Trasporti periodici (autorizzazione semplificata)

Trasporto eccezionale
Trasporto eccezionale

Per questa categoria di veicoli e trasporti eccezionali, di cui all'art. 13, c. 2A, del Regolamento di esecuzione, è rilasciata un'autorizzazione periodica, per una durata massima di 12 mesi, rinnovabile.

 

La domanda di autorizzazione da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo mentre quella di rinnovo è in carta semplice.

 

Questa autorizzazione periodica (semplificata) viene consentita per effettuare trasporti eccezionali solo "fuori sagoma di merce indivisibile" (art. 61 del Codice) con il vincolo di poter utilizzare solo veicoli o complessi di veicoli non eccezionali per massa e quindi, omologati ed immatricolati entro i limiti di cui all’art. 62 del Codice nella carta di circolazione e negli allegati tecnici, se presenti.

 

Inoltre, questa autorizzazione può essere rilasciata anche a "veicoli qualificati eccezionali solo per dimensioni e quindi, sempre entro i limiti dell’art. 62 del Codice".

 

Altresì, è consentito il rilascio di questa autorizzazione periodica per il solo trasferimento a vuoto di veicoli o complessi veicolari che nella circolazione a pieno carico eccedono i limiti di cui all’articolo 62 del Codice (eccezionali per massa) qualora, si renda necessario effettuare il carico in località diversa da quella di appartenenza; per questi, è di fatto vietato il trasporto di cose.

 

Il rilascio della citata autorizzazione periodica c. 2 A), può venirsi a prevedere, in deroga ai concetti sopra enunciati, per la configurazione di "treni di veicoli" costituiti da un trattore stradale qualificato eccezionale per massa ed abbinato ad un semirimorchio legale per massa, eventualmente eccezionale per dimensioni e, formante un complesso veicolare legale per massa fino a 40 (se a quattro assi) o 44 tonnellate (se a cinque o più assi).

 

Unica condizione, la compatibilità degli organi di traino, con annotazione sulla carta di circolazione della "provata abbinabilità" di cui all’art. 219, c. 3, del Regolamento. Questo caso, viene a consentirsi proprio perché il trattore stradale viene a perdere il suo "stato di eccezionalità per massa".

 

Inoltre, questa autorizzazione è soggetta alle seguenti condizioni:

 

  • si circola, con validità annuale, per un numero indefinito di viaggi, a carico e a vuoto o per soli trasferimenti a vuoto (alle condizioni inizialmente richiamate);

  • per quanto attiene le sporgenze, non è consentita quella anteriore mentre quella posteriore non può superare i 4/10 della lunghezza del veicolo con cui viene fatto il trasporto; questa lunghezza è quella totale del veicolo isolato o in caso di complessi di veicoli è quella - di norma - del solo rimorchio o semirimorchio sul quale è sistemato il carico sporgente;

  • non è prevista l’indicazione in autorizzazione ne della natura (es. ferro, cemento armato, etc.), ne della tipologia (es. macchina operatrice, travi per l’edilizia, etc.) del carico purché, siano rispettate le condizioni previste di indivisibilità delle cose da trasportarsi e tali da rendere il trasporto eccezionale per sole dimensioni; deve altresì rispettarsi anche quando prescritto al c. 9 del medesimo articolo 13 nell’eventualità di dover caricare più cose indivisibili, relativamente all’affiancamento, sovrapposizione ed accodamento delle stesse;

  • l’autorizzazione, può essere assoggettata, come tutte le altre, all’obbligo o meno della scorta tecnica secondo quanto disposto in proposito dal c. 3 dell’art. 16;

  • deve essere sempre garantito su tutto il percorso un franco minimo rispetto ai limiti di corsia, misurato su ciascun lato, di almeno 0,20 m., anche in caso di intervento della scorta tecnica;

  • i veicoli ed i trasporti eccezionali devono rientrare entro i limiti delle combinazioni dimensionali che sono fissate, per ciascuna strada o tratto di strada, dagli enti proprietari delle stesse, in relazione alle caratteristiche del tracciato stradale e che comunque non possono essere superiori alle seguenti:

    - 1. altezza m. 4,30 - larghezza m. 3,00 - lunghezza m. 20,00

    - 2. altezza m. 4,30 - larghezza m. 2,55 - lunghezza m. 25,00

 

Per la combinazione n. 1. è possibile contare su di una sporgenza laterale fino alla concorrenza massima di 3,00 m. di larghezza del trasporto.

 

I veicoli larghi 2,55 m possono percorrere le strade contenute nell’Ars da 6,00 e 7,00 m. senza dover utilizzare la scorta tecnica, mentre i veicoli larghi 3,00 m. possano percorrere le strade contenute nell’Ars

 

da 6,00 m (parimenti i veicoli larghi 2,55 m.) ancorché scortatie solo su quelle dove sussiste il franco bilaterale di 0,20 m e su quelle da 7,00 m. senza scorta.

 

E’ inoltre importante rammentare che.

  • l'autorizzazione è rilasciata per un solo veicolo trattore; in caso di complessi di veicoli, è consentito l’uso di riserve, quali rimorchi o semirimorchi, con un massimo di 5 unità (c. 4 dell’art. 14 dl Regolamento);

  • la sostituzione del veicolo autorizzato con uno di riserva (cioè rimorchio o semirimorchio) non è condizionata all’obbligo di comunicazione all’Ente che ha rilasciato l’autorizzazione;

  • l'autorizzazione è rilasciata solo nel caso non sussistano sporgenze anteriori o posteriori per non più di 4/10 della lunghezza del veicolo; diversamente ricorrerà il titolo dell’autorizzazione multipla (o singola);

  • i transiti eccezionali non superando i 4,30 m. di altezza, in quanto dimensione massima fissata in autorizzazione, sono esclusi dall’obbligo di acquisire l’autorizzazione da parte del gestore della rete ferroviaria per l’eventuale attraversamento di passaggi a livello su linee elettrificate;

  • non ricorre mai il pagamento dell’indennizzo per la maggiore usura della strada perché i veicoli che effettuano questi trasporti eccezionali devono rispettare le masse legali stabilite dall’art. 62 del Codice;

  • E' ammessa la facoltà di variare le dimensioni degli elementi oggetto del trasporto o il posizionamento degli stessi, in maniera tale da variare le dimensioni del trasporto o del veicolo, nei casi ed entro i limiti ammessi dalla carta di circolazione ovvero dalla documentazione sostitutiva rilasciata dagli Uffici della Motorizzazione Civile tra i limiti superiori fissati dall'autorizzazione ed i limiti fissati dall'articolo 61 del codice. E' consentito rientrare anche entro i limiti stessi, a condizione che sia garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, di tutte le altre prescrizioni di cui all'articolo 16 del Regolamento e di tutti i limiti di massa fissati dall'art. 62 del codice; in tal caso viene meno l'obbligo della scorta tecnica, qualora imposta.

 

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

 

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

 

Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, riscontrato su copia cartacea recante la data del transito.

 

Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l’elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).   

 

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai veicoli o complessi eccezionali (con LARGHEZZA di 6,00 e 7,00 metri), che per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

 

 

 

 

 

 

 
 
Autorizzazioni:

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .