Comunicato stampa

30 marzo 2006 - Nuove regole per la professione di autotrasportatore e per l'esercizio dell'attività di autotrasporto


 
 
La normativa in materia di autotrasporto è stata completamente riformata con l'entrata in vigore del decreto ministeriale 161/2005 (in attuazione del decreto legislativo 395/2000). In particolare sono state predisposte nuove regole per l'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori e il corretto esercizio dell'attività, che riguardano sia i nuovi iscritti sia chi già possiede l'autorizzazione all'esercizio della professione.
La Provincia di Bologna è delegata alla tenuta dell'Albo provinciale degli Autotrasportatori di merci per conto di terzi con tutte le operazioni connesse.
La nuova normativa, per chi esercita l'attività con mezzi di massa complessiva a pieno carico superiore a 1,5 tonnellate, richiede tre requisiti fondamentali per l'esercizio della professione: quello della cosiddetta onorabilità; della capacità finanziaria; della capacità professionale.
Per chi esercita l'attività con mezzi di massa complessiva a pieno carico non superiore a 1,5 tonnellate è richiesto invece solo il requisito della onorabilità. Per l'impresa che non comunica entro i tempi previsti il venir meno dei tre requisiti ora necessari, è stato inoltre modificato il sistema sanzionatorio con forti inasprimenti delle sanzioni pecuniarie.
Per informazioni sulle modalità di adeguamento alla nuova normativa Ufficio merci conto terzi - Provincia di Bologna referente Claudia Corazza via Rizzoli 9, Galleria del Leone, Bologna tel. 051 6598174 - 6498173 - 6598176 - 6598191 fax 051 6598175 e-mail claudia.corazza@nts.provincia.bologna.it
Si allega una scheda tecnica autotrasporto:
I nuovi requisiti:
- L'onorabilità è una autocertificazione (ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000) in cui si dichiarano i propri "requisiti morali".
- La capacità finanziaria è un'attestazione rilasciata da un Istituto bancario in cui viene dichiarato che l'impresa ha una disponibilità di almeno 50 mila euro se esercita l'attività con un solo mezzo, cifra incrementata di 5 mila euro per ogni mezzo supplementare. La Banca si impegna a comunicare ogni eventuale variazione della somma.
- La capacità professionale è un titolo (diverso dalla patente di guida) che abilita l'autotrasportatore al solo trasporto nazionale, o nazionale e internazionale. Per poter sostenere l'esame occorre essere in possesso del diploma di scuola superiore, per chi non lo fosse è necessario frequentare un apposito corso di 150 ore.
L'adeguamento alla nuova normativa:
Per rimanere iscritte all'Albo degli Autotrasportatori si devono quindi adeguare alla nuova normativa anche le imprese già iscritte che utilizzano i seguenti tipi di mezzi precedentemente esentati dai requisiti:
- autoveicoli con portata non superiore a 3,5 tonnellate o di peso totale a terra a pieno carico non superiore a 6 tonnellate;
- autobetoniere
- veicoli attrezzati con carrozzeria speciale atta al carico, compattazione, scarico e al trasporto di rifiuti solidi urbani
- veicoli permanentemente attrezzati con cisterna per il carico, scarico e trasporto di liquami o liquidi di spurgo dei pozzi neri.
Per queste imprese le modalità di adeguamento alla nuova normativa cambiano a seconda dei tempi in cui è avvenuta l'iscrizione.
Entro il 16 agosto 2007 devono adeguarsi ai nuovi requisiti (onorabilità, capacità finanziaria e professionale) le imprese iscritte nell'Albo tra il 1° gennaio 1978 ed il 31 maggio 1987 (ossia entro 24 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni).
Entro il 16 agosto 2009 devono adeguarsi le imprese iscritte nell'Albo tra il 1° giugno 1987 ed entro il 16 agosto 2005 (ossia entro 48 mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni). Il mancato adeguamento nei termini sopra indicati comporta la cancellazione dell'Impresa dall'Albo degli Autotrasportatori.
Le sanzioni previste:
La perdita del requisito dell'onorabilità va comunicata dall'impresa entro tre giorni pena l'applicazione di una sanzione da 5.164,57 euro a 15.493,71 euro.
La perdita dell'idoneità professionale va comunicata dall'impresa entro tre giorni pena l'applicazione di una sanzione da 2.582,28 euro a 7.746,85 euro.
La perdita della capacità finanziaria va comunicata dall'impresa entro tre giorni pena l'applicazione di una sanzione da 1.549,37 euro a 4.648,11 euro.
Il proseguimento provvisorio dell'attività va comunicato dall'impresa entro trenta giorni pena l'applicazione di una sanzione da 1.032,91 euro a 3.098,74 euro.
Le comunicazioni vanno fatte all'Ufficio merci conto terzi della Provincia di Bologna in via Rizzoli 9, Galleria del Leone (referente Claudia Corazza, telefono 051 6598174 - 6598173 - 6598176 - 6598191 fax 051 6598175 email claudia.corazza@nts.provincia.bologna.it).
 
 
 
 
A cura di:
Ufficio stampa
 
 

Data ultimo aggiornamento: 17-06-2008