SCIA variazione della sede di scuola nautica

 
Descrizione:

La variazione della sede di scuola nautica in nuovi locali è trattata in regime di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività). Viene garantita la continuità nell'esercizio dell'attività di scuola nautica.

La variazione segnalata infatti può essere effettuata con efficacia immediata dalla data di presentazione della stessa SCIA, attestata dalla protocollazione, senza ulteriori adempimenti, ai sensi dell'art. 19, L. 241/1990 come modificato dalla Legge 122/2010. La SCIA avrà validità pari a gg. 180 dalla sua presentazione. Qualora quanto dichiarato non sia attivato entro tale termine, la SCIA si intende decaduta, fatta salva la facoltà di nuova presentazione.

E' inoltre possibile attuare all'interno dei locali interventi di ristrutturazione/ampliamento a condizione che siano rispettati i criteri fissati dalla normativa di settore.

Poichè la normativa dà facoltà di attivare il trasferimento segnalato e non impone l'obbligo di effettuazione immediata dello stesso, l'impresa è invitata a comunicare via pec o via e-mail all'Ufficio preposto la data di effettivo trasferimento, a tutela del corretto operato dell'Impresa e degli interessi pubblici coinvolti.

 
Requisiti del richiedente:

La SCIA deve essere presentata dal titolare/legale rappresentante dell' Impresa/Associazione esercitante attività di scuola nautica e deve essere corredata dalla documentazione necessaria come più avanti indicato. E' necessario che i locali individuati quale nuova sede rispettino i criteri fissati dalla L.R. 9/2003 art. 9 allegato E). Inoltre il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  1. essere titolare di un'autorizzazione/SCIA per l'esercizio dell'attività di scuola nautica;
  2. avere la disponibilità, documentata, dei nuovi locali;
  3. i locali dovranno essere conformi per dimensioni e caratteristiche alla normativa vigente (art. 9 - allegato E - L.R. 9/2003).


L'impresa che presenta la SCIA di trasferimento di sede deve inoltre assicurare il permanere dei requisiti di cui alla L.R. 9/2003 art. 9 allegato E) al D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 art. 49-septies e in particolare i requisiti soggettivi previsti dalla normativa per la persona fisica richiedente, o in caso di persona giuridica per il legale rappresentante.

In particolare:

  • aver compiuto 21 anni;
  • essere in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo di studio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorità italiane;
  • se cittadini stranieri, essere in possesso di un livello di competenza nella conoscenza della lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito della conoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italia il diploma di cui sopra, ovvero è in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da  un  ente certificatore (CLIQ);
  • capacità patrimoniale comprovata mediante documenti attestanti la proprietà di immobili, per un valore non inferiore a euro 60 mila, liberi da gravami ipotecari, ovvero mediante attestazioni di affidamento creditizio per importo non inferiore a euro 30 mila, da parte di aziende o istituti di credito, o società finanziarie aventi capitale non inferiore a euro 3 milioni, ovvero dimostrata tramite polizza fideiussoria;
  • non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
  • non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal DLG 6.9.2011, n. 159(Codice delle leggi Antimafia);
  • non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni o a più pene detentive, che pur singolarmente inferiori a tre anni, nel loro cumulo non sono inferiori a sei anni, a prescindere dalla pena effettivamente irrogata, per uno dei delitti previsti dal DPR 9.10.1990, n. 309, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  • non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento.


Deve inoltre essere assicurato il permanere degli ulteriori requisiti relativamente ai mezzi nautici, attrezzature marinaresche, al personale docente, alle attrezzature ed arredi fissati dalla normativa di settore per i quali è richiesto di confermarne la sussistenza mediante autocertificazioni e l'aggiornamento del requisito di idoneità patrimoniale.

Durante la fase dei controlli da concludersi entro sessanta giorni dalla SCIA, si procede ad accertare la sussistenza dei requisiti, sia tecnici che amministrativi, richiesti dalla normativa, nonchè alla verifica di conformità delle dichiarazioni rese (in ordine all'idoneità tecnica delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici, del materiale didattico, dei titoli in possesso del personale docente, nonché dell'adeguatezza dei locali). Presso i locali di norma l'Ufficio effettua, entro i tempi sopraindicati, specifico sopralluogo che si svolge in data che viene comunicata con adeguato anticipo all'impresa interessata.

 
Modalità di avvio del procedimento:

 

Modalità di avvio del procedimento:

A seguito della presentazione della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna verifica la completezza della documentazione presentata, dandone di norma apposita comunicazione all'Impresa interessata, al fine di consentire la modifica dichiarata, senza la necessità di ulteriori adempimenti.

Qualora la verifica dei presupposti e dei requisiti di legge della SCIA depositata sia negativa per documentazione irregolare o incompleta, oppure nel caso in cui sia accertata la carenza di condizioni, fatti, modalità legittimanti la variazione oggetto della SCIA, la Città Metropolitana di Bologna - nel termine di 60 giorni dalla data di presentazione della stessa - adotta motivati provvedimenti di divieto della variazione di sede, disponendo la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'Impresa interessata provveda a conformare alla normativa vigente la sede ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'Amministrazione, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.

 
Documentazione da presentare:

Le imprese devono presentare SCIA corredata da documentazione allegata con le modalità sopra indicate, pena inammissibilità della stessa.

Il materiale è disponibile presso l'Ufficio competente o scaricabile alla voce "modulistica" (a fondo pagina).


Contribuzione: Nulla è dovuto

 

 

 

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott. Nicola Colacicco

tel: 051.659 8373 - 8514 -  fax: 051.659 8890

e-mailufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

Orario: MARTEDI  ore 9:00 -12:00   PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI

 

 
 
Casella di posta certificata:
 
 
Organo decisore:

 Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

 

 
Termine di conclusione:

I soggetti interessati - ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990 e s.m.i., possono dare corso all'avvio dell'attività oggetto della SCIA depositata a far data dalla presentazione della stessa (attestata dalla data di relativa protocollazione), ai sensi dell'art. 11 Reg. prov. per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.

 

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

 Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

TAR BOLOGNA

 
Caso di scia-silenzio assenso:

SI

 
Normativa di riferimento:
  • Decreto legislativo  12/11/2020 n. 160
  • Decreto legislativo 03/11/2017 n. 229
  • Legge Regionale 13/5/2003 , n. 9
  • Legge 8 luglio 2003, n. 172
  • Decreto Legislativo 18 luglio 2005 - n. 171
  • Decreto 29 luglio 2008 n. 146
  • Decreto legislativo 25/11/2016 n.222/2016 Allegato A punto 14

 

La modulistica verrà aggiornata solo a completamento del quadro normativo.

 

 
 
Controlli:

Nei 60 gg successivi al ricevimento della SCIA, l'Ufficio verifica la sussistenza dei requisiti e presupposti di legge e può adottare eventuali provvedimenti di divieto di presecuzione dell'attività o modifica oggetto della SCIA e rimozione dei suoi effetti oppure motivati provvedimenti conformativi, ove possibile, invitando il privato a provvedere in un termine non inferiore a 30 gg, prescrivendo le misure a tal fine necessarie. Dalla presentazione della SCIA e nel rispetto dei termini di cui alla L. 241/1990 possono essere effettuati dall'Ufficio controlli a campione sulle autocertificazioni prodotte ed eventuali controlli ritenuti necessari.

 

Decorso tale termine (ed entro 12 mesi dal termine dei controlli sulla SCIA), l'Amministrazione può adottare i medesimi citati provvedimenti inibitori, repressivi o conformativi in presenza delle condizioni previste per l'annullamento d'ufficio (combinato disposto art. 19 comma 4 e art. 21 nonies L. 241/90 e s.m.i.); in caso di false rappresentazioni o dichiarazioni falsi o mendaci può altresì avvalersi del potere di annullamento oltre i 12 mesi (art. 21 nonies, comma 2 bis della L. 241/90 e s.m.i.), ferme restando le responsabilità previste dal DPR 445/2000 e dal codice penale.

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 02-05-2022