Commento alla riforma al Codice della strada: la Legge n.120 del 29.07.2010

"Disposizioni in materia di sicurezza stradale"

 

La legge che ha avuto il via libera dal Senato è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 2010 ed è entrata in vigore il 13 agosto.

 

Questa legge nasce dopo un periodo di incubazione durato più di due anni e da un assemblaggio di numerosi ddl.

 

E' un ulteriore "step" in materia di sicurezza stradale dopo quello del 2003 sulla "patente a punti".

 

Con la 120/10 si vuole puntare ulteriormente a diminuire l'indice di mortalità sulle nostre strade; le strade di un paese che risulta attraversato da un numero di mezzi nettamente superiore alla media europea. 

 

Sono scattate dal  30 luglio, le nuove regole relative alle minicar ed all'abuso dell'alcol.

 

Per altre norme i tempi si allungheranno perché la loro validità è legata all'emanazione di regolamenti attuativi.

 

In linea generale, le nuove norme contenute nel Codice intendono coniugare una maggiore severità nelle sanzioni con una più incisiva prevenzione degli stessi incidenti stradali.

 

Per quanto concerne nello specifico la disciplina inerente la circolazione sia dei veicoli e trasporti in condizione di eccezionalità che delle macchine agricole ed operatrici eccezionali la nuova legge ha inciso con l'art. 4 sull'art. 10 e con l'art. 15 sul 104-114 del Codice.

 

La modifica all'art. 10 ha comportato la soppressione (salvo la condizione specificatamente contemplata della chiusura totale della strada con approntamento di itinerari alternativi) del servizio di scorta da parte della Polizia della Strada con l'attribuzione di nuove ed integrali competenze alle Imprese private di scorta abilitate.

 

Per l'art. 104 del Codice è stato previsto che le macchine agricole "eccezionali" possano richiedere ed ottenere un'autorizzazione con validità biennale, anziché annuale, a condizione che non subiscano modifiche nel corso del biennio, raddoppiando l'importo dell'imposta di bollo dovuta; il raddoppio dell'imposta di bollo riguarda solo l'autorizzazione e non l'istanza che sconta un'unica imposta di bollo.

 

Si significa che casi specifici come quelli di eccedenza di massa con il pagamento dell'indennizzo per la maggiore usura della strada e di noleggio senza conducente nonchè di circolazione in prova, il  periodo di validità dell'autorizzazione potrà essere inferiore ai due anni di norma stabilito dall'art. 15 c. 1 della L. n. 120/10.

 

Infine, resta salvo il periodo pari ad un anno di validità per le autorizzazioni alla circolazione di macchine operatrici eccezionali (art. 114 NCdS) comprese le macchine agricole che effettuano saltuariamente il servizio sgombraneve come operatrici.

 

A piè di pagina, si allegano a tal proposito i pareri espressi dal Ministero delle Infrastrutture e Trsaporti e dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale dell'Emilia-Romagna.