Se il pagamento non è stato effettuato, è possibile presentare il ricorso in due modi.
1) presso il Prefetto
Il ricorso deve essere presentato direttamente alla Prefettura di Bologna entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale dal proprietario del veicolo o da chi si è dichiarato conducente a pena inammissibilità dello stesso.
Il ricorso, in carta semplice, può anche essere consegnato all’Ente che ha emesso il verbale di accertamento, di persona oppure inviato tramite PEC. L’Organo accertatore trasmette il ricorso al Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento.
Il Prefetto decide entro 120 giorni, disponendo il pagamento oppure l’archiviazione.
La procedura è gratuita e non prevede costi aggiuntivi.
N.B.: in caso di mancato accoglimento del ricorso, il Prefetto ingiunge, ai sensi dell'art. 204 del Codice della Strada, il pagamento di una somma non inferiore al doppio della cifra indicata nel verbale impugnato.
2) presso il Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace competente deve essere presentato dal proprietario o da chi si è dichiarato conducente, entro 30 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale (60 giorni se risiede all’estero) a pena inammissibilità dello stesso. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di pace.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Responsabile: Fabio Fabbri
Sede: Via Peglion, 21 - 40128 Bologna
Telefono: 051.659 9074 da lunedì a venerdì dalle 12.30 alle 14.00
E-mail: cppstradale@cittametropolitana.bo.it
Orario di apertura al pubblico: il lunedì e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30