LE NUOVE REGOLE PER I TRASPORTI ECCEZIONALI

 

E’ d’obbligo fare un breve “excursus” a ritroso per arrivare poi, ai giorni nostri.

 

Il 13.07.2011, entra in vigore la Legge n. 106 del 12.07. 2011 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale 12 Luglio 2011, n. 160) che introduce il solo principio dell’ “autorizzazione periodica da rilasciarsi con modalità semplificata” nell’ambito della disciplina dell’art. 10 del Codice della Strada.

 

Nel novembre 2011, viene pubblicata la legge di stabilità 2012 (Legge 12 novembre 2011, n. 183, in vigore dall’1.01.2012), per i problemi a tutti noti in cui versa l’economia del paese e per dare un’immediata risposta all’UE; tra i tanti articoli eccone uno (l’art. 14, c. 16) contenere una serie di “semplificazioni e nuove procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali”.

 

Il c. 16 dell’articolo 14 “Riduzione degli oneri amministrativi per imprese e cittadini” della Legge n. 183/11 (Legge di stabilità 2012, ex legge finanziaria, approvata dal Senato l’11 novembre e dalla Camera il 12 novembre 2011 e, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 14 novembre 2011, n. 265) recita quanto segue:

 

16. Per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni relative ai trasporti eccezionali su gomma, all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il comma 9-bis e' sostituito dal seguente:

 

«9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,e successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che:

 

  1. per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere la trasmissione, per via telematica, della prescritta richiesta di autorizzazione, corredata della necessaria documentazione, all'ente proprietario o concessionario per le autostrade, strade statali e militari, e alle regioni per la rimanente rete viaria, almeno quindici giorni prima della data fissata per il viaggio e le autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici giorni dalla loro presentazione;
  2. le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato regolamento siano valide per un numero indefinito di viaggi con validità annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli indicati sull'autorizzazione;
  3. le autorizzazioni multiple di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un numero definito di viaggi da effettuarsi entro sei mesi dalla data del rilascio;
  4. le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla data di rilascio;
  5. per le autorizzazioni di tipo periodico non e' prevista l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata;
  6. le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non siano vincolate alla invariabilità della natura del materiale e della tipologia degli elementi trasportati;
  7. i trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel tempo siano soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e che questa sia rilasciata con le modalità semplificate di cui alla lettera a) del presente comma;
  8. tutti i tipi di autorizzazioni, anche con validità scaduta, siano rinnovabili su domanda che deve essere presentata, in carta semplice, per non più di tre volte, per un periodo di validità non superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti sia al veicolo che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati;
  9. nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo singolo o multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte, fino ad un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore che per il veicolo rimorchio o semirimorchio e siano ammesse tutte le combinazioni possibili tra i trattori ed i rimorchi o semirimorchi anche incrociate».

 

Questi punti, vengono inseriti al comma 9-bis dell’art. 10 del Codice della Strada.

 

A prescindere da tutto ciò, non siamo ancora arrivati alla “fine del tunnel”, perché comunque, le norme contenute nella succitata legge 183/11, per essere in pratica attuate, dovrebbero, a loro volta, essere recepite all’interno del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.

 

Il Governo, con forte ritardo rispetto ai 60 giorni previsti di legge,ha modificato il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, con l'emanazione del D.P.R. n. 31 del 12.02.2013 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2013, n. 79) , in vigore dal 03.06.2013 .

 

Benché l’iter ideale sarebbe stato quello di rivedere l’intero impianto che regola la materia, modificando cioè l’articolo 10 del Codice della Strada, il Ministero dei Trasporti ha egualmente predisposto un testo che può ritenersi quasi definitivo.

 

Solo il tempo stabilirà comunque se le nuove norme volgano davvero a favore del settore poiché l’aver esteso il periodo di validità delle autorizzazioni, l’aver previsto nuove forme di autorizzazione periodiche annuali, l’aver snellito il regime delle condizioni e degli obblighi a cui le autorizzazioni periodiche semestrali (ora annuali) risultavano assoggettate e l’aver previsto un regime meno stringente di comunicazioni da trasmettere agli enti proprietari delle strade ed agli organi di controllo potrebbe non risultare del tutto soddisfacente.

 

I contenuti del decreto dovranno viaggiare presto on-line, contribuendo alla rapida diffusione degli aggiornamenti.

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio

Trasporti Eccezionali della Provincia di Bologna

Alessandro Bicego