AUTOSCUOLE E C.I.A.

Ai sensi dell’art. 123 del Codice della Strada e s.m.i., le autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente, anche tramite l’adesione ad un Centro di Istruzione Automobilistica (C.I.A.). Sono soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province/Città Metropolitane, pertanto, le autoscuole ed i C.I.A. che hanno sede nel territorio provinciale bolognese ricadono nella competenza della Città metropolitana di Bologna.

Per esercitare l’attività di autoscuola/C.I.A. occorre dimostrare il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’art. 123 Codice della Strada e dal D.M. 317/1995, garantendo la proprietà e gestione diretta, personale, esclusiva e permanente dell’esercizio, nonché la gestione diretta dei beni patrimoniali dell’autoscuola/C.I.A.. All’interno dei locali di autoscuola possono essere svolte attività consentite e compatibili quali l’attività di impresa di consulenza automobilistica e di scuola nautica.

 

È necessaria la presentazione di una SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) nei seguenti casi:

  • Nuova apertura o apertura di ulteriore sede, anche per conferimento/trasferimento d’azienda;

  • Variazione della forma societaria o dei componenti societari;

  • Adeguamento dell'esercizio dell'attività di autoscuola in forma consorziata;

  • Variazione dell'organico per inserimento, sostituzione ed estromissione del personale docente o del Responsabile didattico/Responsabile del C.I.A.;

  • Variazione della sede;

  • Rinuncia all'esercizio dell'attività;

 

Sarà sufficiente invece una COMUNICAZIONE qualora le imprese intendano effettuare modifiche quali:

  • Variazione (inserimento, sostituzione od estromissione) degli addetti di segreteria;

  • Ristrutturazione e/o ampliamento della sede;

  • Svolgimento di attività diverse all’interno dei locali;

  • Variazione del parco veicolare dell’autoscuola;

  • Aggiornamento della formazione periodica insegnante/istruttore;

  • Estensione, declassamento o sospensione della patente.

 

L’impresa deve inoltre comunicare A MEZZO PEC ogni variazione che intervenga nello svolgimento dell’attività, per cui anche:

  • Declassamento/estensione/sospensione di patente di guida di insegnante e/o istruttore e/o responsabile didattico;
  • Variazione degli orari di apertura dell'autoscuola/C.I.A.;
  • Variazione della capacità finanziaria;
  • Variazione del tariffario.

 

 
 
Scia, Comunicazioni e modulistica
 
Normativa Disposizioni
 
INSEGNANTE E ISTRUTTORE DI AUTOSCUOLA
 
 
Contatti
 
AUTOSCUOLE

Dott.ssa Annalisa Autiero

Tel.: 051 659 8390

Email: annalisa.autiero@cittametropolitana.bo.it

 

Barbara Zanarini

Tel.: 051 659 8373

Email: barbara.zanarini@cittametropolitana.bo.it