Descrizione
Il Trasporto eseguito per esigenze proprie da persone fisiche, giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, è subordinato al rilascio di licenza da parte della Città metropolitana di Bologna per ciascun veicolo in disponibilità dell’impresa, di massa complessiva a pieno carico superiore a 6 tonnellate, ai sensi degli artt. 31 e 32 della L. 298/1974. Gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. sono invece esenti da licenze per l'autotrasporto di cose (art. 83 D.lgs. 285/1992). L'attività deve essere esercitata con riferimento ai contenuti del D.P.R. 16/9/1977 n. 783.
Requisiti
La Città metropolitana/Provincia è competente per il rilascio di licenze alle Imprese aventi sede legale nel territorio provinciale di Bologna. Il trasporto di cose è considerato in conto proprio quando ricorrano, tra le altre, le seguenti condizioni:
- deve costituire attività complementare o accessoria, quindi non economicamente prevalente, rispetto a quella principale esercitata dall’impresa;
- deve avvenire con mezzi in disponibilità dell’impresa che siano di proprietà o in usufrutto o acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facoltà di compera;
- i preposti alla guida dei veicoli devono essere o il titolare della licenza, o lavoratori dipendenti, o soci regolarmente risultanti dalla CCIAA, purché assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
ed inoltre le merci trasportate:
- devono appartenere alle stesse persone, enti privati o pubblici o essere dai medesimi prodotte e vendute o prese in comodato, in locazione o devono essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate o simili, o tenute in deposito in relazione a un contratto di deposito o a un contratto di mandato ad acquistare o a vendere;
- devono avere stretta attinenza, per le loro caratteristiche merceologiche, con l’attività principale svolta dall’Impresa;
- devono essere ricomprese nella licenza altrimenti si configura un trasporto abusivo
ed infine:
- l'insieme dei veicoli da adibire al trasporto deve avere una portata utile complessiva non superiore a quella necessaria per soddisfare le esigenze dell'attività principale dell'impresa;
- i costi dell'attività di trasporto non devono costituire la parte preponderante dei costi totali dell'attività dell'impresa (a meno che, per la natura stessa delle merci da trasportare e per il loro tenue valore intrinseco, il costo del trasporto risulti necessariamente preponderante).
Nell'ipotesi di perdita dei requisiti di cui all'art. 32 della L. 298/1974, previsti per il rilascio della licenza in conto proprio, il Servizio Trasporti procede alla revoca della licenza, ai sensi dell'art. 36 della normativa citata.
Costi
Per la presentazione dell’istanza è necessario allegare l’attestazione comprovante il versamento dei seguenti oneri amministrativi:
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€ 10,33 per ciascun veicolo, da corrispondere alla Città metropolitana di Bologna attraverso il sistema
PagoPA – Pagamenti OnLine
(come meglio specificato nelle istanze);
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€ 16,00 per il pagamento dell'imposta di bollo (nei casi di furto e smarrimento di licenza esenzione da bollo ai sensi dell'art. 7, comma della 5 L. 405/1990), che avverrà contestualmente alla compilazione della stessa. Il sistema, dopo aver compilato i dati e sottoscritto l'istanza, reindirizzerà automaticamente il richiedente su apposita piattaforma per eseguire il pagamento della marca;
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€ 16,00 per ogni licenza rilasciata, da corrispondere esclusivamente tramite il sistema PagoPA, secondo le modalità indicate nella "Guida al pagamento del bollo" e comunque solo previo ricevimento di specifica mail (che avverrà per ogni rilascio e conterrà avviso di pagamento e link di riferimento). Tra le modalità indicate nell’avviso di pagamento è consentito esclusivamente il pagamento tramite il canale di Intesa San Paolo.