COMPLESSI VEICOLARI MEZZI D'OPERA FINO A 56 TONN

Autotreno con motrice classificata mezzo d'opera
Autotreno con motrice classificata mezzo d'opera

Gli autotreni e gli autoarticolati di massa a pieno carico non superiore a 56 tonnellate, costituiti da veicolo trainante classificato "mezzo d’opera" ai sensi dell’art. 54, c. 1, lett. n), del Codice e dell’Appendice III, punto 2, e veicolo trainato qualificato eccezionale per massa ai sensi dell’Appendice I, punto 1), lett. c) sono adibiti al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere; l’autorizzazione è sempre necessaria ed è di tipo periodico fino a 12 mesi (annuale) rinnovabile, di cui al c. 2B), lett. b), dell’art. 13 del Regolamento.

 

La domanda di autorizzazione da presentarsi è assoggettata all’imposta di bollo mentre quella di rinnovo è in carta semplice.

 

Come per tutte le altre autorizzazioni periodiche, si può contare su cinque veicoli trainati di riserva da agganciare all'unico veicolo trattore.

 

Il veicolo trainante, essendo classificato "mezzo d’opera" deve l’indennizzo previsto dall’art. 34, c. 1, del Codice. Tale indennizzo è di pari durata e di pari valore alla tassa di possesso (in via generale, comprensiva anche della massa rimorchiabile se abbinabili o trainanti uno specifico rimorchio o dotati di un gancio di traino) e, deve corrispondersi contestualmente al pagamento di quest’ultima a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.

 

All’indennizzo di usura di cui all’art. 34 del Codice dovrà aggiungersi, limitatamente al rimorchio o semirimorchio, anche quello per la maggiore usura della strada di cui all’art. 18, c. 5, lett. b) del Regolamento del Codice, agli Enti che rilasciano l’autorizzazione (7/10 Regione o Provincia e 3/10 A.N.A.S.).

 

Il rimorchio o semirimorchio deve pertanto assolvere l’indennizzo in via "convenzionale" sulla base della massa complessiva a pieno carico risultante dalla carta di circolazione.

 

Per il rimorchio o semirimorchio si applicano gli importi indicati nella tabella del succitato articolo 18, c. 5, lett. b) del Regolamento, con riferimento alla massa complessiva a pieno carico se si tratta di rimorchio, o alla quota di essa relativa agli assi a terra se si tratta di semirimorchio. Tenendo conto che l’autorizzazione è valida per 1 trattore l’indennizzo per la maggiore usura della strada viene a pagarsi per il rimorchio o il semirimorchio che presenta il limite superiore di massa tra i 6 previsti (l’1 il principale e gli altri 5 di riserva); di fatto, a pagare l’indennizzo è una sola configurazione veicolare, con le modalità succitate per il veicolo trainante (art. 34 Codice) e quello trainato (art. 18 Regolamento). La durata dell’autorizzazione (fino ad un massimo di 12 mesi) sarà commisurata a quella relativa al pagamento della tassa di possesso (validità del bollo-autocarri).

 

Al fine di allineare le date di validità dell'autorizzazione con quelle della tassa di possesso (c. 6 art. 18 del Regolamento), qualora il periodo di pagamento sia frazionato e non annuale (unitamente anche ai dovuti indennizzi di usura ai sensi dell'art. 34 del Codice e dell'art. 18 del Regolamento), si allega un quadro di sintesi (59 KB ) con le tempistiche da osservare per la presentazione della domanda correlata ai versamenti delle tasse dovute.

 

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

 

Un'ultima annotazione: al fine di accertarsi che il complesso veicolare, nel caso di un autoarticolato, sia titolato come mezzo d’opera al trasporto esclusivo di macchine operatrici da cantiere fino a 56 tonnellate è necessario che la carta di circolazione del semirimorchio riporti l’annotazione specifica "trasporto esclusivo di macchine operatrici" ovvero, anche quella più generica di "pianale con rampe" o "pianale ribassato", etc.

 

Queste diciture stanno di fatto a significare la funzionalità della carrozzeria del veicolo trainante al trasporto dell’oggetto di cui trattasi.

 

Infine, è importante significare che questo trasporto eccezionale si configura solo nell’ambito dell’attività dedicata specificatamente ai veicoli mezzi d’opera, come ad esempio quella a servizio di cave o miniere con estrazione di materiali inerti, di cantieri per costruzioni civili, etc…

 

Per questi trasporti sono state individuate le strade provinciali e comunali (o tronchi di esse) della regione Emilia – Romagna transitabili dai mezzi aventi portata fino a 56 tonnellate, che per caratteristiche di tracciato e dimensioni, risultano atte a consentire lo svolgimento dell'attività in parola.

Dette strade, sono inserite nell'"Elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali" (ARS), di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).  

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l’obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco di dette strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall’ARS alla data del transito.

Pertanto, nel caso di controllo, l'elenco dovrà essere visualizzato su applicazione mobile (smartphone, tablet, etc.) ovvero, riscontrato su copia cartacea recante la data del transito.

Il titolare dell’autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell’inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile con le succitate modalità, nonché l’effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada (DPR. n. 495/92).

 

 
 

Per inoltrare correttamente la domanda di autorizzazione, è necessario compilare il format contenuto all’interno dello sportello telematico “Trasporti eccezionali on line” .