ESAMI PER L'ABILITAZIONE DA INSEGNANTE DI TEORIA E/O ISTRUTTORE DI GUIDA E ISTANZA DI CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE DA ISTRUTTORE MILITARE IN TITOLO CIVILE

 

Il Consiglio della Città metropolitana di Bologna con delibera n. 52 del 23/11/2022 ha approvato il Regolamento per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o di istruttore di guida presso le autoscuole, aggiornato secondo la normativa prevista dal D.M. 17/2011 e dal D.M. 30/2014.

Si precisa che, a seguito delle modifiche intervenute sul D.M. 17/2011 da parte del D.M. 34/2024, il suddetto regolamento si intende in parte modificato in coerenza con quanto disposto dalla normativa aggiornata.

 

Gli esami si rivolgono ai soggetti interessati all'insegnamento presso le autoscuole finalizzato al conseguimento delle patenti di guida delle varie categorie e per i corsi di recupero punti.
Il bando per il conseguimento delle abilitazioni da insegnante di teoria e istruttore di guida avviene mediante avviso pubblico che rimane aperto per 45 giorni, e contiene tutti gli elementi e le indicazioni utili per poter partecipare agli esami, le modalità di svolgimento degli stessi e il rilascio dell'attestato conseguito.

 
 

ESAME PER ABILITAZIONE DI INSEGNANTE DI TEORIA

a) Requisiti per chi abbia conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato PRIMA del 6/4/2024
  • Età non inferiore a 18 anni
  • Diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni
  • Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i.
  • Patente di guida della categoria B normale o speciale, in corso di validità

  • Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria

  • Residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna OPPURE conseguimento dell'attestato di formazione iniziale presso una delle autoscuole del territorio metropolitano

 
b) Requisiti per chi abbia conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato DOPO il 6/4/2024
  • Età non inferiore a 18 anni
  • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado
  • Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i.
  • Patente di guida della categoria B normale o speciale, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità
  • Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante di teoria 
  • Residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna OPPURE conseguimento dell'attestato di formazione iniziale presso una delle autoscuole del territorio metropolitano

 
Modalità di svolgimento delle prove

 Insegnante di teoria – Prove da sostenere (Per le materie d'esame si fa rinvio al D.M. n. 17/2011, come modificato dal D.M. n. 34/2024):

  • Una prova scritta relativa alla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”. La prova ha la durata di 30 minuti e si intende superata qualora il candidato non effettui più di due errori sulle sessanta domande.
  • Una prova scritta inerente tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d’esame. La prova deve essere svolta nel tempo massimo di due ore e ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. Si accede alla fase successiva ottenendo per ciascuna prova un punteggio non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al massimo attribuibile di trenta.
  • Una prova di simulazione di una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. Si accede alla fase successiva ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al massimo attribuibile di trenta.
  • Una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al massimo attribuibile di trenta.

In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall’esito positivo della prova quiz.  

 
 
 

ESAME PER ABILITAZIONE DI ISTRUTTORE DI GUIDA

a) Requisiti per chi abbia conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato PRIMA del 6/4/2024
  • Età non inferiore a 21 anni

  • Diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di durata triennale, quadriennale o quinquennale purché conseguito presso Istituti statali, legalmente riconosciuti, o paritari

  • Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i.

  • Patente di guida comprendente:

    1. almeno le categorie A, B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione
    2. almeno le categorie B, CE e D, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni necessarie per la guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, nonché per la loro revisione, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;
    3. almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per i soggetti titolari di patente speciale, ai soli fini dell’avvio dell’attività di impresa di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore
  • Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida

  • Residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna OPPURE conseguimento dell'attestato di formazione iniziale presso una delle autoscuole del territorio metropolitano

 
b) Requisiti per chi abbia conseguito l'attestato di frequenza del corso di formazione iniziale avviato DOPO il 6/4/2024
  • Età non inferiore a 21 anni

  • Diploma di istruzione secondaria di secondo grado

  • Non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del D.Lgs. 285/1992 s.m.i.

  • Patente di guida, conseguita in Italia o in uno Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana, in corso di validità, comprendente alternativamente:

    1. almeno le categorie BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
    2. almeno le categorie A, BE e CE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
    3. almeno le categorie BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
    4. almeno le categorie A, BE, CE e DE, ad esclusione delle categorie speciali, per coloro che richiedono l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
    5. almeno le categorie BE e CE speciali, ai soli fini dell’avvio dell’attività di autoscuola, per la quale è necessario possedere le abilitazioni di insegnante e di istruttore.
  • Attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per istruttore di guida

  • Residenza nel territorio della Città metropolitana di Bologna OPPURE conseguimento dell'attestato di formazione iniziale presso una delle autoscuole del territorio metropolitano

 
Modalità di svolgimento delle prove

Istruttori di guida – Prove da sostenere (Per le materie d'esame e le caratteristiche costruttive dei mezzi utilizzati per le prove d'esame, si fa rinvio al D.M. n. 17/2011, come modificato dal D.M. n. 34/2024)

  • Una prova scritta relativa alla compilazione corretta di due schede quiz di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle utilizzate per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie “A” e “B”. La prova ha la durata di 30 minuti e si intende superata qualora il candidato non effettui più di due errori sulle sessanta domande.

  • Una prova orale sugli argomenti del programma d’esame. Si accede alla fase successiva ottenendo un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo attribuibile di trenta.

  • Una prova pratica per dimostrare la propria capacità di istruzione ricomprendente:

    1. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
    2. capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C e CE, nonché per la loro revisione;
    3. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione;
    4. capacità di istruzione alla guida di motociclo della categoria A, di veicolo della categoria B e di veicolo della categoria CE o D, a scelta della Commissione, per l’abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D e DE, nonché per la loro revisione. 

I veicoli utilizzati per la prova pratica di guida devono essere idonei all'uso di autoscuola, devono essere forniti a cure e spese del candidato; possono essere di proprietà del candidato stesso o messi a sua disposizione da un'autoscuola, da un Centro di istruzione o da un'impresa di noleggio.

I veicoli devono essere dotati di copertura assicurativa adeguata all'uso specifico cui sono destinati (esame per istruttore di autoscuola) a tutela del membro della Commissione conducente dei veicoli durante le prove, anche limitatamente ai giorni di espletamento delle prove d'esame. Tale condizione deve essere dimostrata con idonea documentazione.

N.B.: I candidati all’abilitazione ai soli fini dell’avvio dell’attività di autoscuola in possesso delle categorie di patenti BE e CE speciali sostengono la prova quiz e la prova orale.

Supera la prova di dimostrazione della capacità di istruzione il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova pratica prevista non inferiore a cinque su dieci ed un punteggio complessivo, sulle due o tre prove, non inferiore a dodici su venti o diciotto su trenta, rispettivamente per il caso che le prove pratiche siano da svolgersi con l’impiego di due o tre tipologie di veicoli. 

 In caso di esito negativo, ciascuna delle suddette prove può essere sostenuta più volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall’esito positivo della prova quiz.

 
 
 

ESTENSIONI DELL'ABILITAZIONE

Estensioni dell'abilitazione

L'istruttore di guida già abilitato che intenda conseguire l’abilitazione da insegnante di teoria, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’abilitazione da insegnante di teoria, sostiene l’esame per l'estensione dell'abilitazione consistente nelle prove sopra indicate per l’abilitazione da insegnante di teoria, con esclusione della prova quiz.

 

L’insegnante di teoria già abilitato che intenda conseguire l’abilitazione da istruttore di guida, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’abilitazione da istruttore di guida, sostiene l’esame per l’estensione dell’abilitazione consistente nelle prove d’esame corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, ad esclusione della prova quiz.

 

L'istruttore di guida già abilitato per l’istruzione al conseguimento di alcune categorie di patenti che intenda estendere la propria abilitazione ad altre categorie di patenti, se in possesso dei requisiti di ammissione richiesti per l’abilitazione da istruttore di guida, frequenta un corso integrativo di formazione pratica e sostiene un esame integrativo solo pratico sui veicoli corrispondenti al tipo di abilitazione richiesta, secondo le modalità sopra descritte. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova prevista non inferiore a sei su dieci.

Qualora l’esame integrativo consista nella dimostrazione di capacità di istruzione alla guida sia su motociclo di categoria A che su autobus, in caso di esito negativo della seconda prova è possibile ripeterla, anche più di una volta, entro il periodo massimo di due anni dalla data di superamento della prima.

 
 
 

CONVERSIONE DELL'ABILITAZIONE AD ISTRUTTORE DI GUIDA MILITARE

Conversione dell'abilitazione ad istruttore di guida militare

Gli istruttori di guida militare possono convertire, entro un anno dal congedo o dalla cessazione dal servizio, l'abilitazione ad istruttore di guida militare in analogo certificato di abilitazione civile, senza sostenere l'esame (art. 138 del CDS).
In tal caso per il richiedente si prescinde dal titolo di studio, ma lo stesso deve dimostrare di essere in possesso di patente di guida civile comprendente le categorie minime previste a diritto vigente dalle varie tipologie di istruttore civile. È tuttavia possibile conseguire le suddette categorie successivamente al congedo, sempre nel termine massimo di un anno.
È previsto inoltre, qualora il titolare di abilitazione ad istruttore di guida militare non abbia compiuto i ventuno anni, che si dia corso alla conversione del titolo, condizionando l'esercizio della professione al compimento del ventunesimo anno di età.

L'istruttore di guida militare in possesso della conversione in titolo civile è soggetto all'obbligo della formazione periodica prevista dall'art. 9 del DM n. 17/2011, a decorrere dalla data di conseguimento della conversione.

Per richiedere la conversione occorre presentare apposita istanza in bollo (valore vigente €16,00) allegando alla stessa:

  • 1 marca da bollo da apporre sull'attestato;
  • Copia dell'attestato di servizio o del congedo militare;
  • Copia dell'attestato di istruttore di guida militare;
  • Copia della patente di guida civile posseduta.
 
 
 

NORMATIVA

Normativa
  • Legge Regionale n. 9 del 13/05/2003 "Norme in materia di autotrasporto e motorizzazione civile" (limitatamente all'art.6 e all'allegato A) 
  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»
  • Art. 123 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992 - Nuovo Codice della Strada
  • Decreto Ministeriale n. 317 /1995 "Regolamento recante la disciplina dell'attività di autoscuole"
  • Decreto Ministeriale n.17/2011 "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola"
  • Decreto Ministeriale n. 34/2024 "Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: "Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola"
  • Regolamento provinciale per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di teoria e/o istruttore di guida presso le autoscuole