La variazione della sede di scuola nautica in nuovi locali è trattata in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Viene garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica.
La variazione segnalata infatti può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA, attestata dalla protocollazione, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 come modificato dalla Legge 122/2010. La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine, la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.
E' inoltre possibile attuare all'interno dei locali interventi di ristrutturazione/ampliamento a condizione che siano rispettati i criteri fissati dalla normativa di settore.
Poichè la normativa dà facoltà di attivare il trasferimento segnalato e non impone l'obbligo di effettuazione immediata dello stesso, l'impresa è invitata a comunicare via pec o via e-mail all'Ufficio preposto la data di effettivo trasferimento, a tutela del corretto operato dell'Impresa e degli interessi pubblici coinvolti.
La SCIA deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell' Impresa/Associazione esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria come più avanti indicato. E' necessario che i locali individuati quale nuova sede rispettino i criteri fissati dalla L.R. 9/2003 art. 9 allegato E). Inoltre il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
L'impresa che presenta la SCIA di trasferimento di sede deve inoltre assicurare il permanere dei requisiti di cui alla L.R. 9/2003 art. 9 allegato E) al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 art. 49-septies e in particolare i requisiti soggettivi previsti dalla normativa per la persona fisica richiedente, o in caso di persona giuridica per il legale rappresentante.
In particolare:
Deve inoltre essere assicurato il permanere degli ulteriori requisiti relativamente ai mezzi nautici, attrezzature marinaresche, al personale docente, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore per i quali è richiesto di confermarne la sussistenza mediante autocertificazioni e l'aggiornamento del requisito di idoneità patrimoniale.
Durante la fase dei controlli da concludersi entro sessanta giorni dalla SCIA, si procede ad accertare la sussistenza dei requisiti, sia tecnici che amministrativi, richiesti dalla normativa, nonchè alla verifica di conformità delle dichiarazioni rese (in ordine all'idoneità tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, dei titoli in possesso del personale docente, nonché dell'adeguatezza dei locali). Presso i locali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi sopraindicati, specifico sopralluogo che si svolge in data che viene comunicata con adeguato anticipo all'impresa interessata.
Modalità di avvio del procedimento:
A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica la completezza della documentazione presentata, dandone di norma apposita comunicazione all'Impresa interessata, al fine di consentire la modifica dichiarata, senza la necessità di ulteriori adempimenti.
Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti la variazione oggetto della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto della variazione di sede, disponendo la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente la sede ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
Le imprese devono presentare SCIA corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.
Il materiale è disponibile presso l'Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).
Contribuzione: Nulla è dovuto
Dott. Nicola Colacicco
tel: 051.659 8373 - 8514 - fax: 051.659 8890
e-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Orario: MARTEDI ore 9:00 -12:00 PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI
Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti
I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., possono dare corso all'avvio dell'attività oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione della stessa (attestata dalla data di relativa protocollazione), ai sensi dell'art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.
Dirigente Area Sviluppo Economico
TAR BOLOGNA
SI
La modulistica verrà aggiornata solo a completamento del quadro normativo.
Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA, l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.
Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA), l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.