30 giorni al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio oppure all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione.
Le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono offrire all’acquirente un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, possono emettere un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione.
I soggetti precedentemente identificati (lett. 1-f) possono esercitare il diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico da eseguire nei periodi di ricovero, di quarantena con sorveglianza attiva, di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva ovvero di durata dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle aree interessate dal contagio. In tali casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
Gli organizzatori di pacchetti turistici possono esercitare diritto di recesso dai contratti di pacchetto turistico stipulati con i soggetti di cui alle lett. a-f aventi come destinazione Stati esteri ove sia impedito o vietato lo sbarco, l’approdo o l’arrivo in ragione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, e comunque quando l’esecuzione del contratto è impedita, in tutto o in parte, da provvedimenti adottati a causa di tale emergenza dalle autorità nazionali, internazionali o di Stati esteri. In questi casi l’organizzatore, in alternativa al rimborso, può offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo oppure può procedere al rimborso o, altrimenti, può emettere, anche per il tramite dell’agenzia venditrice, un voucher di importo pari al rimborso spettante da utilizzare entro diciotto mesi dalla sua emissione. Il rimborso è corrisposto e il voucher è emesso appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio.
Per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza, si applica l’art. 1463 CC nonché quanto previsto dall’art. 41, c. 4, D.L. 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell’inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall’organizzatore anche mediante l’emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro un anno dall’emissione. L’organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l’iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell’infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, nonché per i soggiorni di studio degli alunni del quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado nell'ambito dei programmi internazionali di mobilità studentesca riferiti agli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021. Sono fatti salvi, con effetto per l’anno scolastico 2020/2021, i rapporti instaurati alla data del 24 febbraio 2020 dagli istituti scolastici committenti con gli organizzatori aggiudicatari. Nell’ambito degli stessi rapporti con ciascun organizzatore, gli istituti scolastici committenti possono modificare le modalità di svolgimento di viaggi, iniziative, scambi, gemellaggi, visite e uscite didattiche comunque denominate, anche riguardo alle classi di studenti, ai periodi, alle date e alle destinazioni.
Nei casi di recesso dai contratti di pacchetto turistico da parte degli acquirenti o dell’organizzatore, o in caso di sospensione dei viaggi di istruzione, il vettore e la struttura ricettiva procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all’emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro diciotto mesi dall’emissione.
Le disposizioni previste per il rimborso di titoli di viaggio, soggiorni e pacchetti turistici si applicano anche nei casi in cui il titolo di viaggio o il soggiorno o il pacchetto turistico siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggio o di un portale di prenotazione, anche in deroga alle condizioni pattuite.
Per tutti i rapporti inerenti ai sopracitati contratti non esplicitamente previsti e instaurati con effetto dall’11/03/2020 al 30/09/2020 nell’intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all’estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall’estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall’emissione.
L’art. 90 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020 detta misure di sostegno a beneficio degli autori, degli artisti interpreti ed esecutori, e dei lavoratori autonomi che svolgono attività di riscossione dei diritti d’autore mediante la destinazione a tale fine di una quota pari al 10% dei compensi incassati dalla SIAE per la riproduzione di copia privata ai sensi dell’articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore.
Le misure previste all’art. 185 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 convertito in L. 77/2020 sono volte ad accelerare la chiusura della procedura di liquidazione dell’ente IMAIE. Si dispone, a tal fine, con modalità articolate secondo le diverse fasi della procedura di liquidazione, che l'eventuale residuo attivo sia versato all’entrata del bilancio dello Stato ai fini del successivo trasferimento allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e ripartito tra gli artisti, gli interpreti e gli esecutori, secondo le modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.
Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria per strutture ricettive, termali e pubblici esercizi, sono stati selezionati, sulla base di un bando regionale, alcuni confidi per l’assegnazione e l’erogazione di contributi finalizzati alla messa in sicurezza sanitaria dei locali aziendali al fine di prevenire ed evitare, all’interno degli stessi, i possibili contagi da virus Covid-19 tra i lavoratori e la clientela. Le imprese richiedenti e/o beneficiarie di un finanziamento bancario avente le caratteristiche indicate nella Deliberazione di Giunta n. 225/2020 possono presentare al Confidi prescelto la richiesta di contributo a fondo perduto unitamente o ad integrazione della richiesta del contributo in conto interessi e in conto garanzia di cui alla Deliberazione stessa.
La Regione Emilia-Romagna all’interno del GPG/2020/282, Emergenza epidemiologica Covid-19: Proroga termini e scadenze per presentazione domande, realizzazione progetti, rendicontazioni e adempimenti in materia turistica, commerciale e consumeristica, ha predisposto la proroga al 30/06/2020 per
- La realizzazione o rendicontazione dei progetti e dei programmi 2019 relativi ai
- La rendicontazione delle spese di gestione degli impianti e stazioni sciistiche del programma 2019
- Il termine previsto per l’adeguamento dei contratti di gestione nelle residenze turistico alberghiere già frazionate.