Rilascio di titoli abilitativi per insegnanti di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole

 
Descrizione:

Gli esami si rivolgono ai soggetti interessati all'insegnamento presso le autoscuole finalizzato al conseguimento delle patenti di guida delle varie categorie e per i corsi di recupero punti.
L'apertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione all'esame per il conseguimento delle abilitazioni avviene mediante avviso pubblico, contenente tutti gli elementi e le indicazioni utili allo svolgimento del procedimento.

 
Requisiti del richiedente:

I soggetti interessati a svolgere le professioni di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole possono essere ammessi a sostenere gli esami per l'accertamento delle idoneità se risultano in possesso dei seguenti requisiti:

 

Insegnante di teoria – Requisiti

- età non inferiore a 18 anni

- diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni

- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

- patente di guida della categoria B normale o speciale

- attestato in originale rilasciato al termine della frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida

- residenza nella provincia di Bologna

 

Istruttori di guida - Requisiti

- età non inferiore a ventuno anni

- diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale (Certificato di qualifica triennale di istruzione professionale o Qualifica professionale regionale di Istruzione e Formazione Professionale)

- non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle - misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni

- patente di guida comprendente:

  1. almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione;
  2. almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori abilitati a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
  3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per i soggetti titolari di patente speciale, al fine di garantire la possibilità di accedere all’esercizio dell’attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore;


- attestato in originale rilasciato al termine della frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida

- residenza nella provincia di Bologna

 
Modalità di avvio del procedimento:

I soggetti interessati, in vigenza del relativo bando, devono rivolgere apposita domanda in bollo alla Città metropolitana di Bologna - Servizio Trasporti - Ufficio Amministrativo Trasporti - con la quale dichiarano, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli artt. 46 - 47 del DPR n. 445/2000, il possesso di tutti i requisiti, già elencati e le proprie generalità utilizzando lo schema di domanda messo a disposizione con il bando stesso.
La domanda di partecipazione va presentata, entro il giorno di scadenza del bando, esclusivamente mediante le modalità esplicitate nel bando pubblicato.

 

 
Documentazione da presentare:

Per la documentazione da presentare unitamente alla domanda si rimanda alla visione del Bando di volta in volta in pubblicazione, che contiene ogni informazione utile alla compilazione della domanda per la partecipazione all'esame.

Si segnala che le autocertificazioni sono sottoposte ad accertamenti d'ufficio e controlli sulla veridicità delle affermazioni in esse contenute e relative a stati, qualità e fatti ai sensi degli artt. 71 del Dlgs 445 del 2000, e dell'art. 22 del Regolamento provinciale per la disciplina del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

Insegnante di teoria – Prove da sostenere (Per le materie d'esame si fa rinvio al DM n. 17/2011 sopra richiamato)

  • Una prova scritta relativa alla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”. La prova ha la durata di 40 minuti e si intende superata qualora il candidato non effettui più di due errori sulle ottanta domande.

  • Una prova scritta inerente tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d’esame. La prova deve essere svolta nel tempo massimo di due ore e ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Si accede alla fase successiva ottenendo per ciascuna prova un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al massimo attribuibile di trenta

  • Una prova di simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. Si accede alla fase successiva ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al massimo attribuibile di trenta
  • Una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al massimo attribuibile di trenta.

     

Istruttori di guida – Prove da sostenere (Per le materie d'esame e le caratteristiche costruttive dei mezzi utilizzati per le prove d'esame, si fa rinvio al DM n. 17/2011 sopra richiamato)

  • Una prova scritta relativa alla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”. La prova ha la durata di 40 minuti e si intende superata qualora il candidato non effettui più di due errori sulle ottanta domande.

  • Una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Si accede alla fase successiva ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo attribuibile di trenta.

  • Una prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione ricomprendente:

    1) capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell’abilitazione per svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione.

    2) capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

    3) capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi e di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione.

    NB - I soggetti in possesso delle categorie di patenti B speciale, C speciale e D speciale sostengono la prova scritta a quiz e la prova orale.


Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a cinque per ciascun mezzo e complessivo sulle tre prove non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

I candidati al conseguimento delle abilitazioni di istruttore di tutti i veicoli tranne i cicli e i motocicli, e di istruttore che estende successivamente la sua abilitazione anche a cicli e motocicli, per effetto del diverso numero di prove di guida dovranno ottenere una votazione proporzionalmente ridotta secondo il numero delle prove di guida cui sottoporsi.

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola, devono essere forniti a cure e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un Centro di istruzione o da un'impresa di noleggio.

I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione, conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

 
A chi rivolgersi per informazioni
Responsabile del procedimento:

Dott.ssa Lisa Mazzoni - P.O. Servizio Amministrativo Trasporti

Tel 051 659  8173 - 8390 - 8514    fax: 051 659 8890

 

Apertura al pubblico:  martedì dalle 09.00 alle 12.00   PREVIO APPUNTAMENTO AI RECAPITI INDICATI
E-mail ufficioamministrativo.trasporti@cittametropolitana.bo.it

 
 
Casella di posta istituzionale/certificata:
 
 
Organo decisore:

Dirigente Area Sviluppo Economico

 
Termine di conclusione:

Il termine decorre dalla scadenza del Bando pubblico; il procedimento si conclude entro 120 giorni.

 
Organo sostitutivo/diritto all'indennizzo:

Direttore Generale

 
Ricorsi al provvedimento o contro l'inerzia:

NO

 
Caso di scia-silenzio assenso:

NO

 
Normativa di riferimento:
  • D.lgs n. 112 del 31 marzo 1998 - art. 105 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L 15/3/1997, n. 59"
  • L.R. n. 9 del 13/5/2003 "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile" (limitatamente all'art.6 e all'allegato A) 
  • DPR 445 del 2000 « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa »
  • Regolamento provinciale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole 
  • Art. 123 del D.Lgs n. 285/1992 - Nuovo Codice della Strada
  • DM n. 317 /1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività di autoscuole"
  • DM n.17/2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola"
 
 
Controlli:

 

Le autocertificazioni prodotte nell'ambito e a corredo della domanda sono sottoposte ad accertamenti d'ufficio e controlli sulla veridicità delle affermazioni in esse contenute e relative a stati, qualità e fatti ai sensi degli artt. 71 del Dlgs 445 del 2000, e dell'art. 37 del Regolamento del procedimento amministrativo e dell'amministrazione digitale.

 

 

 


Data ultimo aggiornamento: 28-12-2016