Comunicato stampa

01 febbraio 2008 - Corno alle Scale: il Tar dell'Emilia-Romagna respinge la richiesta


 
 

Commento dell'assessore Burgin

Il Tar dell'Emilia-Romagna ha respinto ieri la richiesta di sospensiva di Giovanni Zaccanti sulla revoca della concessione degli impianti del Corno alle Scale alla società Corno alle Scale Iniziative Turistiche SpA, dando ragione a Provincia di Bologna, Comune di Lizzano e Consorzio del Parco del Corno alle Scale. All'inizio di gennaio un'altra richiesta di sospensiva della Società di Zaccanti era stata ritirata alla vigilia del pronunciamento del TAR.
 Sulla vicenda trasmettiamo il commento dell'assessore all'Ambiente Emanuele Burgin rappresentante della Provincia nel Consiglio del Parco Regionale del Corno alle Scale. "Un'altra ordinanza del TAR dà ragione al Parco del Corno alle Scale. Questa volta la Corno alle Scale Iniziative Turistiche SpA aveva chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della Determina con cui il direttore del Parco, in esecuzione delle delibere del Consiglio e del Comitato esecutivo, aveva dichiarato la decadenza delle concessioni dei beni del demanio regionale, e cioè degli impianti sciistici. Il TAR ha respinto ieri la ''domanda incidentale di sospensione".
La Società presieduta da Giovanni Zaccanti insiste nel presentare ricorsi al TAR contro ogni atto assunto dal Parco e ogni volta ne chiede la sospensiva. Se le sue istanze di sospensiva fossero accolte, l'unico risultato pratico sarebbe l'immediata chiusura degli impianti che noi abbiamo riaperto: la sua azione avrebbe come unica conseguenza un autentico disastro per Lizzano, senza alcun beneficio per sé. Non ho mai capito che senso ha questo atteggiamento distruttivo. Anche a Zaccanti, se pensasse di vincere il giudizio di merito, converrebbe una stazione sciistica viva e non il deserto. Siamo poi particolarmente soddisfatti nel leggere le motivazioni del TAR, che espressamente indicano che ''la pronunzia di decadenza delle concessioni è stata determinata dalla dichiarazione della stessa società ricorrente (''decreta la sospensione dell'attività per la stagione 2007/2008''), mai revocata''.
Dunque il TAR ha riconosciuto senza mezzi termini che la causa di tutto quel che è successo è la decisione unilaterale della Società, comunicata il 6 dicembre 2007, di non aprire gli impianti di cui era concessionaria. Poichè gli avvocati della controparte hanno imperniato tutta la difesa sul concetto che la sua non fosse una vera chiusura, direi che questa è per noi una vittoria molto importante. Adesso aspettiamo con molta serenità il giudizio di merito e andiamo avanti con la gestione degli impianti, per concludere bene una stagione che - se non ci fossimo mossi - sarebbe stata zero assoluto''.
 
 
 
 
A cura di:
Ufficio stampa
 
 

Data ultimo aggiornamento: 03-03-2008