SCIA, COMUNICAZIONI E MODULISTICA

Autoscuole e C.I.A.
 
 

L'impresa VUOLE AVVIARE ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA/C.I.A. - SCIA

SCIA apertura nuova/ulteriore sede autoscuola, anche per conferimento d'azienda/trasferimento ramo o complesso aziendale

Per esercitare l’attività di autoscuola l’impresa deve presentare apposita SCIA in cui dimostra il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore (art. 123 Codice della Strada, D.M. 317/1995 e  s.m.i.), sia che si tratti di nuova apertura sia di ulteriore sede, ed anche in caso di conferimento d'azienda o di trasferimento di un ramo o di un complesso aziendale. 

In particolare, nelle ipotesi di conferimento d'azienda e di trasferimento di ramo o complesso aziendale, il soggetto subentrante presenta SCIA con continuità nell'attività di autoscuola, garantendo così gli effetti di cui all'art. 2558 del Codice civile mediante apposita autocertificazione (vedasi "Allegato dichiarazione congiunta"). 

Si evidenzia inoltre che le autoscuole che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B,  in caso di trasferimento/conferimento aziendale dovranno adeguarsi ai requisiti più stringenti previsti dall'art. 123 comma 7  C.d.S., ampliandone l'attività alla preparazione di candidati per il conseguimento di tutte le categorie di patenti. 

 

Il legale rappresentante di autoscuola deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

  • Aver compiuto i 21 anni
  • Risultare di buona condotta
  • Essere in possesso di patente di guida per tutte le categorie in corso di validità; 
  • Essere in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore
  • Essere in possesso di abilitazione come insegnante di teoria e istruttore di guida completo con esperienza biennale maturata negli ultimi cinque anni, comprovata in conformità alle indicazioni del Servizio mediante copia delle fatture/buste paga riferite almeno a ciascun trimestre del biennio considerato, da prodursi in allegato alla SCIA; 
  • Aver assolto agli obblighi di formazione periodica nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa (D . M .  17/2011   s . m . i .); 
  • Assicurare la gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’attività di autoscuola; 
  • Non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza
  • Non essere sottoposti a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione previste dal D.Lgs .  159/2011 (Codice delle leggi Antimafia)
  • Non essere stati condannati per uno dei reati previsti dagli artt. 73 e 74 del D.P.R. 309/1990  (T.U. in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi; 
  • Non essere destinatari dei divieti previsti dagli artt. 75, comma 1, lett. A), e 75-bis, comma 1, lett. F), del D.P.R. 309/1990  (T.U. in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope), per tutta la durata dei divieti. 

Per quanto riguarda i requisiti di buona condotta e di esperienza biennale, si rimanda alla sezione "Normativa e disposizioni" per la lettura dei criteri stabiliti dal Servizio amministrativo Trasporti con  determina dirigenziale n. 39123 del 21/06/2017

Con riferimento al requisito di esclusività, si precisa che il Servizio amministrativo Trasporti ritiene soddisfatto il requisito qualora il legale rappresentante, oppure il responsabile didattico di ulteriore sede, garantisca lo svolgimento di almeno il 50% dell'orario di lavoro settimanale (convenzionalmente almeno 20 ore) nella sede di autoscuola a cui è preposto, pur svolgendo altra prestazione lavorativa compatibile (tramite rapporto di lavoro subordinato o autonomo), da autocertificare nell'apposita modulistica (vedasi "allegati 1 e 5"). 

Nel caso in cui l'atto costitutivo dell'impresa preveda più legali rappresentanti, gli stessi devono essere tutti in possesso dei requisiti di cui sopra. In caso contrario, occorre individuare il soggetto che rappresenta l'impresa esclusivamente per l'attività di autoscuola e tali specifici poteri di rappresentanza devono risultare in CCIAA. 

 

Responsabile didattico e Ulteriori sedi: 

Si precisa che nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola è richiesta la nomina di un Responsabile Didattico in possesso dei medesimi requisiti del legale rappresentante sopra indicati, che deve prestare la propria collaborazione in qualità di dipendente, collaboratore familiare, socio o amministratore. Si  precisa che il Responsabile Didattico può svolgere tali funzioni per una sola sede di autoscuola. 

Inoltre l'impresa deve dimostrare di essere in possesso di ulteriori requisiti

  • adeguata capacità finanziaria ai sensi dell'art. 2 del D.M. 317/95  s.m.i. ; 
  • rispetto di standard tecnico/organizzativi relativamente ai locali, ai veicoli, al personale, alle attrezzature ed arredi previsti dalla normativa di settore, requisiti per i quali è stata definita la relativa modulistica.

 

Il Servizio effettua uno specifico sopralluogo nei locali di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA. 

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
Scia riconoscimento C.I.A. oppure estensione/riduzione dell'attività

Per esercitare l'attività di centro di istruzione automobilistica (C.I.A.) il consorzio di autoscuole costituito nel territorio metropolitano, come previsto dall'art. 123 comma 7 del  C.d.S ., deve presentare apposita SCIA in cui dimostra il possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa di settore. 

Si precisa che al consorzio possono aderire autoscuole ubicate nella stessa provincia, ed autoscuole appartenenti a province diverse ma aventi sede in comuni limitrofi al comune in cui è ubicato il centro di istruzione.

 

Le autoscuole consorziate possono demandare al C.I.A. cui aderiscono sia i corsi di insegnamento teorico sia quelli di insegnamento pratico, ed in entrambi i casi per il conseguimento di tutte o solo alcune categorie di patenti, purché garantiscano lo svolgimento diretto, con veicoli ed attrezzature propri dell'autoscuola, dei corsi di formazione sia teorici che pratici per il conseguimento della patente di categoria B. Presso il C.I.A. riconosciuto confluiscono solo gli allievi già regolarmente iscritti presso le autoscuole aderenti al consorzio. 

Il C.I.A. già riconosciuto che intende ampliare o ridurre i corsi di formazione teorici o pratici in essere presenta apposita SCIA come da modulistica allegata. 

 

Il legale rappresentante del consorzio deve dichiarare in SCIA: 

  • l'elenco delle autoscuole aderenti al consorzio e le generalità dei rispettivi titolari/legali rappresentanti; 
  • le generalità del responsabile del C.I.A., che deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 123, commi 5 e 6, del  C.d.S ., ad eccezione della capacità finanziaria; 
  • il tipo di corsi di formazione svolti dal C.I.A.; 
  • le generalità degli insegnanti e degli istruttori dei quali il C.I.A. si avvale per lo svolgimento dei corsi di formazione che le autoscuole consorziate hanno conferito allo stesso; qualora siano stati conferiti esclusivamente corsi di formazione teorica o di formazione pratica, sono indicate le generalità rispettivamente dei soli insegnanti o dei soli istruttori specificando, per questi ultimi, che sono titolari di abilitazione adeguata alla tipologia di corsi conferiti; 
  • l'ubicazione della sede del C.I.A., che deve essere in uno dei comuni in cui ha sede una delle autoscuole consorziate; 
  • la conformità dei locali, dei veicoli, dei materiali e delle attrezzature alla normativa di settore. 

Inoltre, il responsabile del C.I.A. deve dichiarare il possesso degli stessi requisiti tecnico-professionali e morali, richiesti per il legale rappresentante o responsabile didattico di autoscuola. 

Si precisa che, se il legale rappresentante del consorzio è anche il responsabile del C.I.A., non potrà ricoprire anche il ruolo di legale rappresentante di autoscuola in quanto ciò contrasterebbe con gli obblighi di esclusività a cui sono tenuti titolari e legali rappresentanti di autoscuola ai sensi della normativa di settore. È invece ritenuta conforme alla normativa l'ipotesi in cui il legale rappresentante del consorzio sia anche legale rappresentante di autoscuola in quanto la normativa prevede che i requisiti per il riconoscimento del C.I.A. siano posseduti dal responsabile del C.I.A.  

Si ritiene che il responsabile del C.I.A. possa svolgere altra attività lavorativa e, in particolare, cumulare altri incarichi in qualità di docente (insegnante teoria/istruttore di guida), ad esclusione della funzione di responsabile didattico anche presso autoscuole consorziate, purché garantisca il regolare funzionamento dei corsi che le autoscuole demandano al consorzio (tale circostanza va documentata mediante deposito di orari, nulla osta, etc.). 

 

I locali sede del C.I.A. devono avere una configurazione autonoma secondo i criteri dell'art. 3 D.M. 317/1995 (aula di teoria, ufficio di segreteria e servizi igienici), fatto salvo il caso di svolgimento dei soli corsi di guida per cui i locali possono essere composti solo dall'ufficio di segreteria e da servizi igienici. Non può essere utilizzata la sede di un'autoscuola.  

Il Servizio effettua uno specifico sopralluogo nei locali di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA. 

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
 
 

L'impresa SVOLGE GIÀ ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA/C.I.A. - SCIA

SCIA variazione/trasformazione societaria autoscuola con o senza adeguamento

In caso di variazione delle quote societarie o di trasformazione per variazione della forma giuridica dell'impresa, con o senza modifica della ragione sociale, l'impresa deve presentare apposita SCIA corredata dalla documentazione comprovante la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Si invita a prestare particolare attenzione ai criteri e agli orientamenti adottati dal Servizio con  determina dirigenziale n. 39123 del 21/06/2017, Allegato B  . È infatti necessario che l'impresa verifichi se l'entità delle variazioni che si intendono apportare sia di tipo sostanziale (variazioni superiori al 50% delle quote o del capitale sociale) o meno, con conseguente necessità o meno di adeguamento ai requisiti vigenti o, ancora, se comportino la definizione di un nuovo soggetto giuridico: in tale ultima ipotesi si rimanda alla scheda di descrizione relativa a "SCIA apertura nuova/ulteriore sede di autoscuola".

Si evidenzia inoltre che qualora le modifiche societarie incidano anche sulla dotazione di personale operativo (responsabile didattico, insegnante di teoria o istruttore di guida, sia in ingresso che in uscita), occorrerà produrre la relativa documentazione attestante il possesso dei requisiti professionali e morali previsti per lo svolgimento delle funzioni operative.

 

Modulistica e relativi allegati:

 
SCIA variazione personale docente e responsabile didattico autoscuola/C.I.A., anche per nomina supplente temporaneo

In caso di inserimento o estromissione del personale docente, oppure in caso di sostituzione del responsabile dell'autoscuola/C.I.A., occorre presentare l'apposita SCIA per ciascuna sede di autoscuola/C.I.A. per cui il personale opera, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il permanere dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del DM 317/1995qualora l'autoscuola/C.I.A. rimanga sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non abbia, per accertate difficoltà di reperimento, la possibilità di sostituirlo immediatamente con un altro in organico, può sostituirlo temporaneamente con un insegnante o istruttore proveniente da altra autoscuola/C.I.A. che svolgerà l'attività, in qualità di supplente temporaneo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. 
Qualora si tratti del legale rappresentante o del responsabile didattico dell'autoscuola o del responsabile del C.I.A.
, per motivate e documentate esigenze tale periodo è prorogabile su richiesta anche più di una volta, e comunque per non oltre complessivi 18 mesi (si veda il procedimento "SCIA proseguimento attività autoscuola/C.I.A. per impedimento temporaneo responsabile didattico/responsabile del C.I.A.").

 

Si precisa che l'insegnante/istruttore può operare anche per più di una autoscuola/C.I.A, e può contemporaneamente svolgere altra prestazione lavorativa presso imprese non esercitanti attività di autoscuola. In entrambi i casi, dovrà dichiarare in SCIA (Allegato 3) tutte le prestazioni lavorative esercitate e, se svolte tramite rapporto di lavoro subordinato, dovrà allegare anche dichiarazione di conoscenza da parte del datore di lavoro (Allegato nulla osta).

 

La SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa esercitante l'attività di autoscuola/C.I.A., il quale allega le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio sottoscritte dal personale docente inserito (Allegati 2 e 3) e dal responsabile didattico/del C.I.A. in sostituzione (Allegati 4 e 5), attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
SCIA adeguamento attività autoscuola con adesione/recesso da C.I.A.

In caso di adesione o recesso dell'autoscuola da un C.I.A., oppure in caso di acquisizione diretta dei veicoli per la formazione degli allievi per tutte le categorie di patenti, il legale rappresentante dell'impresa presenta l'apposita SCIA per ciascuna sede di autoscuola coinvolta, corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il permanere dei requisiti previsti dalla normativa di settore.

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
 
SCIA variazione di sede autoscuola/C.I.A.

In caso di spostamento della sede dell'autoscuola/C.I.A. all'interno del territorio provinciale, occorre presentare apposita SCIA corredata dalla documentazione necessaria a comprovare il permanere dei requisiti previsti dalla normativa di settore, inclusa la copia di eventuali atti e comunicazioni da effettuarsi presso altri enti competenti (ad es. C.C.I.A.A. e UMC). 

Per quanto riguarda il C.I.A., si ricorda che: 

  • la sede del C.I.A. deve essere ubicata in uno dei comuni in cui ha sede almeno una delle autoscuole consorziate
  • i locali del C.I.A. devono avere una configurazione autonoma pertanto non può essere utilizzata la sede di un'autoscuola; 
  • al consorzio possono aderire anche autoscuole appartenenti a province diverse purché aventi sede in comuni limitrofi a quelli in cui è ubicato il C.I.A. 

La SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa, il quale allega tutta la documentazione necessaria a comprovare la disponibilità dei locali ed il rispetto dei criteri fissati dall'art. 3 D.M. 317/1995. Occorre inoltre allegare in copia la planimetria quotata e firmata da un tecnico abilitato, riportante gli estremi della protocollazione a seguito del deposito al Comune territorialmente competente. 

Il Servizio effettua uno specifico sopralluogo nei locali di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della SCIA. 

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
SCIA proseguimento attività per impedimento temporaneo legale rappresentante/responsabile didattico/responsabile C.I.A.

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.M. 317/1995, qualora il legale rappresentante/responsabile didattico di autoscuola oppure il responsabile del C.I.A. si trovi in una situazione di impedimento temporaneo imprevisto, l'impresa può sostituirlo con un insegnante e istruttore (anche proveniente da altra autoscuola) che svolgerà l'attività, in qualità di supplente temporaneo, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Per motivate e documentate esigenze, tale periodo può essere prorogato anche più di una volta e comunque per non oltre complessivi 18 mesi

 

In tali casi l'impresa presenta apposita SCIA corredata dalla documentazione necessaria a dimostrare l'impedimento intervenuto, nella quale indica il periodo di sostituzione richiesto. In caso di necessità di proroga, tale richiesta deve essere tempestivamente comunicata e documentata con un adeguato anticipo rispetto alla scadenza dei primi sei mesi consentiti.

 

La SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante dell'autoscuola/C.I.A. che nomina il supplente temporaneo, il quale deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla normativa di settore per il legale rappresentante o responsabile didattico dell'autoscuola oppure per il responsabile del C.I.A. 

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
SCIA cessazione attività autoscuola/C.I.A. per rinuncia

In caso di rinuncia volontaria all'esercizio dell'attività di autoscuola/C.I.A., occorre presentare SCIA corredata dalla documentazione attestante la conclusione di tutti gli adempimenti connessi alla cessazione dell'attività, incluse le comunicazioni dovute ad altri enti (ad es. UMC e CCIAA).  

Alla presentazione della SCIA di cessazione consegue la revoca dell'autorizzazione originaria all'esercizio dell'attività, qualora rilasciata in base alla precedente normativa.  

 

La SCIA deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa, il quale dichiara di aver provveduto ai seguenti adempimenti: 

  • per il C.I.A., conclusione delle attività formative per gli allievi demandati dalle autoscuole consorziate; 
  • per l'autoscuola, conclusione delle attività formative oppure avvenuto trasferimento ad altra autoscuola o C.I.A. senza oneri per gli allievi iscritti, con comunicazione dell'elenco degli allievi trasferiti; 
  • eliminazione dei doppi comandi da tutti i veicoli del parco veicolare oppure indicazione dell'avvenuta vendita; 
  • rimozione di tutte le insegne. 

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
 
 

L'impresa SVOLGE GIÀ ATTIVITÀ DI AUTOSCUOLA/C.I.A. - COMUNICA

Comunicazione variazione personale di segreteria autoscuola/C.I.A.

L’impresa deve comunicare l’inserimento o l’estromissione del personale di segreteria, per il quale è possibile richiedere il tesserino di riconoscimento necessario ai fini dell’accesso ai pubblici uffici; in caso di estromissione occorre restituire il tesserino eventualmente rilasciato.

 

 
Comunicazione ristrutturazione e/o ampliamento dei locali

In caso di ristrutturazione e/o ampliamento dei locali sede dell'attività di autoscuola/C.I.A., occorre comunicare lo scopo degli interventi ed i tempi presunti di conclusione degli stessi, al fine di garantire il permanere dei requisiti previsti dalla normativa di settore. Si richiamano inoltre i contenuti della nota PG. n. 287917 del 13/08/2009 e della circolare n. 1/2010 per i casi di ampliamento della sede mediante l'utilizzo di locale attiguo.

 

Il legale rappresentante dell'impresa presenta apposita comunicazione, cui allega in copia la planimetria quotata e firmata da un tecnico abilitato, riportante gli estremi della protocollazione a seguito del deposito al Comune territorialmente competente.

In caso di ristrutturazione dei locali, l'impresa presenta la sola comunicazione con indicazione del periodo presunto di conclusione degli interventi e, una volta terminati i lavori, invia la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti previsti (Allegato 6).

 

Il Servizio effettua uno specifico sopralluogo nei locali di norma entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione.

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
Comunicazione esercizio attività diverse

Presso i locali sede di autoscuola/C.I.A. è consentito lo svolgimento di attività diverse e compatibili esclusivamente inerenti al settore della circolazione stradale, come previsto dalla circolare n. 1/2010, quali ad esempio:

  • corsi di guida sicura o similari;
  • corsi per il conseguimento dell'abilitazione per trasporto merci e/o viaggiatori;
  • corsi di formazione iniziale per il conseguimento dell'abilitazione per insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
  • corsi di formazione periodica biennale obbligatoria per insegnante di teoria e/o istruttore di guida;
  • attività di ambulatorio per rilascio e rinnovo patenti di guida da esercitarsi in locale separato e solo dopo aver acquisito specifica autorizzazione dagli Enti competenti (Comune ed ASL), come previsto dalle disposizioni regionali.

Si precisa che nei soli locali di autoscuola è ammesso anche lo svolgimento dell'attività di consulenza automobilistica, purché svolta dalla stessa impresa, e dell'attività di scuola nautica, anche se svolta da altra impresa. Si rimanda alle sezioni dedicate ai rispettivi comparti per i requisiti richiesti e la modulistica da presentare per l'avvio di tali attività.

Il legale rappresentante dell'impresa presenta apposita comunicazione cui allega la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività diverse.

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
Comunicazione variazione parco veicolare

Per l'esercizio dell'attività di autoscuola/C.I.A. occorre garantire il possesso del contingente minimo di veicoli previsto dall'art. 7 bis del D.M. 317/1995, pertanto ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata.

 

Modulistica e relativi allegati:

 
Comunicazione formazione periodica biennale obbligatoria

Ai sensi del D.M. 17/2011 e s.m.i., per poter essere inseriti nell'organico di un'autoscuola/C.I.A. ed esercitare la propria attività, gli insegnanti di teoria e istruttori di guida abilitati devono obbligatoriamente frequentare un corso di formazione periodica biennale di 8 ore e comunicare al Servizio il conseguimento del relativo attestato.

 

I termini di adempimento dell'obbligo sono differenziati come segue:

  • per i casi di insegnante o istruttore che abbia conseguito l'abilitazione prima del 25/03/2011, data di entrata in vigore della riforma, la prima formazione deve essere stata effettuata entro il 25/03/2013, e successivamente deve essere ripetuta ogni 2 anni (25/03/2015 - 25/03/2017, etc.);
  • per i casi di insegnante o istruttore che abbia conseguito l'abilitazione dopo il 25/03/2011, data di entrata in vigore della riforma, la prima formazione deve essere effettuata entro 2 anni dalla data di conseguimento dell'abilitazione (ad es. per abilitazione conseguita il 01/07/2025, la prima formazione deve essere effettuata entro il 01/07/2027), e successivamente deve essere ripetuta ogni 2 anni;
  • a far data dal 02/04/2014, coloro che sono abilitati ad entrambe le professioni possono frequentare un solo corso da 8 ore per insegnante o istruttore a valere per entrambe le abilitazioni;
  • in caso di possesso di entrambe le abilitazioni ma conseguite in momenti diversi, il termine di partenza per il calcolo del biennio viene unificato a quello della prima abilitazione conseguita (ad es. se l'abilitazione da insegnante è stata conseguita il 12/04/2024 e l'abilitazione da istruttore il 27/10/2025, la scadenza del biennio per entrambe sarà il 12/04/2026).

In tutti i casi suddetti, il corso può essere frequentato a partire dai 6 mesi antecedenti la scadenza (ad es. in caso di scadenza al 25/03/2027, il corso può essere frequentato a partire dal 25/09/2026).

 

La permanenza e l'inserimento nell'organico di un'autoscuola dipendono dal mantenimento della continuità della formazione periodica biennale obbligatoria, pertanto qualora l'obbligo non venga rispettato entro i termini previsti si provvederà con procedura sanzionatoria a sospendere l'attività dell'insegnante/istruttore inserito in organico, oppure a sospendere i termini del procedimento di inserimento fino al conseguimento dell'attestato di formazione.

 

Modulistica e relativi allegati: 

 
Richiesta di rilascio e/o comunicazione di smarrimento tesserino di riconoscimento

Per il personale docente e gli addetti di segreteria operanti nell'autoscuola/C.I.A., l'Ufficio provvede, su richiesta, al rilascio di apposito tesserino di riconoscimento per l'accesso ai pubblici uffici di altre amministrazioni (UMC, PRA).
In caso di estromissione del personale docente o di segreteria dalla sede di autoscuola/C.I.A. occorrerà restituire il tesserino di riconoscimento a suo tempo rilasciato oppure presentare apposita modulistica per la comunicazione dello smarrimento.

 

 
 

L’impresa deve inoltre comunicare, A MEZZO PEC, ogni variazione che intervenga nello svolgimento dell’attività, per cui anche:

  • Declassamento / estensione / sospensione di patente di guida di insegnante e/o istruttore e/o responsabile didattico;
  • Variazione degli orari di apertura dell'autoscuola/C.I.A.;
  • Variazione della capacità finanziaria, come da facsimile o facsimile (attestazione tramite beni immobili);
  • Variazione del tariffario, come da facsimile.