"Il documento preliminare è un atto di contenuto pianificatorio di competenza
della Giunta dell'amministrazione procedente ed è strumentale allo svolgimento
della Conferenza di pianificazione. Esso ha la funzione di fornire alle
amministrazioni partecipanti alla conferenza una illustrazione dei contenuti
fondamentali che l'amministrazione procedente intende dare allo strumento in
corso di elaborazione.
L'art. 14, comma 2 della legge 20 individua gli
elementi costitutivi del documento preliminare:
a) le indicazioni in merito
agli obiettivi generali che si intendono perseguire con il piano ed alle scelte
strategiche di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli
strumenti di pianificazione di livello sovraordinato;
b) l'individuazione di
massima di limiti e condizioni per lo sviluppo del territorio.
Le scelte di
piano devono essere assunte in riferimento al quadro conoscitivo. Il documento
preliminare, in quanto momento del processo di pianificazione, deve infatti
garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e gli
interventi di trasformazione previsti (art. 3, comma 1, legge 20). Gli
obiettivi, le scelte generali di sviluppo e le azioni di trasformazione e
tutela, delineate dal documento preliminare, sono sottoposti da parte
dell'amministrazione procedente ad una prima valutazione di sostenibilità
ambientale e territoriale."
Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24
marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio".