Rateizzazione di un verbale: modalità di richiesta

La rateizzazione delle sanzioni pecuniarie è regolamentata dall'art. 202 bis del codice della Strada(36 KB) recepita con delibera di Giunta Provinciale n.279 del 10/09/2013(120 KB).


La rateizzazione può essere concessa solo a favore dei soggetti tenuti al pagamento, su specifica richiesta del debitore in presenza di una condizione di "comprovato disagio economico".


I criteri per la concessione della rateizzazione di un verbale sono i seguenti.

 

L'istanza deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione.

 

La rateazione può essere concessa solo per ogni verbale con il quale sia stata contestata una o più violazioni per un importo superiore a €. 200,00.

 

Può avvalersi della facoltà della rateazione chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a €.10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante ed i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di €. 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”.

 

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a €. 100,00, con la prima rata sono riscosse anche le spese di notifica e quelle di procedimento.

 

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973 n. 602, e successive modificazioni, pari al 4,5% annuo (attualmente stabilito dal D.M. 21/5/2009).

 

Anche la sola presentazione dell'istanza di rateazione implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di presentare il ricorso al Prefetto ovvero il ricorso al Giudice di Pace.

 

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza deve essere adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende comunque respinta,anche in assenza di un diniego esplicito.


Nel caso di accoglimento dell’istanza, il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, determina l’automatica decadenza dal beneficio della rateazione ed il verbale diviene automaticamente titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione, per ogni singola violazione (ai sensi dell’art. 203, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, somma dalla quale saranno decurtati gli importi eventualmente già versati a titolo di rate.


In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento di diniego (ovvero entro 30 giorni dall’inutile decorso dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza) da parte dell’Amministrazione.


Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, la ripartizione del pagamento è determinata:

 

 
fascia d'importo sanzione/i
Numero di rate
Fino euro 200,00
Non rateizzabile
da euro 200,01 a euro 2.000,00
12 rate
da euro 2.000,01 a euro 5.000,00
24 rate
oltre euro 5.000,01
Massimo 60 rate