Cartelle esattoriali

La cartella esattoriale viene notificata da Agenzia delle Entrate e Riscossione e permette la riscossione dell’importo relativo al mancato pagamento di una sanzione per infrazioni al Codice della Strada ed al recupero delle eventuali spese di accertamento e notificazione, più la maggiorazione prevista dalla legge (n° 689/81) di un decimo della sanzione per semestre dalla data in cui è decorso il termine per il pagamento in misura ridotta.

Sulla Cartella esattoriale, per ogni verbale, l’importo dovuto è scomposto in 3 voci differenti:

  • tributo 5449: indica la sanzione da pagare;
  • tributo 5450: indica le maggiorazioni previste dalla legge di depenalizzazione 689/81
  • tributo 5451: indica le spese di accertamento e notifica del verbale


La cartella esattoriale deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica.

 

Informazioni relative alla Cartella esattoriale

E' possibile avere informazioni sull'iscrizione a ruolo contattando l'apposito servizio informativo istituito dalla Città Metropolitana di Bologna al seguente numero telefonico 0542 25459 attivo dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 oppure presso il Corpo di Polizia locale di Via Peglion n. 21 – 40128 Bologna nelle giornate di lunedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 16:30.


Casi di annullamento della cartella esattoriale

È possibile richiedere il riesame per l'annullamento del ruolo, di seguito sono elencati i motivi più ricorrenti per ottenere l’annullamento della cartella esattoriale :

  • il veicolo è stato ceduto in data antecedente all’accertamento della violazione: è richiesto l’atto di vendita (non è sufficiente la procura a vendere);

  • il veicolo risultava rubato alla data della violazione: è necessaria la denuncia di furto e il verbale di rinvenimento/restituzione o la registrazione della perdita di possesso;

  • l’ importo del verbale (sanzione e spese di notifica) è stato pagato entro i termini previsti dalla data di notifica del verbale stesso (art.202 CdS): è necessaria la ricevuta del pagamento*;

  • il proprietario del veicolo è deceduto in data successiva alla violazione;

  • Vizio di notifica del verbale di violazione;

  • prescrizione quinquennale;

*Nota :nel caso in cui si fosse già pagato il verbale e si dovesse ricevere la cartella esattoriale è necessario controllare la data di pagamento che deve coincidere con i termini previsti dal Codice della strada, ovvero importo scontato del 30% se effettuato entro 5 giorni dalla notifica (7 per i pagamenti elettronici), minimo edittale se pagato entro 60 giorni dalla notifica. In presenza di pagamento irregolare/parziale,quanto versato vale come acconto e la cartella esattoriale viene emessa per la differenza ancora dovuta.

 

La richiesta di riesame per l'annullamento del ruolo va presentata entro 30 giorni dal ricevimento della cartella esattoriale, occorre presentare domanda al Corpo di Polizia locale della Città metropolitana di Bologna.

In caso di persona diversa dalla diretta interessata è necessario esibire delega e documento d’identità dell’intestatario della cartella esattoriale.

Per la richiesta è possibile scaricare il modulo di richiesta (205 KB) .

 

Modalità di pagamento

Il pagamento della cartella esattoriale va effettuato entro 60 giorni dalla notifica tramite:

 

Maggiori informazioni sono reperibili nel sito web dell'Agenzia delle Entrate Riscossione alla pagina:

https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/

 

In caso di mancato pagamento della somma indicata nella cartella esattoriale, l'Agenzia delle Entrate Riscossione avvia la procedura esecutiva che comporta il fermo del veicolo e i successivi pignoramenti.


Richiesta pagamento rateale

In alcuni casi, la legge consente il pagamento a rate della somma indicata nella cartella esattoriale. Per usufruire di questa possibilità occorre rivolgersi direttamente all'Agente della Riscossione che ha inviato la cartella, questi verificherà la sussistenza dei requisiti.


Ricorso alla cartella esattoriale
 

Opposizione ex art. 6 d.lgs. n. 150/2011:

Il Contribuente che intende contestare la cartella di pagamento per errori non formali (per esempio qualora l'opponente voglia contestare il contenuto del verbale che sia stato da lui conosciuto per la prima volta solo al momento della notifica della cartella o comunque in tutti i casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, sia stata emessa senza essere preceduta dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale) deve proporre ricorso al Giudice di Pace competente per territorio in relazione al luogo dove è stata commessa l’infrazione per importi sino a euro 15.493,00, al Tribunale territorialmente competente per importi superiori, salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011.

Il ricorso è proposto a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.

Nel giudizio di primo grado il Contribuente può stare in giudizio personalmente, senza l'ausilio di un avvocato o altro difensore tecnico (art. 6 comma 9 D.lgs. n. 150/2011).

 

Opposizione all'esecuzione nelle forme previste dall'art. 615 c.p.c.:

Il Contribuente che intende contestare la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimo o addurre fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo, prima che sia iniziata l'esecuzione deve proporre opposizione con citazione davanti al Giudice di Pace competente per territorio in relazione al luogo dove è stata commessa l'infrazione per importi sino a euro 15.493,00, al Tribunale territorialmente competente per importi superiori, salvo il disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 150/2011 (art. 615 comma 1 del C.p.c).

Quando è iniziata l'esecuzione l'opposizione si propone con ricorso al Tribunale, quale Giudice dell'esecuzione stessa (artt. 615 comma 2 e 616 c.p.c.).

Davanti al Giudice di Pace il Contribuente può stare in giudizio personalmente, senza l'ausilio di un avvocato o altro difensore tecnico, per cause di valore non superiore a euro 1.100,00.

Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di pace (art. 82 commi 1e 2 c.p.c.).

Nelle opposizioni davanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale.

 

Opposizione agli atti esecutivi nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c.:

Il Contribuente che intende contestare irregolarità formali della cartella o del procedimento di esecuzione esattoriale, prima che sia iniziata l'esecuzione, deve proporre opposizione davanti al Tribunale territorialmente competente per l'esecuzione, salvo il disposto dell'art. 480 comma 3 c.p.c., con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione della cartella ai sensi dell'art. 617 comma 1 c.p.c..

Le opposizioni per irregolarità formali della cartella o del procedimento di esecuzione esattoriale che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo e ai singoli atti esecutivi posti in essere dall'Agente della riscossione (pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi), si propongono con ricorso al Tribunale territorialmente competente, quale Giudice dell'esecuzione entro il termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se le irregolarità riguardano il titolo esecutivo a base della pretesa, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti ai sensi dell'art. 617 comma 2 c.p.c..

Davanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale.


Dati da indicare nell'opposizione:

Ferme le ulteriori avvertenze o istanze richieste a seconda della forma in cui è proposta (citazione o ricorso), l'opposizione deve contenere:

  • l'indicazione del Giudice competente;

  • le generalità di chi presenta opposizione, comprensive del codice fiscale;

  • l’indicazione del rappresentante legale se l'opponente è società o ente;

  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nella sede del Giudice competente a ricevere l'opposizione. La mancata indicazione di tale requisito comporta

  • la notifica degli atti mediante deposito presso la cancelleria dell'Autorità giudiziaria competente;

  • l'Ente impositore e/o l'Agente della riscossione contro cui si presenta l'opposizione;

  • il numero della cartella impugnata. E’ obbligatorio allegare la cartella impugnata;

  • la determinazione dell'oggetto della domanda, con l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si fonda l'opposizione;

  • le proprie conclusioni;

  • l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui si intende avvalersi e l'allegazione dei relativi documenti;

  • l'incarico conferito al difensore, salvo che l'opposizione non sia sottoscritta personalmente.

 

L'opposizione deve essere sottoscritta da chi presenta opposizione o dal difensore incaricato.

Si rammenta che il Contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato in base al valore della controversia ai sensi del D.P.R. n. 115/2002. Se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata oppure la parte non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è aumentato della metà (art. 13, comma 3bis del D.P.R. n. 115/2002.

 

Richiesta di sospensione del pagamento della cartella:

La sospensione del provvedimento impugnato non è automatica, pertanto contestualmente alla presentazione dell'opposizione può essere avanzata istanza di sospensione dell’esecuzione direttamente al Giudice competente o all’ente creditore che ha emesso il ruolo (per ulteriori informazioni https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/cittadini/Sospensione/ ).