IMPRESE DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA

 

Descrizione

L'attività di consulenza automobilistica per la circolazione dei mezzi di trasporto è soggetta ad autorizzazione e vigilanza da parte delle Province/Città metropolitane, ai sensi della Legge 8/08/1991, n. 264, come modificata dalla Legge 4/01/1994, n. 11 e del Regolamento per l'esercizio di attività di impresa di consulenza automobilistica approvato con delibera del Consiglio metropolitano n. 42 del 22/11/2023 e può essere esercitata sia da società che da imprese individuali.

Con Determina I.P. n. 4421/2021 P.G. 69505 del 18/11/2021 , è stata disposta, anche alla luce di normative intervenute in contrasto con il principio del contingentamento e di pareri formulati dalle autorità competenti, la disapplicazione delle disposizioni relative alla programmazione numerica delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ex art. 2 comma 2 della Legge 8 agosto 1991, n. 264 e s.m.i.; pertanto, l'attività di Impresa di consulenza automobilistica non è più soggetta a contingentamento.

 

È necessaria la presentazione di una SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (SCIA) nei seguenti casi:

  • Nuovo avvio, Avvio ulteriore sede, Cessione del complesso aziendale, Trasferimento del ramo di azienda;
  • Conferimento di azienda, Trasformazione societaria a seguito di fusione per incorporazione o a seguito di scissione;
  • Variazione del responsabile professionale L. 264/91;
  • Variazione sede ove si svolge attività di impresa di consulenza.

 

Sarà sufficiente invece una COMUNICAZIONE qualora le imprese intendano effettuare modifiche quali:

  • Variazione societaria per ingresso/recesso di uno o più soci/amministratori o variazione delle quote societarie che NON comporti la variazione del responsabile professionale L. 264/91, variazione della denominazione sociale/ragione sociale o forma giuridica dell’impresa senza modifica del Codice Fiscale;
  • Decesso o incapacità fisica del responsabile professionale dello studio di consulenza per un periodo superiore a 30 (trenta) gg;
  • Variazione del personale dipendente e/o dei collaboratori familiari;
  • Cessazione dell’attività;
  • Lavori di ristrutturazione dei locali;
  • Esercizio di attività diverse negli stessi locali

 

L’impresa deve inoltre comunicare A MEZZO PEC ogni variazione che intervenga nello svolgimento dell’attività, per cui anche:

  • Variazione degli orari di apertura dello studio di consulenza;
  • Variazione della capacità finanziaria;
  • Variazione del tariffario.

 

 
 
Scia, comunicazioni e modulistica
 
Normativa e disposizioni
 
RESPONSABILE PROFESSIONALE PER ATTIVITÀ DI CONSULENZA PRATICHE AUTO
 
 
Contatti
 
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