TitoloII - Capo IV

La Giunta

Art. 36 (Composizione)

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente della Provincia che la presiede e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore a dodici, i cui requisiti di compatibilità e di eleggibilità, previsti dalla legge, sono accertati, nella seduta di insediamento della Giunta stessa con apposito atto collegiale.
2. Nel numero di assessori, determinato nel precedente comma 1, è compreso il Vice Presidente della Provincia.

Art. 37 (Competenze)

1. La Giunta provinciale collabora con il Presidente della Provincia nel governo dell'Ente, operando attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta svolge funzioni propositive nei confronti del Consiglio provinciale, cui riferisce sulla propria attività. In particolare predispone lo schema di bilancio preventivo annuale e pluriennale nonché la relazione illustrativa da allegarsi al rendiconto di gestione.
3. La Giunta inoltre collabora con il Presidente della Provincia nell'attuazione degli indirizzi, programmi e provvedimenti fondamentali deliberati dal Consiglio.
4. La Giunta provinciale, nell'ambito delle sue funzioni, in particolare:
a) svolge attività di indirizzo e controllo politico amministrativo non rientranti nelle funzioni di altri organi di governo;
b) adotta gli atti di indirizzo di cui sono destinatari i dirigenti;
c) determina i trasferimenti e i riparti di risorse non predeterminati e non determinabili con riferimento ad automatismi stabiliti da disposizioni normative;
d) determina le aliquote dei tributi e le tariffe per la fruizione di beni e servizi;
e) individua le macro strutture organizzative dell'Ente.
f) adotta il programma triennale delle opere ed approva i progetti preliminari ai fini del loro inserimento nell'elenco annuale.

Art. 38 (Funzionamento)

1. La Giunta provinciale è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia o, in sua vece, dal Vice Presidente. Il Presidente della Provincia stabilisce l'ordine del giorno della seduta. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente, la Giunta è convocata e presieduta dall'assessore più anziano di età presente.
2. La Giunta delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei voti.

Art. 39 (Sedute della Giunta provinciale)

1. Le sedute della Giunta provinciale non sono pubbliche.
2. Alle sedute della Giunta partecipa il segretario generale. Possono partecipare, altresì, il direttore generale, il vice segretario generale ed il capo di gabinetto.
3. Ad invito del Presidente della Provincia, o di chi ne fa le veci, anche su proposta degli assessori, possono essere chiamati a partecipare alle sedute, in occasione della trattazione di specifici argomenti, consiglieri provinciali, dirigenti e funzionari dell'Ente e consulenti ed ogni altra persona di cui si ritenga utile la presenza.
4. L'ordine del giorno dell'adunanza della Giunta è trasmesso per conoscenza al Presidente del Consiglio, al Vice Presidente, ai consiglieri e al collegio dei revisori.

Art. 40 (Funzioni degli Assessori)

1. La posizione giuridica del Vice presidente della Provincia e degli assessori è disciplinata dalla legge.
2. Il Presidente della Provincia può conferire, mediante delega modificabile e revocabile, al Vice Presidente e ai singoli assessori l'esercizio di funzioni e di compiti inerenti settori organici di materia ed anche relativi a singoli programmi o progetti. Tali deleghe, modifiche e revoche sono comunicate al Consiglio provinciale nella prima seduta utile.
3. Per le funzioni loro assegnate e fermo restando il principio della collegialità della Giunta provinciale, il Vice Presidente e gli assessori, coerentemente agli indirizzi e programmi adottati dal Consiglio, concorrono ad orientare, determinare e controllare la realizzazione dei programmi dell'Ente e svolgono azione propositiva nei confronti della Giunta stessa e di impulso verso il direttore generale e i dirigenti dell'Ente,
del cui contributo si avvalgono per l'attuazione delle politiche loro delegate.
4. Il Vice Presidente della Provincia e gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio provinciale, senza diritto di voto e:
1) hanno facoltà di intervenire su ogni argomento oggetto di discussione;
2) possono illustrare proposte attinenti alle funzioni loro affidate;
3) hanno facoltà di replica e di manifestare la propria opinione;
4) devono rispondere alle interrogazioni anche a risposta immediata ed alle interpellanze;
Il Vice Presidente e gli assessori, inoltre, partecipano alle sedute delle Commissioni consiliari sugli affari di loro competenza.
5. Le dimissioni del Vice Presidente e degli assessori sono presentate direttamente al Presidente della Provincia in forma scritta.