Violazione contestata o notificata

Dal 21/08/2013 è entrata in vigore la  L. 98/2013 di conversione del DL 69/2013, che ha modificato l'art. 202 "pagamento in misura ridotta" del Codice della Strada ( C.d.S.).

Le nuove modalità di pagamento sono le seguenti:

Entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione è ammesso il pagamento del minimo edittale ridotto del 30%.
Dal 6°giorno al 60 giorno dalla contestazione/notificazione è ammesso il pagamento del minimo edittale.

In caso di notifica del verbale, all'importo della sanzione, sono aggiunte le spese di procedimento e notifica.

La sanzione può essere pagata mediante:

  • le indicazioni di versamento indicate sul verbale, che seguono le modalità del PagoPA;
  • la pagina web https://cittametropolitanabologna.multeonline.it/ , autenticandosi con i dati del verbale e seguendo le indicazioni riportate nel sito internet;
  • pagamento spontaneo, attraverso il collegamento al sistema di pagamenti elettronici della pubblica amministrazione https://www.cittametropolitana.bo.it/portale/PagoPA . Nella causale indicare “verbale Codice della Strada n. ____ del ____ , targa veicolo ______”.
 

CASI IN CUI NON SI APPLICA LA RIDUZIONE DEL 30%

La riduzione del 30 % non si applica alle violazioni del C.d.S. che prevedono:

  • la confisca del veicolo ai sensi dell'art. 210 comma 10;

  • la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;

  • nei casi indicati dall'art. 202 comma 3 e 3bis.

 
 

TERMINI

Il Codice della strada prevede dei termini perentori dalla data di contestazione/notifica del verbale di violazione per procedere:

  • al pagamento del minimo edittale con la riduzione del 30 % entro 5 giorni;
  • al pagamento del minimo edittale entro 60 giorni ( non due mesi);
  • alla presentazione del ricorso al verbale di violazione presso gli uffici del Giudice di Pace entro 30 giorni (non un mese);
  • alla presentazione del ricorso al verbale di violazione presso Il Prefetto entro 60 giorni (non due mesi).

 

Il mancato rispetto dei termini fa decadere l'interessato dal diritto previsto.

Qualora entro i termini sopra indicati non sia stato presentato ricorso o non sia avvenuto il pagamento, il verbale costituirà titolo esecutivo per la riscossione coatta di una somma pari alla metà del massimo della sanzione edittale e per le spese di procedimento, ai sensi dell' art. 206 del D.L.vo 30/04/92, n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

 

COME CALCOLARE I TERMINI

I termini si iniziano a calcolare dal giorno successivo alla data di contestazione/notificazione del verbale di violazione. Nel caso l'ultimo giorno coincida con un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.

 

CASI PARTICOLARI
  • Nella notifica postale, in caso di temporanea assenza del destinatario l'agente postale deposita nello stesso giorno di tentata consegna, il plico presso l'ufficio postale  e ne dà comunicazione al destinatario tramite una raccomandata con avviso di ricevimento (CAD), nella raccomandata è indicato l'ufficio postale in cui è depositato il plico, l'ufficio che richiede la notifica, un avviso contente le stesse informazioni viene affisso alla porta d'ingresso, o lasciato nella casetta della corrispondenza. La notifica del verbale  si ha per  eseguita ed i relativi termini decorrono dal decimo giorno, dalla data di spedizione della raccomandata (CAD) o dalla data di ritiro del plico se anteriore. Il plico rimane in deposito prima di essere restituito all'ufficio che ha chiesto la notifica per un periodo di 6 mesi.
  • Nella notifica tramite messi, in caso di temporanea assenza del destinatario, il messo affigge un avviso alla porta dell'abitazione (ufficio o azienda), del destinatario, e gliene dà notizia tramite raccomandata con avviso di ricevimento, anche in questo caso la notifica si ha per  eseguita  ed i relativi termini decorrono dal decimo giorno, dalla data di spedizione della raccomandata o dalla data di ritiro del plico se anteriore.
 
 
Data ultimo aggiornamento: 22-04-2021