Assegno natalità anche per gli stranieri

 

960 euro annui erogati mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione

L’Inps ha certificato l’estensione del beneficio ai possessori della carta di soggiorno per familiare e della carta di soggiorno permanente per famigliare.


L’assegno di natalità, previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (articolo 1, commi da 125 a 129) ha l'obiettivo di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, pertanto per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione.
L’Inps, con la circolare n. 214 del 6 dicembre 2016 fornisce ulteriori istruzioni sui titoli di soggiorno utili per ottenere l'assegno di natalità da parte degli stranieri.

Il beneficio è esteso agli stranieri titolari di:
carta  di  soggiorno  per  familiare  di  cittadino  dell’Unione  europea  (italiano  o  comunitario) non avente la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all’art. 10 del Decreto legislativo n.30/2007;
carta  di  soggiorno  permanente  per  i  familiari  non  aventi  la  cittadinanza  di  uno  Stato Membro di cui all’art. 17 del Decreto legislativo n.30/2007.

Per ulteriori informazioni
Il sito Informafamiglie