Gli esami si rivolgono ai soggetti interessati all'insegnamento presso le autoscuole finalizzato al conseguimento delle patenti di guida delle varie categorie e per i corsi di recupero punti.
L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni avviene mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.
I soggetti interessati a svolgere le professioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento delle idoneità se risultano in possesso dei seguenti requisiti:
Insegnante di teoria – Requisiti
a) per chi abbia conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:
- età non inferiore a 18 anni
- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
- patente di guida della categoria B normale o speciale, in corso di validità
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria
- residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna
b) per chi abbia conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024:
- età non inferiore a 18 anni
- diploma di istruzione secondaria di secondo grado
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
- patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria
- residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna
Istruttori di guida - Requisiti
a) per chi abbia conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato prima del 6 aprile 2024:
- età non inferiore a 21 anni
- diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di durata triennale, quadriennale o quinquennale purché conseguito presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari
- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle - misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni
- patente di guida comprendente:
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida
- residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna
b) per chi abbia conseguito l’attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato dopo il 6 aprile 2024: - età non inferiore a 21 anni - diploma di istruzione secondaria di secondo grado - non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. - patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità, comprendente alternativamente:
- attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida
- residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti previsti, in vigenza del relativo bando, devono inoltrare apposita domanda alla Città metropolitana di Bologna - Servizio Amministrativo Trasporti, esclusivamente mediante le modalità esplicitate nel bando pubblicato.
Per la documentazione da presentare unitamente alla domanda si rimanda alla visione del Bando di volta in volta in pubblicazione, che contiene ogni informazione utile alla compilazione della domanda per la partecipazione all'esame.
Si segnala che le autocertificazioni sono sottoposte ad accertamenti d'ufficio e controlli sulla veridicità delle affermazioni in esse contenute e relative a stati, qualità e fatti ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. n. 445 del 2000, e dell'art. 37 del Regolamento del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI
Insegnante di teoria – Prove da sostenere (Per le materie d'esame si fa rinvio al D.M. n. 17/2011, come modificato dal D.M. n. 34/2024)
Una prova scritta relativa alla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”. La prova ha la durata di 30 minuti e si intende superata qualora il candidato non effettui più di due errori sulle sessanta domande.
Una prova scritta inerente tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d’esame. La prova deve essere svolta nel tempo massimo di due ore e ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Si accede alla fase successiva ottenendo per ciascuna prova un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al massimo attribuibile di trenta.
Una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al massimo attribuibile di trenta.
In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall’esito positivo della prova quiz.
Istruttori di guida – Prove da sostenere (Per le materie d'esame e le caratteristiche costruttive dei mezzi utilizzati per le prove d'esame, si fa rinvio al D.M. n. 17/2011, come modificato dal D.M. n. 34/2024)
Una prova scritta relativa alla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”. La prova ha la durata di 30 minuti e si intende superata qualora il candidato non effettui più di due errori sulle sessanta domande.
Una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Si accede alla fase successiva ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo attribuibile di trenta.
Una prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione ricomprendente:
1) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
2) capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
3) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
4) capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione.
NB - I candidati all’abilitazione ai soli fini dell’avvio dell’attività di autoscuola in possesso delle categorie di patenti BE e CE speciali sostengono la prova quiz e la prova orale.
Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova pratica prevista non inferiore a cinque su dieci ed un punteggio complessivo, sulle due o tre prove, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l’impiego di due o tre tipologie di veicoli.
In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall’esito positivo della prova quiz.
I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola, devono essere forniti a cure e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un Centro di istruzione o da un'impresa di noleggio.
I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.
Estensioni dell'abilitazione
L'istruttore di guida già abilitato che intenda conseguire l’abilitazione da insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’abilitazione da insegnante di teoria, sostiene l’esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l’abilitazione da insegnante di teoria, con esclusione della prova quiz.
L’insegnante di teoria già abilitato che intenda conseguire l’abilitazione da istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’abilitazione da istruttore di guida, sostiene l’esame per l’estensione dell’abilitazione consistente nelle prove d’esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prova quiz.
L'istruttore di guida già abilitato per l’istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intenda estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’abilitazione da istruttore di guida, frequenta un corso integrativo di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, secondo le modalità sopra descritte. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci. Qualora l’esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.
Dott.ssa Annalisa Autiero - Barbara Zanarini
telefono 051. 659 8390 - 8139
E-mail: ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it
Dirigente Area Sviluppo Economico
Il termine decorre dalla scadenza del Bando pubblico; il procedimento si conclude entro 150 giorni.
Direttore Generale
NO
NO