Trasporti di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi

Trasporto elementi prefabbricati
Trasporto elementi prefabbricati

Per il trasporto di queste particolari merci, di cui all’art. 10, c. 2, lett. b) del Codice, è rilasciata un'autorizzazione periodica fino a 12 mesi (annuale), rinnovabile, di cui all'art. 13, c. 2B, lett. e), f) e g) del Regolamento.

 

La domanda di autorizzazione da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo mentre quella di rinnovo è in carta semplice.

Per ogni tipologia di trasporto sottoindicata

 

  • blocchi di pietra naturale
  • elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia
  • prodotti siderurgici coils e laminati grezzi

 

verrà a rilasciarsi una specifica autorizzazione.

 

 E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta tecnica, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

 

Per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia di cui alla succitata lettera f), sono previsti valori dimensionali e ponderali di: lunghezza fino a 35 metri e peso fino a 108 tonnellate nonchè altezza fino a 4,30 metri e larghezza non oltre i 2,55 metri.

 

E’ possibile prevedersi, valori dimensionali e ponderali inferiori a quelli massimi fissati (< 35.00 metri e < 108 tonnellate). E' evidente che se il potenziale del complesso è da carta di circolazione inferiore a 108 t. si dovrà autorizzare la massa massima complessiva a pieno carico di omologazione ed immatricolazione per quel complesso.

 

Per quanto attiene la lista di questi materiali, questa deve ricercarsi nel vasto ambito dell’attività edilizia. In ragione di ciò, tra gli elementi prefabbricati compositi possono trovare spazio le gru di sollevamento oppure i componenti per la costruzione di un impianto eolico, così come per le altre apparecchiature considerate, anche i serbatoi, le caldaie, i generatori di corrente, etc. Nei casi dubbi si potrà fare riferimento ai codici ATECO (ATtività ECOnomiche – classificazioni attività economiche).

 

Per i veicoli e/o complessi di veicoli eccezionali che superano congiuntamente i limiti di cui agli artt. 61 (sagoma limite) e 62 (massa limite) del Codice, è consentito integrare il carico con gli stessi "generi merceologici autorizzati" in numero non superiore alle 6 unità, sino al raggiungimento della massa massima del veicolo in carta di circolazione, questo trasporto, deve sempre imporre l’uso di un veicolo eccezionale per massa.

 

E' inoltre consentito, qualora vengano superati i limiti di peso (art. 62 del Codice), ma nel rispetto di quelli dimensionali (art. 61 del Codice) - in solo caso di trasporto di blocchi di pietra naturale, prodotti siderurgici coils e laminati grezzi - occupare la restante superficie con merce della stessa natura merceologica, osservando sia le disposizioni sulla sistemazione del carico (art. 164 del Codice), sia i limiti di massa massima posseduta dal veicolo, senza limiti quantitativi, prefissati, per gli elementi trasportati, sfruttando tutta la superficie di carico, anche se su più livelli (cioè, nel caso di strutture dotate di più piani di carico onde evitare la sovrapponibilità degli oggetti in quanto non consentita).

 

Pertanto, restano esclusi da quest'ultima previsione gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per i quali, invece, vige sempre il limite delle 6 unità.

 

Tutto quanto sopra, è chiarito dal MIT con Circolari n. 189/05 e n. 299/06 riviste ed aggiornate dalla n. 3911/13, tutte consultabili in questo sito internet. I veicoli e/o complessi di veicoli per il trasporto contestuale di merci divisibili ed indivisibili non potranno comunque superare, in relazione al numero di assi posseduti, la seguente massa complessiva:

 

·           38 tonn. per autoveicoli isolati a 3 assi;

·           48 tonn. per autoveicoli isolati a 4 assi;

·           86 tonn. per veicoli complessi a 6 assi;

·         108 tonn. per veicoli complessi a 8 assi.

 

 

Per questi casi, la norma consente il trasporto contemporaneo di più oggetti indivisibili al fine di completare il carico utile di un veicolo eccezionale, in deroga al vincolo di trasportare un solo oggetto indivisibile in caso di eccedenza di massa, di cui all’art. 62; i limiti di massa sopra indicati, possono essere superati solo qualora venga effettuato il trasporto di un unico pezzo indivisibile della citata merce (es.: un solo blocco di pietra, un solo prefabbricato,ecc..), nel rispetto del limite massimo di portata per quel veicolo/complesso, indicato in carta di circolazione.


Anche quando ricorra la condizione di trasporto, in ambito non autostradale, su "di un unico percorso ripetitivo" (intendendo con ciò, sempre la medesima origine e destinazione finale nonché, la stessa tratta di strada percorsa) con "sagome di carico sempre simili" e con pagamento dell'indennizzo d'usura stradale di tipo "forfetario" (pari a 1.5, 2 e 3 volte quello fissato per i mezzi d'opera, a seconda che il veicolo abbia 3, 4 o più assi a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo), i veicoli e/o complessi di veicoli eccezionali devono circolare solo se provvisti di specifica autorizzazione, diversamente da quanto inizialmente (era il 1999) si era ravvisato.

 

In caso di mancanza anche solo di uno dei due presupposti di cui sopra e cioè, della ripetitività del percorso e del trasporto di sagome di carico sempre simili, il pagamento dell'indennizzo d'usura stradale è di tipo "convenzionale", di cui all’art. 18, cc. 4 e 5 lett. a) e b) del Regolamento, e deve essere versato a favore dell'Ente che rilascia l'autorizzazione sulla base della massa complessiva del veicolo/complesso veicolare quale risulta dalla/e relativa/e carta/e di circolazione. Qualora il numero degli assi del complesso veicolare sia superiore a 8 (otto) l'indennizzo viene a scontarsi, così come introdotto con le norme del D.P.R. n. 31/2013, e di cui alla succitata lett. b), c. 5 dell’art. 18 (di fatto, si paga l’importo ricadendo nella  “fascia bassa” della tabella di indennizzo). 

 

Alle Regioni o Città Metropolitane e Province,  (per l’attraversamento delle strade comunali, provinciali e regionali) spetta la quota di 7/10 ed all’ANAS di 3/10 (per l’attraversamento delle strade statali ed autostrade libere); vale ricordare che, la quota dei 7/10 deve, a sua volta, dividersi per il n° delle autorizzazioni regionali richieste. Nel caso il richiedente necessiti solo di una delle due autorizzazioni di cui sopra, l’indennizzo per la maggiore usura della strada andrà comunque versato per intero 10/10 a favore dell’Ente che ha rilasciato il provvedimento di autorizzazione.

 

In caso di rilascio dell’autorizzazione multipla art. 13, c. 3, ovvero dell’autorizzazione singola art. 13, c. 4 del Regolamento, fermo restando la ripetitività del percorso e l’invariabilità del carico si precisa che nell’autorizzazione multipla è consentita la valutazione forfetaria di cui all’art. 10 c. 2 bis del Codice (quindi, con versamento delle somme dovute a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo), mentre in quella singola l’indennizzo di usura deve essere corrisposto in via analitica con le modalità di cui all’art. 18 c. 1 ovvero c. 3 del Regolamento (quindi, a favore delle casse dell’Ente che rilasciare l’autorizzazione).

 

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai mezzi per il trasporto di prefabbricati  compositi ed apparecchiature complesse per l’edilizia (mt. 25 x t. 75 t., mt. 25 x t. 108 e mt. 35 x t. 108)  e prodotti siderurgici coils e laminati grezzi (fino a t. 108), che per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

 

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

 

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l’elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

 

Pertanto, nel caso di controllo, l’elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, riscontrato su copia cartacea recante la data del transito.

 

Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l’elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell’art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).

 
 
Autorizzazioni:

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .